Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18864 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 11/09/2020), n.18864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13491-2017 proposto da:

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– ricorrente –

contro

AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.R.L. (GIA’ AZIENDA ELETTRICA

TICINESE ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t.,

rapp. e dif., in virtù di procura speciale a margine del ricorso,

dagli Avv.ti GAFFURI ABERTO MARIA e PAFUNDI GABRIELE, presso lo

studio del quale sono tutti elett.te dom.ti in ROMA, al V.LE GIULIO

CESARE, n. 14;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5452/2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 18/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/10/2019 dal Consigliere Dott. CHIESI GIAN ANDREA.

 

Fatto

RILEVATO

Che: la AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.R.L. (già AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t. (d’ora in avanti, breviter, “AZIENDA ELETTRICA”), impugnò, innanzi alla C.T.P. di Milano, il provvedimento di irrogazione della sanzione notificatole dall’Ufficio per tardiva presentazione della dichiarazione di consumo dell’energia elettrica;

che la C.T.P rigettò il ricorso con sentenza n. 1693/2016, avverso la quale la AZIENDA ELETTRICA propose appello innanzi alla C.T.R. della Lombardia; quest’ultima, con sentenza 5452/2017, depositata il 18.12.2017, accolse il gravame rilevando l’illegittimità del provvedimento impugnato, siccome notificato posteriormente all’avvenuto ravvedimento operoso posto in essere dalla società contribuente e, dunque, in violazione di quanto previsto dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1-ter;

che avverso tale decisione l’AGENZIA ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita con controricorso la AZIENDA ELETTRICA, la quale ha depositato altresì memoria ex art. 380-bis.1. c.p.c.;

Considerato che in via preliminare va rigettata l’eccezione di inammissibilità del ricorso, sollevata dalla parte controricorrente in relazione alla mancata menzione, nel corso del ricorso, dell’avvenuta produzione della copia autentica della sentenza impugnata. Ed infatti, non prescrivendo assolutamente l’art. 369 c.p.c. l’adempimento di una tale formalità nel corpo del ricorso, osserva la Corte come – a contrario – la norma processuale innanzi richiamata richieda, nel suo comma 2, n. 2), richieda piuttosto, ai fini della procedibilità del ricorso, la produzione – puntualmente avvenuta nella specie – di una copia autentica della sentenza impugnata, ovvero recante l’attestazione di autenticità rispetto all’originale, espressa come atto compiuto dal cancelliere in originale;

che con il primo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 24, 32 e 57 per avere la C.T.R. deciso la causa – in senso favorevole alla società contribuente – sulla base di un motivo (l’applicabilità retroattiva del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 13, comma 1-ter) introdotto solo con le memorie D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32, comma 2, e, dunque, per ciò stesso inammissibile;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) della violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 3 e 13, per avere la C.T.R. erroneamente applicato, nella specie, il principio del favor rei, sulla base, peraltro, di una disposizione neppure applicabile ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;

che entrambi i motivi – da trattare congiuntamente stante l’identità delle questioni agli stessi sottese e previa riqualificazione del primo mezzo in termini di dedotto error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – sono infondati, sia pure dovendo parzialmente emendarsi la motivazione della gravata decisione nei termini che seguono;

che l’art. 13, comma 1-ter cit. è stato inserito dalla L. n. 190 del 2014, art. 1, comma 637, lett. b), n. 2), e, dunque, è entrato in vigore anteriormente alla proposizione del giudizio di appello (iscritto al n. 4791/2016. Cfr. le attestazioni della Segreteria della C.T.R. apposte a margine del frontespizio della sentenza impugnata); sennonchè, pendente il giudizio di gravame, il D.L. n. 193 del 2016, art. 5, comma 1-bis, lett. b), convertito, con modificazioni dalla L. n. 225 del 2016, ha inserito un ultimo periodo al cit. comma 1-ter (la cui operatività era effettivamente limitata, in origine, ai soli tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate), prevedendo che “La preclusione di cui al comma 1, primo periodo, salva la notifica di avvisi di pagamento e atti di accertamento, non opera neanche per i tributi doganali e per le accise amministrati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli”;

che, se è vero che lo ius superveniens è applicabile d’ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che sulla questione controversa non si sia formato il giudicato interno (Cass., Sez. L, 7.8.2008, n. 21382, Rv. 604530-01) – nel senso che l’applicabilità dello stesso trova un limite nella formazione del giudicato interno, giacchè “i principi della rilevabilità di ufficio dello ius superveniens e della sua applicabilità nei giudizi in corso non operano indiscriminatamente, ma devono essere coordinati con quelli che regolano l’onere dell’impugnazione e relative preclusioni, con la conseguenza che la loro operatività trova ostacolo nel giudicato interno” (così Sez. 5, 4.6.2003, n. 8933, Rv. 563905-01) – è altrettanto vero che, nella specie, la sopravvenuta modifica – nei termini da ultimo innanzi precisati – dall’art. 13, comma 1-ter, cit., è intervenuta nelle more dello svolgimento del giudizio innanzi alla C.T.R., con conseguente (a) inapplicabilità dei principi suesposti in termini di formazione di giudicato interno in mancanza di articolazione di uno specifico mezzo di impugnazione, (b) doverosità del rilievo ufficioso circa l’applicabilità – in senso favorevole alla società contribuente – della nuova disciplina (i.e. estensione della prima parte dell’art. 13, comma 1-ter, cit. ai tributi amministrati dall’Agenzia delle Dogane e del Monopoli), in virtù del principio del favor rei e (c) infondatezza della eccepita inammissibilità, per tardività, del corrispondete rilievo svolto dalla società contribuente nelle memorie D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 32 (rilievo che, per quanto detto, ha piuttosto il senso di una sollecitazione all’esercizio di un potere ufficio da parte dell’organo giudicante, in quanto tale sottratto al regime delle preclusioni in appello. Cfr. Cass., Sez. U, 7.5.2013, n. 10531);

Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato, con condanna dell’AGENZIA al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna l’AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, in persona del direttore p.t., al pagamento, in favore della AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.R.L. (già AZIENDA ELETTRICA TICINESE ITALIA S.P.A.), in persona del legale rappresentante p.t., delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.900,00 (duemilanovecento/00), oltre agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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