Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18864 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18864 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 26344-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale
mandataiio della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamentc dagli avvocati ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,
CARLA D’ALOISIO, GIUSEPPE MATANO, EMANUELE DE ROSE,
ESTER ADA VITA SCIPLINO;
ricorrente
contro

C. U

Data pubblicazione: 16/07/2018

PROC. or. 26344/2016 RG

SELIS PIERO, elettivamente domiciliato in RONIA, VIA V. BRUNA(:CI
n.19, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO CASCIO GIOIA.,
rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE MATARA.ZZO;

contron.correnTe

CALTANISSETTA, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPEN A.

RILEVATO,
che con sentenza in data 25 maggio- 10 giugno 2016 numero 21’E.: la
Corte d’Appello di Caltanissetta ‘confermava la sentenza del Tribunale di
Enna, che aveva accolto il ricorso proposto da PIERO SELIS nei confronti
dell’INPS avverso la propria iscrizione d’ufficio nella gestione separata d cui
ali’articolo 2, comma 26, della legge 335/ 1995 e l’intimazione di
pagamento dei contributi per il lavoro autonomo svolto nell’anno 2006;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps, articolato in due
motivi, cui ha opposto difese PIERO SELIS con controricorso;

che la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al
decreto di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;
che il controricorrente ha depositato memoria;

CONSIDERATO
che l’Inps ha dedotto:
– con il primo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile— violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 2.'”) e
seguenti, legge 8 agosto 1995 nr. 335 , dell’articolo 18, comma 12 decreto
legge 6 luglio 2011 numero 98 (convertito con modificazioni in legge 15
iuglio 2011 numero 111) nonché dell’articolo 3 della legge 4 marzo 1958
numero 179, degli articoli 10 e 21 della legge 3 gennaio 1981 numero 6,
degli articoli 7, 23, 37 Statuto INARCASSA -Cassa Nazionale di Previdenza e

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avverso la sentenza n. 218/2016 della CORTE D’APP1LLO di

PROC. nr . 26344/2.016 RG

assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professiorEsti approvato COn
decreto interministeriale del 28 novembre 1995.
Ha censurato la sentenza per avere affermato non sussistere l’ obb.ígo
dì iSC:”íZi011e alla gestione separata e di pagamento della contribuzione in
capo agli ingegneri ed architetti che svolgano attività di lavoro subordinato
(in forza della qua’e godano di tutela previdenziale presso l’Inps) e

sussiste obbligo di iscrizione alla Cassa nazionale di prevideaza degli
ingegneri ed architetti- INARCASSA.
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 4 codice di
procedura civile— nullità della sentenza per vizic di extrapetizione ex
articolo 112 codice di procedura civile. Ha esposto che con il ricorso di
primo grado il ricorrente aveva chiesto
iscrizione alla gestione

la cancellazione della propria

separata senza proporre alcuna eccezione di

prescrizione dei contributi; né una tale questione era stata sollevata
dall’INPS in appello. La Corte d’Appello di Caltanissetta, invece, nella parte
descrittiva asseriva essere stato proposto dall’Inps un motivo di appello, il
secondo, relativo alla mancata prescrizione del contributi; di tale motivo il
Collegio d’appello aveva poi dichiarato l’assorbimento, incorrendo in un
evidente vizio di extrapetizione;
che, ritiene il Collegio, debba essere disposta la rimessione della causa
alla sezione quarta, ex articolo 380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ.;
che l’oggetto del contendere concerne l’obbligo di iscriversi alla
gestione separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo
di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la
costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;
che trattasi di questione già decisa da questa Corte con sentenza n.
30344 dei 2017, con la quale si è statuito nel senso della sussistenza
dell’obbligo in discorso;
che controversie analoghe alla presente pendono avanti alla IV sezione
civile (Lavoro) di questa Corte, unitamente ad altre concernenti l’iscrizione

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contestualmente attiviaà di lavoro autonomo professionale per la quale non

PROC. nr . 2.6344/2,0. 16 RG

alla gestione separata di altri professionisti non tenuti all’iscrizione presso la
cassa di previdenza dell’ordine cui sono iscritti;

che appare opportuno che la IV sezione si pronunci nuovame -ite
sull’orientamento espresso con la citata pronuncia n. 30344 del 2017, stanti
ie possibili refluenze idei principi ivi affermati in ordine al più generale

forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12,, d.l. n. 98/2011
(conv. con I. n. 111/2011);

PQM
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la definizione del
giudizio ex art. 375 cod.proc.civ., rimette gli atti alia sezione IV pei – la
trattazione in pubblica Ldienza„
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 2018

IL P ftESI ENTE

outD

problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti gestori delle

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