Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18865 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25105/2018 proposto da:

E.C., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso dall’avvocato Paolo Cognini in forza di procura in speciale

in calce al ricorso,

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 02/08/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere, Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE

SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso ex art. 35 bis del D.Lgs. n.25/2008, depositato il 23/3/2018, E.C., cittadino nigeriano, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, nato a (OMISSIS), etnia (OMISSIS) e religione cristiano pentecostale, aveva raccontato: di essersi trasferito a (OMISSIS), ove lavorava come meccanico; di aver appreso nel (OMISSIS), alla morte del padre W., della sua affiliazione alla setta degli (OMISSIS) da suoi confratelli venuti a reclamarne il cadavere; di essere stato contattato dalla setta per prendere il posto del padre; a fronte del rifiuto da lui opposto, determinato da ragioni religiose, di essere stato minacciato di morte; di essersi trasferito a (OMISSIS); che in conseguenza di ciò le pressioni continue e moleste erano state riversate su sua madre, morta violentemente ad (OMISSIS); durante le esequie gli affiliati avevano impedito la sepoltura sparando colpi di pistola e ferendolo alla caviglia sinistra con un machete; di non essersi potuto rivolgere per ottenere tutela alla polizia, notoriamente corrotta; di essere di conseguenza fuggito per sottrarsi alle minacce e ritorsioni degli (OMISSIS).

Con decreto del 2/8/2018 il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso E.C. con atto notificato il 16/8/2018, con il supporto di un articolato motivo.

L’intimata Amministrazione dell’Interno non si è costituita.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3, il ricorrente denuncia violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 13,comma 1-bis, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, commi 1 e 1-bis, all’art. 16 Dir UE 2013/32/UE, nonchè violazione dei parametri valutativi e interpretativi, dell’obbligo di congruità dell’esame e di cooperazione istruttoria, del diritto di integrazione, rettifica e precisazione della richiesta di protezione.

1.1. In primo luogo, il ricorrente deduce che l’esame del suo caso non era affatto stato congruo e in particolare era stato violato il suo diritto a integrare e specificare le ragioni della richiesta di protezione.

La contestazione di genericità e contraddittorietà del racconto del richiedente asilo non trovava alcun riscontro in una corrispondente attività istruttoria e di approfondimento del Giudice che, proprio in relazione agli aspetti contraddittori e poco chiari, del narrato avrebbe dovuto interrogare il richiedente asilo.

Attraverso il ricorso introduttivo il richiedente si era legittimamente impegnato a integrare e completare il proprio racconto; anche i successivi contributi, genuini e in buona fede, e tra questi lo stesso ricorso giurisdizionale, dovevano essere presi in esame al fine di suffragare la complessiva veridicità dei fatti posti a base della richiesta di protezione.

1.2. Con la prima parte della doglianza, in termini del tutto generici, il ricorrente lamenta l’incongruità e la superficialità del colloquio personale in sede amministrativa e rivendica il diritto, che peraltro assume di aver adeguatamente esercitato, a integrare e dettagliare con il ricorso giurisdizionale il racconto della propria vicenda personale che aveva originato l’abbandono del proprio Paese e la richiesta di asilo.

Il ricorrente peraltro non indica, tantomeno specificamente, quali parti, generiche o lacunose, delle proprie dichiarazioni alla Commissione e in qual modo erano state integrate con le deduzioni del ricorso, e tantomeno prospetta quali di questi elementi integrativi non siano stati adeguatamente apprezzati dal Tribunale, così incorrendo nel vizio di a-specificità.

1.3. In secondo luogo, il ricorrente aggiunge che l’obbligo officioso di cooperazione istruttoria incombente sul Giudice implicava un approccio oggettivo e imparziale all’oggetto dell’accertamento e una indagine effettiva e autentica sulle condizioni del Paese di appartenenza del richiedente asilo.

L’indagine svolta dal Tribunale circa la Nigeria era carente proprio in relazione a un aspetto determinante della concreta vicenda, ossia lo stato di corruzione cronico che affligge il sistema giudiziario e la polizia nigeriani, con la conseguente non effettività di una possibile tutela del richiedente in patria.

