Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18864 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 14/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. BALESTRIERI Federico – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 21909-2011 proposto da:

ALES GROUPE ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

AUGUSTO RIBOTY 28, presso lo studio dell’avvocato DOMENICO PAVONI,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI

BELVEDERI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

nonchè contro

M.R. C.F. (OMISSIS);

– intimato –

Nonchè da:

M.R. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA XX SETTEMBRE 1, presso lo studio dell’avvocato PAOLO VITALI, che

lo rappresenta e difende giusta delega in atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

nonchè contro

ALES GROUPE ITALIA S.P.A. P.I. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 4376/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 04/03/2011, R.G. N. 681/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

14/06/2016 dal Consigliere Dott. BOGHETICH ELENA;

udito l’Avvocato DOMENICO PAVONI;

udito l’Avvocato PAOLO VITALI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI RENATO, che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e ricorso incidentale, assorbito il ricorso incidentale

condizionato.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – Con sentenza depositata il 19 novembre 2007, n. 19325 il Tribunale di Roma respingeva le domande proposte da M.R. per l’annullamento dell’atto di recesso dal contratto di agenzia stipulato con la Ales Group Italia s.p.a. in conseguenza dell’invalidità del verbale di conciliazione sindacale, per l’accertamento della illegittimità del ricorso alla clausola risolutiva espressa da parte della società, per la declaratoria di sussistenza di un “rapporto a tempo indeterminato scaturente dal contratto di agenzia inter partes”, per la condanna del preponente al pagamento delle provvigioni maturate sino al mese di (OMISSIS), al risarcimento dei danni “conseguenti l’impossibilità indotta dall’azienda di dar corso al mandato di agenzia”, e, in subordine, in caso di accertata cessazione del rapporto, per la condanna alla corresponsione delle indennità di fine rapporto. Il Tribunale, inoltre, accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della società e condannava il M. al risarcimento dei danni quantificati in Euro 100.000,00, oltre accessori e spese di lite (compensate per metà). Il M. interponeva gravame alla sentenza, cui resisteva la società, e la Corte di appello di Roma adottava, sentenza non definitiva, di cui dava lettura del dispositivo all’udienza del 15 gennaio 2009, e sentenza definitiva, di cui dava lettura del dispositivo all’udienza del 21 maggio 2009 (sentenze rispettivamente depositate il 9 novembre 2009 e il 4 marzo 2011).

2. – La Corte d’appello di Roma, per quel che qui interessa, con la sentenza non definitiva ha respinto i motivi di appello del M. concernenti la nullità della sentenza di primo grado (per mancata lettura del dispositivo) e l’incompatibilità logica tra decisione di accoglimento della domanda riconvenzionale della società e ritenuta validità della conciliazione sindacale; con la sentenza definitiva ha ritenuto – riformando la sentenza di primo grado – di respingere la domanda riconvenzionale proposta dalla società, di annullare le dimissioni rassegnate dal M. ex art. 1438 c.c., di dichiarare privo di effetti il verbale di conciliazione stipulato tra le parti il (OMISSIS), di ritenere risolto il rapporto di agenzia alla data del telegramma del (OMISSIS) e di condannare la società al pagamento delle provvigioni per gli affari conclusi con due farmacie (Pugnaloni e Santa Croce) da (OMISSIS) al (OMISSIS), dell’indennità di mancato preavviso (tenuto conto anche delle suddette provvigioni) e di dichiarare inammissibile la domanda di condanna al pagamento dell’indennità meritocratica.

