Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18865 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 11/09/2020), n.18865

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. ANTEZZA Fabio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 26681/2014 proposto da:

MADOGAS s.r.l., (C.F. e P. IVA: (OMISSIS)) con sede in (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Durante Giuseppe, con domicilio eletto presso

l’Avv. Tarsia Rosario, con studio in Roma, via Volterra n. 15;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Puglia n. 676/13/2014, pronunciata il 27 gennaio 2014 e depositata

il 24 marzo 2014;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 ottobre 2019

dal Consigliere Antezza Fabio.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La contribuente ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza (indicata in epigrafe) di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 180/22/2011 emessa dalla CTP di Bari. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione avverso avviso di accertamento in materia di accise relativo al 2006 (n. (OMISSIS), notificato il 7 giugno 2011) e conseguente cartella di pagamento (n. (OMISSIS), notificata il 21 novembre 2010).

2. In sede di verifica a carico di MADOGAS s.r.l., operante nel settore dei prodotti petroliferi, fu ritenuta una deficienza di g.p.l. per uso combustione superiore a quella riscontrabile in forza del registro di carico e scarico e delle giacenze contabili ed effettive, con conseguente notifica di avviso di accertamento, per il recupero di accise, e di cartella di pagamento.

3. Il Giudice di primo grado, trattate in simultaneus processus le impugnazioni dei due atti, rigettò i ricorsi, ritenendo accertata la contestata deficienza di g.p.l, pur considerando non solo il calo naturale ma anche il calo tecnico.

4. L’appello della contribuente fu rigettato, con sentenza oggetto di attuale ricorso per cassazione, condividendo e confermando la CTR le argomentazioni della CTP.

In particolare la Commissione regionale argomentò dalla mancata annotazione nel registro di carico e scarico (ancorchè regolarmente vidimato), nella parte relativa allo scarico ed alla fine di ogni giornata, degli estremi dei documenti commerciali emessi per le vendite effettuate nonchè dal raffronto tra le giacenze contabili ed effettive, ritenendo inidonea la documentazione prodotta dal contribuente in entrambi i giudizi a giustificare lo scarto di cui innanzi, in particolare anche il preteso calo tecnico paventato dalla contribuente, compresa la documentazione prodotta in secondo grado (“bolle di accompagnamento”).

5. Contro la sentenza d’appello la contribuente propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, e l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso (prospettando profili di inammissibilità delle censure oltre che la loro infondatezza).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. I due motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione tra le questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1.Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deduce la violazione del D.M. 13 gennaio 2000, n. 55l, art. 1, comma 4, per aver la CTR escluso la cumulabilità dei cali naturali ai cali tecnici (si critica anche l’operato degli accertatori ed il conseguente atto impositivo).

Con il motivo n. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 58, comma 2, nonchè degli artt. 2697,2699 e 2700 c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.”.

In sostanza, si critica la statuizione impugnata perchè non avrebbe considerato a fini probatori, per la determinazione del calcolo del calo tecnico, la documentazione prodotta in appello ed in particolare i d.a.s. (documenti di accompagnamento semplificato), invece atti pubblici con fede privilegiata.

2.2. I motivi sono inammissibili sotto plurimi profili.

Il motivo n. 1 è inammissibile non solo con riferimento ai profili con i quali si criticano direttamente (in luogo della la sentenza impugnata) la condotta dei verificatori oltre che il conseguente PVC e l’atto impositivo ma anche in quanto non coglie la ratio decidendi. Essa difatti non si fonda sull’astratta non cumulabilità dei cali tecnici a quelli naturali bensì sulla concreta mancanza di prova dei cali tecnici come invece dedotti dal contribuente (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, nn. 28398 e 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

Il motivo n. 2 è inammissibile sotto il profilo della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 58 in quanto lo stesso ricorrente evidenzia che trattasi di documentazione la cui produzione è stata ammessa in appello ed anche valutata dal Giudice. Sul punto, quindi, la censura si sostanziale alla stregua di “non motivo” in quanto non contenente una reale censura negli esatti termini di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3

La doglianza in esame è altresì inammissibile con riferimento alla ritenuta violazione di legge circa la prova privilegiata, non avendo colto la reale ratio decidendi (quindi, sul punto, non criticata neanche ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ratione temporis applicabile). Essa difatti non si identifica nel mancato riconoscimento di efficacia probatoria ai d.a.s. ma nella valutazione di merito del giudicante circa la mancata prova del preteso calo tecnico nonostante la prodotta documentazione (cioè anche quella prodotta in appello, quindi i d.a.s. ancorchè diversamente denominato dalla CTR), quanto da ultimo evidenziato reca con sè l’inammissibilità delle censure (di cui al motivo n. 2) in termini di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. (peraltro prospettate in modo tale da proporre una inammissibile diversa valutazione in fatto rispetto a quella della CTR).

3. In conclusione, il ricorso non merita accoglimento, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, inerenti il presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano, in considerazione dei parametri applicabili ratione temporis, in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto (della medesima L. n. 228, ex art. 18, in quanto procedimento civile di impugnazione iniziato dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012, cioè a decorrere dal 31 gennaio 2013), restando salve future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato (attualmente all’esame delle Sezioni Unite Civili).

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, in favore del controricorrente, che si liquidano in Euro 4.100,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norme dallo stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto, restando salve eventuali future modifiche per il caso di ricorrente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, attualmente all’esame delle Sezioni Unite Civili.

Così deciso in Roma, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA