Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18865 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18865 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26347-2016 proposto da:
‘I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale
mandatario della SOCETA’ DI CAR.TOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARLA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, EMANUELE DE
ROSE.. CARLA D’ALCISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, GIUSEPPI
NIATANO, LELIO MARITATO;
ricorrem’e
contro

C. u-

Data pubblicazione: 16/07/2018

PROC. nr . 26347/201(5 •q(3

NIUSCARELLO P,O3ARIO, elettivamente domiciliato in ROMA, -VIA \
BRUN ACCl n,19, presso lo studio dell’avvocato) ANTONINO LASCIO
‘C; l 01,N, rappresentato) e difeso dall’avvocato) GIUSI:1 311 Ni ATAR
COlittOrk’Orfell ie
( f

G_ALTIND_’;SETTA, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camere di consiglio non partecinata

del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPI.-1’QA.

RILEVATO
che con sentenza in data 25 maggio- 2.0 giugno 2016 numero 175 la
Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di
Enna, che aveva accolto il ricorso proposto da ROSARIO MUSCARIELLO nei
confronti dell’INPS avverso la propria iscrizione d’ufficio nella gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/ 1955 e
l’intimazione di paga-mento dei contributi per il lavoro autonomo svolto
nell’anno 2006;
che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’inps„ articolato in due
motivi cui ha opposto difese ROSARIO MUSCARIELLO con controricorso;
che la proposta de relatore stata comunicata alle parti, unitarnentc al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;
che il controricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO
che l’Inps ha decotl:o:
– con il primo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile— violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 25 e
seguenti, legge 8 agosto 1995 nr. 335 „ deli’articolo 18, comma 12 decreto
iegge 6 luglio 2011 numero 98 (convertito con modificazioni in legge 15
uglio 2011 numero 111) nonché dell’articolo 3 della legge 4 marzo 1958

2

avverso la sentenza n. 175/2016 della COME D’Al 311 ‘,IAD di

PROC. nr . 26347/201(5 ‘t(3

numero 179, degli a – tic:oli 10 e 21 della legge 3 gennaio 1981 n . arnerc. , 6,
degli articoli 7, 23, 37 Statuto INARCASSA -Cassa Nazionale di Previdenza e
assistenza per gli ineenerì ed architetti liberi professionisti approvato can
decreao interministeriale dei 28 novembre 1995..
Ha censurato la sentenza per avere affermato non sussistere l obbiigo

capo agli ingegneri ed architetti che svolgano attività di lavoro subordinato
in forza della quae godano di tutela previdenziale presso l’Inps,)
contestualmente attività di lavoro autonomo professionale per la quale non
sussiste obbligo di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza degli
ingegneri ed architetti- iiNARCASSA,
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo :360 numero 4 codice di
procedura civile— nullità della sentenza per vizio di extrapetizione ex
articolo 112 codice di procedura civile. Ha esposto che con il ricorso di
primo grado il MUSCARIELLO aveva chiesto la cancellazione dela propria
iscrizione alla gestione separata senza proporre alcuna eccezione di
prescrizione dei contributi; né una tale questione era stata sollevata
dall’INPS in appello. La Corte d’Appello di Caltanissetta invece nella parte
descrittiva asseriva essere stato proposto dall’inps un motivo di appello, il
secondo, relativo alla mancata prescrizione dei contributi; di tale motivo il
Collegio d’Appello aveva poi dichiarato l’assorbimento, incorrendo in un
evidente vizio di extrapetizione.
che, ritiene il Collegio, debba essere disposta la rimessione della causa
alla sezione quarta, ex articolo 380 bis, ultimo cornma, calproc.civ.;
che l’oggetto del contendere concerne l’obbligo di iscriversi alla
gestione separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARC,ASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo
di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la
costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;
che trattasi di questione già decisa da questa Corte con sentenza n.
30344 del 2017, con ia quale si è statuito nel senso della sussistenza
dell’obbligo in discorso;

3

di isc -izione alla gestione separata e di pagamento della contribuzione in

PROC. nr . 26347/2016 EZG

che controverse analoghe alla presente pendono avanti alla IV sezione
ci iile (Lavoro) di questa Corte, unitamente ad altre concernenti l’iscrizione
alta gestione separata di altri professionisti non tenuti all’iscrizione presso la
cassa di previdenza dell’ordine cui sono iscritti;
che appare opportuno che la

sezione si pronunci nuovarnet -AE.

possibili refluenze dei principi ivi affermati in ordine al plt1 generale
problema dei rapporti Ca la gestione separata INPS e gli enti gestori celle
forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
(conv. con I. n.111/2011);
PQM
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la definizione del
giudizio ex art. 375 cod.proc.civ., rimette gli atti alla sezione IV pe’la
trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dei 17 aprile 2018

sull’orientamento espresso con la citata pronunzia n. 30344 del 201.7, stanti

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