3. – Il ricorso della società, illustrato da memoria, domanda la cassazione della sentenza definitiva per tre motivi. Resiste, con controricorso, il M., il quale propone altresì ricorso incidentale fondato su tre motivi nonchè ricorso incidentale condizionato con riguardo alla sentenza non definitiva e deposita memoria ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo la società deduce omessa ed insufficiente motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) rilevando – con diverse censure – che la Corte romana, ribaltando sul punto la decisione di primo grado, ha escluso la violazione del patto di esclusiva nonostante: lo stesso M. avesse dedotto di aver “aiutato” un amico malato ( Ma., agente della società concorrente Body Spring); il teste Ma. avesse confermato la circostanza ma collocato la sua malattia negli anni (OMISSIS) (” a seguito dei postumi di un incidente – nel (OMISSIS) – con immobilità per diversi mesi fui aiutato da diversi amici ai quali chiesi di segnalarmi le farmacie che facessero richiesta di prodotti per contattarla telefonicamente”); i testimoni ( L., F., P., di cui sono riportati stralci di deposizioni) avessero confermato la promozione di prodotti della Body Spring da parte del M. nell’anno (OMISSIS) (unico periodo contestato all’agente). La Corte romana non ha tenuto conto di tali riscontri probatori e soprattutto non ha fornito un percorso logico – giuridico sufficiente per comprendere il fondamento del proprio convincimento, negando apoditticamente che la prova della violazione del patto di esclusiva sia stata fornita. Medesimo vizio di motivazione deve rinvenirsi con riguardo al ritiro dei moduli della Body Spring da parte del M., non avendo la Corte spiegato per quali ragioni non erano sufficienti le molteplici convergenti dichiarazioni dei testimoni ( L., F., di cui vengono riportati stralci della deposizione). Del pari, con riguardo all’applicazione della scontistica più favorevole, la Corte territoriale ha ignorato la previsione degli artt. 8 e 15 del contratto di agenzia (allegato 2 del ricorso introduttivo del giudizio) ove si prevedeva che l’agente non poteva applicare sconti particolari senza autorizzazione scritta della mandante e che l’eventuale tolleranza della società mandante “non costituirà acquiescenza nè potrà comunque inficiare la validità delle clausole oggetto di inadempimento”, nonchè la deposizione del teste F. (di cui si riporta stralcio della deposizione). Così per quanto riguardo l’utilizzo della vettura sponsorizzata da Body Spring, avendo la Corte scambiato una deposizione con un’altra (riportando la deposizione del teste F. ma indicandolo come P.) e non avendo motivato sulla rilevanza di detta deposizione confermativa della circostanza contestata dalla società all’agente.

2. – Con il secondo motivo la società denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e, in subordine, dell’art. 437 c.p.c., commi 2 e 3, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte, ritenuto insufficiente – con riguardo alla consegna a farmacisti, da parte della M., di campioni – omaggio contraffatti (mediante apposizione di barre antitaccheggio) – la deposizione del testimone F. e avendo basato la decisione sulla “dichiarazione del Dott. S.”, documento che non risulta mai prodotto in giudizio nè depositato nel fascicolo della controparte. All’udienza del 21 maggio 2009 la difesa del M. ha prodotto alcune “dichiarazioni private”, nonostante l’opposizione della società, ribadita nella memoria autorizzata depositata alla Corte; solamente dopo il deposito della sentenza, la società ha verificato il deposito, da parte del M., di tre dichiarazioni rilasciate il (OMISSIS) da Po.An., C.A., Pi.Al. (ma nessuna del Dott. S.), tutti documenti irritualmente acquisiti al processo.

3. – Con il terzo motivo la società denuncia violazione falsa applicazione dell’art. 411 c.p.c., comma 3, art. 2113 c.c., comma 4, artt. 1427 e 1434 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) avendo, la Corte,’ annullato il verbale di conciliazione sindacale (OMISSIS) per assenza di contestualità della firma del rappresentante sindacale di parte datoriale nonostante tale requisito integri – secondo giurisprudenza consolidata (Cass. n. 13910/1999, Cass. n. 827/1992) – mera irregolarità formale sanata dalla stessa accettazione espressa da parte del lavoratore al momento dell’apposizione della propria sottoscrizione. Le dimissioni, inoltre, dell’agente sono state annullate nonostante fosse insussistente il requisito richiesto dalla giurisprudenza consolidata secondo cui la minaccia di far valere un diritto può essere causa di annullamento del contratto solamente quando l’autore se ne serva per conseguire non già un risultato ottenibile con l’esercizio del diritto ma vantaggi ingiusti ossia abnormi o diversi da detto risultato e nonostante la stessa Corte territoriale abbia citato un arresto giurisprudenziale che conferma tale orientamento.

