Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18864 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria G.C. – Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi – rel. Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25090/2018 proposto da:

T.M., domiciliato in Roma, piazza Cavour, presso la

Cancelleria civile della Corte di Cassazione e rappresentato e

difeso

dall’avvocato Paolo Cognini in forza di procura in speciale in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 30/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso D.Lgs. n. 25 del 2008, ex art. 35 bis depositato il 30/3/2018, T.M., cittadino della Costa d’Avorio, ha impugnato dinanzi al Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – il provvedimento con cui la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale ha respinto la sua richiesta di protezione internazionale, nelle forme della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria.

Il ricorrente, nato a Issia nel sud della Costa d’Avorio, aveva raccontato: di essersi trasferito ad (OMISSIS) e di essere coniugato; di aver frequentato la scuola coranica e di aver aperto un negozio di elettrodomestici insieme al fratello e con l’aiuto del padre; di essere accorso con il fratello in negozio dopo essere stati avvisati che erano in corso dei saccheggi durante il conflitto civile per la successione al Presidente G.; che il fratello, giunto per primo al negozio, era stato picchiato a morte ed era deceduto durante il trasporto all’ospedale; di non essere stato in grado di pagare i debiti a causa dei danni subiti e della morte del fratello; di essere stato perciò arrestato e liberato sotto condizione di pagamento del debito; di essere fuggito, non potendo pagare l’intera cifra, esponendo anche la propria famiglia alle ritorsioni; che anche moglie e cognata erano fuggite e si trovavano attualmente in (OMISSIS).

Con decreto del 30/7/2018 il Tribunale di Ancona ha rigettato il ricorso, negando la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento di qualsiasi forma di protezione.

2. Avverso il predetto decreto ha proposto ricorso T.M. con atto notificato il 16/8/2018, con il supporto di tre motivi.

L’intimata Amministrazione dell’Interno, con controricorso notificato il 18/9/2018, ha chiesto la declaratoria di inammissibilità o il rigetto del ricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex art. 360 c.p.c., nn. 4 e 3, il ricorrente denuncia in primo luogo nullità della sentenza per omessa pronuncia su di un motivo di ricorso e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti; lamenta inoltre violazione di legge in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8,comma 3 e art. 32, al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,5,7 e 14, al D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 25 nonchè vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione della credibilità delle dichiarazioni del ricorrente e all’omessa attivazione di doveri informativi officiosi.

1.1. Il ricorrente sostiene che mancava nel provvedimento impugnato la necessaria integrazione fra le premesse di ordine generale e la disamina del caso specifico; sottratte le parti standardizzate e quelle inconferenti, il residuo della motivazione dedicato alla fattispecie concreta era ridotto a poche considerazioni errate sotto il profilo giuridico e sotto quello storico-interpretativo.

Il tema della destituzione del Presidente G. e della successiva stabilizzazione politica del Paese non era pertinente rispetto alla vicenda narrata dal sig. M., che invece si imperniava sulla situazione debitoria ingenerata per effetto delle distruzioni subite durante il conflitto civile, pur ritenute plausibili e realistiche, e alla prospettiva di detenzione carceraria per debiti.

Era totalmente mancata la debita indagine circa le regole in tema di moratoria e mediazione dei debiti e circa la situazione del sistema carcerario ivoriano.

1.2. Non è fondata la doglianza del ricorrente circa l’omessa pronuncia su di un motivo di ricorso (rectius su di una domanda, nel caso quella di riconoscimento della protezione internazionale sussidiaria).

Il vizio di nullità della sentenza e del procedimento per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. presuppone che il giudice non abbia adottato alcuna statuizione circa una domanda o una eccezione ritualmente proposte dalle parti, e non già che non abbia considerato un certo fatto storico nell’ambito della motivazione della decisione; in tal caso, ove ricorrano tutti i presupposti richiesti dalla legge per la deduzione del vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, che ha ridotto al “minimo costituzionale” la possibilità di denuncia del vizio motivazionale in sede di legittimità, il ricorrente deve dedurre e dimostrare l’omesso esame di un fatto decisivo controverso fra le parti.

Nella fattispecie il Giudice ha statuito e motivato in ordine al diniego della protezione sussidiaria.

1.4. Sussiste invece il vizio denunciato di omesso esame di fatto decisivo: il fatto storico posto a base della domanda del T. era imperniato sulla sua grave esposizione debitoria verso i fornitori, incolpevolmente derivata sia dal saccheggio subito dal suo negozio in occasione dei disordini connessi alla destituzione del Presidente G., sia dalla morte del fratello e socio proprio in occasione della rapina, con la conseguente incarcerazione per debiti e liberazione solo su cauzione.

Il Tribunale di Ancona non si è affatto confrontato con tale vicenda personale (per vero nè illustrata nè, anche solo, schematicamente sintetizzata nel provvedimento impugnato), che pure ha considerato non implausibile (cfr pag.2, p. 4.1., terzultimo paragrafo), per valutare, come sarebbe stato necessario, il pericolo di danno grave concretamente dedotto e allegato dal ricorrente; ciò avrebbe implicato il riferimento al rischio di incarcerazione per debiti e alle condizioni carcerarie ivoriane, valutati anche attraverso indagini informative officiose.

Il Tribunale, invece, ha considerato esclusivamente il pericolo di reiterazione di rapine e saccheggi, del tutto irrilevante ai fini di causa, e ha liquidato la vicenda come meramente privata e di giustizia comune, con motivazione stereotipata, del tutto sganciata dalla concreta vicenda oggetto di causa e dallo specifico pericolo rappresentato dal ricorrente.

2. Con il secondo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, art. 13, comma 1 bis, art. 27, commi 1 e 1 bis, art. 6 Direttiva UE 20011/95/UE e art. 16 Direttiva UE 2013/32/UE e lamenta carenza di istruttoria e illogicità dei criteri interpretativi e violazione dei principi di diritto in tema di protezione, sia con riferimento alla realizzazione e valutazione dell’indagine conoscitiva, sia con riferimento alle garanzie istruttorie a favore del richiedente.

La perlustrazione della situazione generale della Costa d’Avorio era stata compiuta dal Tribunale in modo astratto e generalizzato, senza specifico riguardo alla particolarità del rischio connesso alla vicenda riferita dal ricorrente, e comunque in modo astratto e teorico con riferimento alle garanzie giuridiche previste sulla carta senza un attento riferimento alla situazione attuale e concreta.

Con il terzo motivo, proposto ex art. 360 c.p.c., n. 3 con cui il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 9, comma 2, nonchè dell’art. 8 CEDU e lamenta difetto di legittimità coerenza e logicità dei parametri valutativi utilizzati in sede di accertamento dei presupposti della protezione umanitaria e dei relativi profili motivazionali.

Il provvedimento impugnato non aveva anche a questo proposito fatto seguire a una esposizione generale di orientamenti fatto seguire la doverosa analisi della fattispecie concreta con riferimento allo sforzo integrativo del ricorrente, trascurando che dai documenti prodotti non emergeva un semplice attività di volontariato ma anche un tirocinio lavorativo rivolto all’acquisizione di specifiche capacità nella lavorazione del pellame; inoltre occorreva considerare la situazione di fondamentale criticità della situazione nel Paese di origine.

Entrambi i motivi restano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo.

3. Il ricorso deve quindi essere accolto con riferimento al primo motivo, assorbito il secondo e il terzo, con la conseguente cassazione del decreto impugnato e rinvio alla Sezione specializzata di Ancona in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo e il terzo, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinviaYal Tribunale di Ancona – Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini UE – in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione civile, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA