Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18864 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 24/05/2017, dep.28/07/2017),  n. 18864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2872-2016 proposto da:

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ELEONORA DUSE

53, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO TRAVAGLINI, che lo

rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente all’avvocato

ALESSANDRO MARINI;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la

sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso

unitamente e disgiuntamente dagli avvocati LIDIA CARCAVALLO, LUIGI

CALIULO, ANTONELLA PATTERI e SERGIO PREDEN;

– resistente –

avverso la sentenza n. 842/2015 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/08/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 24/05/2017 dal Consigliere Dott. ESPOSITO LUCIA.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che la Corte di appello di Roma ha confermato la decisione di primo grado che aveva dichiarato inammissibile, per intervenuta decadenza ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47, comma 6, la domanda di C.A. intesa al conseguimento del beneficio della rivalutazione contributiva ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13,comma 8;

che il giudice di appello, sulla premessa che il D.L. n. 260 del 2003, art. 47, conv. in L. n. 326 del 2003 impone agli interessati di presentare una distinta domanda amministrativa all’INAIL per il riconoscimento dei benefici relativi all’esposizione ad amianto entro il termine decadenziale di 180 giorni, decorrente dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale (avvenuta il 17.12.2004) del D.M. 27 ottobre 2004, di attuazione della normativa primaria e che tale previsione concerne tutte le categorie di lavoratori, anche quelli già titolari del diritto alla pensione alla data del 2.10.2003 o già istanti a tale data per l’ottenimento del beneficio, rilevava che il C. era incorso in decadenza, non avendo reiterato all’INAIL la domanda di riconoscimento dell’esposizione qualificata ad amianto entro il prescritto termine;

che per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Angiolo C. sulla base di un unico motivo;

che l’INPS ha depositato procura;

che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 5, conv. in L. n. 326 del 2003, del D.M. 27 ottobre 2004, art. 3, comma 2 e 9, del L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, censurandosi la decisione di secondo grado per avere ritenuto necessaria, al fine di impedire il verificarsi della decadenza D.L. cit., ex art. 47, comma 5, la presentazione della domanda all’INAIL entro 180 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Ministeriale attuativo della norma primaria;

che il motivo è manifestamente fondato alla luce dei recenti arresti del giudice di legittimità;

che questa Corte, con ripetute pronunce (si veda per tutte Cass. n. 14895 del 16/07/2015), rilevando che il citato D.M., fonte regolamentare delle disposizioni di cui al D.L. n. 269 del 2003, art. 47 conv. nella L. n. 326 del 2003, non può che muoversi nel solco tracciato dalla legge, ha ritenuto che il riferimento, ai fini dell’applicazione della disciplina previgente, a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, art. 13, comma 8, va necessariamente inteso come riferimento a coloro che abbiano già maturato il diritto a pensione, con la conseguenza ulteriore che, quando trovi applicazione il regime antecedente la riforma del 2003, l’interessato non è soggetto al termine decadenziale introdotto dal D.L. n. 269 del 2003;

che è stato altresì rilevato che il D.M., riferendo il termine di 180 giorni anche ai lavoratori ai quali si applica la disciplina previgente per effetto, in particolare, della L. 24 novembre 2003, n. 326, art. 47, comma 6 bis, (e cioè a coloro che abbiano già maturato, alla data del 2 ottobre 2003, il diritto al conseguimento dei benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8) ha introdotto – da fonte secondaria avente un ambito di contenuti limitato alla mera attuazione della specifica disciplina introdotta con il D.L. n. 269 del 2003 – un istituto eccezionale (quale è sicuramente la decadenza speciale) in contrasto con la fonte primaria, che va disapplicato;

che, alla luce delle considerazioni che precedono, la Corte territoriale ha errato nel ritenere la mancata presentazione della domanda di certificazione all’I.N.A.I.L. nel termine semestrale decorrente dalla pubblicazione del richiamato D.M. rilevante ai fini della decadenza della ricorrente dalla proposizione di istanza amministrativa all’I.N.P.S., richiedendosi a tal fine la preventiva verifica dell’applicabilità o meno, nei termini sopra delineati, della “previgente” disciplina;

che ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione della decisione con rinvio, ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto ai fini della verifica della spettanza in capo alla istante del beneficio invocato.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 24 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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