4. – Con ricorso incidentale il M. deduce error in iudicando, omessa considerazione di un fatto decisivo nonchè incongruità e contraddittorietà della motivazione, falsa applicazione dell’art. 437 c.p.c., violazione dell’art. 1751 c.c., omessa considerazione di giudicato interno (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5) avendo, la Corte, dichiarato inammissibile la domanda di pagamento dell’indennità meritocratica, di cui all’art. 1751 c.c. e AEC 26 febbraio 2002, art. 12, nonostante il ricorso introduttivo del giudizio contenesse, a pag. 14, formulazione di domanda “in via subordinata, nel caso di accertata cessazione del rapporto, condannare la Ales Group Italia s.p.a. alla corresponsione di tutte le indennità di fine rapporto” nonchè specifica allegazione circa l’aumento del fatturato della società nella zona di Roma assegnata al M. dal (OMISSIS), nonostante la sentenza di primo grado abbia riconosciuto un importo dovuto a tale titolo poi detratto dal totale dei danni posti a carico dell’agente.

5. – Con il secondo motivo del ricorso incidentale il M. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 278 c.p.c., error in procedendo, violazione falsa applicazione dell’art. 416 c.p.c., comma 3, violazione dei principi del giusto processo e in particolare degli artt. 24 e 111 Cost. e art. 420 c.p.c., avendo, la Corte territoriale, emesso una condanna generica con riguardo all’indennità di fine rapporto e all’indennità di mancato preavviso nonostante nell’atto d’appello fossero specificamente indicate le provvigioni incassate nel corso del rapporto di agenzia.

6. – Con il terzo motivo del ricorso incidentale il M. denuncia omessa pronunzia sulla domanda di condanna all’indennità di fine rapporto, violazione dell’art. 112 c.p.c., motivazione contraddittoria, violazione dell’art. 1751 c.c., nonchè dell’AEC 20 febbraio 2002, artt. 11 e 12, avendo, la Corte territoriale, omesso di pronunziarsi su tutte le indennità di fine rapporto, ossia l’indennità di risoluzione del rapporto e l’indennità suppletiva di clientela, domanda proposta a pag. 14 del ricorso introduttivo del giudizio e ribadita nelle conclusioni in sede di appello (pag. 47 – 48).

7. – Con ricorso incidentale condizionato il M. impugna il capo della sentenza non definitiva che ha respinto il primo motivo di appello e deduce insufficiente ed incongrua motivazione, violazione falsa applicazione degli artt. 1362 e 1366 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) avendo, la Corte, effettuato una erronea interpretazione dell’accordo di conciliazione sindacale ove era prevista la clausola che “le parti dichiarano rispettivamente di non aver più nulla a pretendere l’una dall’altra e ne danno la più completa liberatoria ad ogni effetto di legge”, dovendosene trarre la rinunzia di ciascuna parte a qualsiasi pretesa, comprese quelle di natura risarcitoria.

8.- I primi due motivi di ricorso – da esaminare congiuntamente, data la loro intima connessione – sono da rigettare, trattandosi di valutazioni di merito incensurabili in sede di legittimità.

Nel caso in cui l’agente ponga in atto comportamenti che violano il diritto di esclusiva di cui all’art. 1743 c.c. (patto pacificamente apposto al contratto de quo), l’agente è tenuto al risarcimento del danno che abbia cagionato mediante la sua inadempienza dolosa o colposa (Cass. n, 8448/1990). L’accertamento della violazione dell’esclusiva costituisce giudizio di fatto demandato al giudice di merito, non sindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici (Cass. n. 14667/2004).

Secondo consolidato orientamento di questa Corte, l’esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonchè la valutazione dei documenti e delle risultanze della prova testimoniale, il giudizio sull’attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. n. 17097/2010; in senso conforme, cfr, ex plurimis, Cass., nn. 13910/2001;11933/2003; 1554/2004; 12362/2006; 27464/2006).

