Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18864 del 03/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18864

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. LEUZZI Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al numero 11764 del ruolo generale dell’anno

2014, proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, presso

gli uffici della quale in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

elettivamente si domicilia;

– ricorrente –

contro

B.G. & c. S.R.L., in persona del suo amministratore e

legale rappresentante p.t., con sede in (OMISSIS);

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale della Sicilia – Sez. Staccata di Catania, depositata in

data 14 marzo 2013, n. 128/34/13;

sentita la relazione svolta dal consigliere Salvatore Leuzzi nella

camera di consiglio dell’11 marzo 2021.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Veniva svolto un accertamento fiscale nei confronti della B.G. & C. s.r.l. in esito al quale emergevano operazioni inesistenti perpetrate dalla stessa, attraverso un complesso meccanismo, messo in atto con altre due società orbitanti nella medesima compagine familiare e finalizzato ad ottenere finanziamenti pubblici. Ne scaturivano un avviso di accertamento e una pedissequa cartella di pagamento con le quali l’erario procedeva a recuperare l’IVA sulle operazioni fittizie avuto riguardo agli anni 2000 e 2001.

L’avviso di accertamento e la cartella venivano impugnati dalla parte contribuente.

La CTP di Ragusa, riuniti i ricorsi, li accoglieva.

La CTR rigettava il successivo appello dell’Agenzia delle entrate.

Il ricorso dell’Agenzia è affidato a sei motivi.

La contribuente è rimasta intimata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso si contesta la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 38, comma 3, in combinato disposto con l’art. 327 c.p.c., per avere la CTR erroneamente affermato che l’appello era intempestivo, mandando la prova della data di avvenuta notifica.

Con secondo motivo – rubricato sub 1. – si contesta la violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36 assumendo la nullità della sentenza per motivazione apparente. Con il terzo motivo – rubricato sub 2. – si contesta la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando la contraddizione fra le affermazioni della CTR e il contenuto dell’atto di appello. Con il quarto motivo – rubricato sub 3. – si lamenta la violazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR valutato arbitrariamente le risultanze penali, riconoscendo rilevanza alle sole affermazioni relative ai lavori in muratura.

Con il quinto motivo – rubricato sub 4. – si censura l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio e oggetto di discussione fra le parti, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per avere la CTR trascurato il fatto costituito dalla condanna in sede penale per false fatturazioni in relazione all’annualità 2001.

Con il sesto motivo – rubricato sub 5 – si lamenta la violazione dell’art. 1253 c.c., avuto riguardo all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR ritenuto incongruamente l’estinzione per confusione di un debito in relazione a due soggetti distinti.

E’ fondato e va accolto il primo motivo di ricorso, teso a far risaltare la tempestività dell’appello, esclusa dalla CTR.

Nel corpo del ricorso per cassazione, in ossequio al principio di autosufficienza dell’impugnazione, è in effetti riportata la ricevuta di consegna alle Poste della raccomandata correlata all’impugnazione medesima, che ne certifica la piena tempestività, sancendo l’erroneità del diverso assunto fatto proprio dal giudice a quo. Invero, a fronte di una sentenza depositata il 21 dicembre 2009, la notifica reca la data del 7 febbraio 2011.

Gli altri mezzi di ricorso sono inammissibili, atteso il carattere preliminare ed assorbente della prima censura. Ed infatti, qualora il giudice d’appello che ritenga inammissibile una domanda, o un capo di essa, o un singolo motivo, o lo stesso gravame, così spogliandosi della potestas iudicandi sul relativo merito, proceda poi all’esame di quest’ultimo, è inammissibile, per difetto d’interesse, il motivo d’impugnazione della sentenza da lui pronunciata che ne contesti solo la motivazione, da considerarsi svolta ad abundantiam, su tale ultimo aspetto (Cass., sez. un., n. 24469 del 2013; Cass. n. 30393 del 2017; Cass. n. 11675 del 2020; Cass., sez. un., n. 2155 del 2021).

All’accoglimento del primo motivo di ricorso consegue, pertanto, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio della causa alla CTR della Sicilia – Sez. Distaccata di Catania, la quale procederà, in diversa composizione, ad un nuovo esame e alla regolazione delle spese del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiarati inammissibili gli altri.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia per un nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio, alla CTR della Sicilia – Sez. Staccata di Catania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

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