1.4. La censura non è pertinente rispetto alla ratio decidendi del provvedimento impugnato che non ha ritenuto credibile il racconto del sig. E. circa le minacce e le pressioni ricevute perchè si affiliasse alla setta degli (OMISSIS), sia sulla base della lacunosità e incoerenza del suo racconto, sia sulla base delle informazioni acquisite circa l’attività e le caratteristiche della setta in questione, analiticamente illustrate nelle pagine da 5 a 8 del provvedimento impugnate, del tutto contrastanti con gli assunti del ricorrente.

1.5. Giova ricordare, al proposito, che la valutazione della credibilità soggettiva del richiedente non può essere legata alla mera presenza di riscontri obiettivi di quanto da lui narrato, poichè incombe al giudice, nell’esercizio del potere-dovere di cooperazione istruttoria, l’obbligo di attivare i propri poteri officiosi al fine di acquisire una completa conoscenza della situazione legislativa e sociale dello Stato di provenienza, onde accertare la fondatezza e l’attualità del timore di danno grave dedotto (Sez. 6, 25/07/2018, n. 19716).

Il giudice deve tuttavia prendere le mosse da una versione precisa e credibile, se pur sfornita di prova, perchè non reperibile o non esigibile, della personale esposizione a rischio grave alla persona o alla vita: tale premessa è indispensabile perchè il giudice debba dispiegare il suo intervento istruttorio ed informativo officioso sulla situazione persecutoria addotta nel Paese di origine; le dichiarazioni del richiedente che siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non richiedono un approfondimento istruttorio officioso (Sez. 6, 27/06/2018, n. 16925; Sez. 6, 10/4/2015 n. 7333; Sez. 6, 1/3/2013 n. 5224).

Il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, stabilisce che anche in difetto di prova, la veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere valutata alla stregua dei seguenti indicatori: a) il compimento di ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) la sottoposizione di tutti gli elementi pertinenti in suo possesso e di una idonea motivazione dell’eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni del richiedente debbono essere coerenti e plausibili e non essere in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone; d) la domanda di protezione internazionale deve essere presentata il prima possibile, a meno che il richiedente non dimostri un giustificato motivo per averla ritardata; e) la generale attendibilità del richiedente, alla luce dei riscontri effettuati.

Il contenuto dei parametri sub c) ed e), sopra indicati, evidenzia che il giudizio di veridicità delle dichiarazioni del richiedente deve essere integrato dall’assunzione delle informazioni relative alla condizione generale del paese, quando il complessivo quadro allegativo e probatorio fornito non sia esauriente, purchè il giudizio di veridicità alla stregua degli altri indici (di genuinità intrinseca) sia positivo (Sez.6, 24/9/2012, n. 16202 del 2012; Sez.6, 10/5/2011, n. 10202).

Beninteso, il principio che le dichiarazioni del richiedente che siano inattendibili non richiedono approfondimento istruttorio officioso va opportunamente precisato e circoscritto: nel senso che ciò vale per il racconto che concerne la vicenda personale del richiedente, che può rilevare ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato o ai fini dell’accertamento dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b). Invece il dovere del giudice di cooperazione istruttoria, una volta assolto da parte del richiedente la protezione il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile, in relazione alla fattispecie contemplata dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), (Sez. 1, 31/1/2019 n. 3016).

Inoltre questa Corte ha di recente ribadito che la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, o come motivazione apparente, o come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (Sez. 1, n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 01; Sez. 6 – 1, n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.6. Il ricorrente infine osserva che, nel ritenere la vicenda riferita dal richiedente asilo privata e di giustizia comune, il Tribunale non aveva considerato il fatto, ampiamente argomentato, che la protezione internazionale spetta anche quando la minaccia proviene da soggetti privati ma le autorità statuali non vogliano o non sappiano offrire protezione al soggetto esposto a tali pericoli.

Anche siffatta censura difetta di pertinenza e specificità poichè il Tribunale ha escluso che sussistesse la minaccia persecutoria da parte dei soggetti privati, sicchè neppur si poneva il diverso problema dell’incapacità dell’Autorità statuale di assicurare protezione contro di essa.

2. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile.

Nulla sulle spese in difetto di costituzione dell’Amministrazione.

Poichè risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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