9. Il terzo motivo va accolto essendosi limitata, la Corte territoriale, a dedurre la carenza di effetti del verbale di conciliazione sindacale in considerazione della mancata contestualità della sottoscrizione da parte del rappresentante sindacale dei datori di lavoro (che aveva posto la firma prima della convocazione delle parti e prima del rappresentante sindacale del lavoratore) ed a rilevare che “il rapporto di mandato di assistenza sindacale per il M. è pure negato”. La Corte territoriale non ha valutato se sono stati rispettati quei requisiti minimi di validità del contratto che richiedono la presenza garantistica del sindacalista del lavoratore al fine di scongiurare uno stato di inferiorità o soggezione tra lavoratore e datore del lavoro e che giustificano la previsione di cui all’art. 2113 c.p.c., comma 4, (cfr. Cass., 18 agosto 2004, n. 16168; cfr. sulla effettività della partecipazione del sindacato alla conciliazione, non essendo sufficiente una presenza meramente formale del rappresentante sindacale, Cass. 22 maggio 2008, n. 13217; Cass. 3 aprile 2002, n. 4730, Cass. 13 novembre 1997, n. 11248, sulla necessità che l’assistenza sia offerta dall’associazione cui il lavoratore abbia conferito mandato sindacale, Cass. 22 ottobre 1991, n. 11167; sul rispetto della procedura conciliativa stabilita nei contratti collettivi, Cass. 3 settembre 2003, n. 12858; Cass. 3 aprile 2002, n. 4730) nonchè i criteri di riparto dell’onere probatorio in caso di presenza del rappresentante sindacale, considerato che la censura relativa alla mancata contestualità della firma del rappresentante sindacale datoriale non è stata avanzata dal datore di lavoro, parte interessata, bensì dal lavoratore (cfr. Cass. 3 settembre 2003, n. 12858, in motivazione).

In particolare, questa Corte ha affermato che una conciliazione sindacale, per essere qualificata tale ai fini dell’art. 411 c.p.c., comma 3, e art. 2113 c.c., comma 4, deve risultare da un documento sottoscritto contestualmente dalle parti nonchè dal rappresentante sindacale di fiducia del lavoratore (Cass. n. 13910/1999). Il lavoratore, pertanto, potrà dolersi della mancata o insufficiente assistenza del proprio sindacalista (che, secondo i principi innanzi riportati, interviene a garanzia della condizione di parità tra le parti stipulanti), giammai dell’assenza del sindacalista che tutela la controparte e nel cui esclusivo interesse interviene.

In ordine alla declaratoria di annullamento delle dimissioni, la Corte non si è uniformata al consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte secondo cui “la minaccia di fare valere un diritto, come ipotesi di violenza morale costituente causa di annullabilità di un contratto o di un atto unilaterale, quale le dimissioni di un lavoratore dipendente, può estrinsecarsi in modi vari ed indefiniti, anche non espliciti, e può operare anche come semplice concausa dell’atto in ipotesi viziato, ma non assume rilievo se con il suo esercizio viene perseguito un effetto più ampio ma non abnorme rispetto a quello raggiungibile con l’esercizio del diritto; inoltre la minaccia rilevante ai sensi di legge è concretamente ravvisabile, sotto il profilo dell’effettiva funzione intimidatoria del comportamento, soltanto se venga prospettato un uso strumentale del diritto o del potere, diretto non solo alla realizzazione dell’interesse la cui soddisfazione è prevista dall’ordinamento, ma anche al condizionamento della volontà” (cfr. Cass. 16 luglio 1996, n. 6426, Cass. 28 dicembre 1999 n. 14621). La Corte territoriale si è limitata a ricondurre la minaccia esercitata dalla società preponente alla contestazione di violazione del patto di esclusiva ed alla conseguente prospettata volontà di recedere dal rapporto di agenzia, elemento che appare insufficiente a configurare il perseguimento di vantaggi ingiusti.

10. – I motivi del ricorso incidentale sono assorbiti dall’accoglimento del terzo motivo del ricorso principale, dipendendo, il riconoscimento delle indennità connesse alla risoluzione del rapporto di agenzia, dagli accertati motivi di recesso e, con riguardo al ricorso incidentale condizionato, essendo stati respinti i motivi concernenti il risarcimento del danno per violazione dell’obbligo di esclusiva da parte dell’agente.

11. In sintesi, i primi due motivi del ricorso principale vanno rigettati, accolto il terzo motivo, assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio, anche per le spese del presente giudizio di cassazione, alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che si atterrà, nell’ulteriore esame del merito della controversia, a tutti i principi su affermati.

PQM

La Corte rigetta i primi due motivi del ricorso principale, accoglie il terzo motivo, assorbiti tutti i motivi del ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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