Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18863 del 30/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18863
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –
Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –
Dott. Budini Gianfranco – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 31333/2006 proposto da:
LOMBARDA PREFABBRICATI S.P.A., in persona del legale rappresentante
pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MARCELLO
PRESTINARI 13, presso lo studio dell’avvocato RAMADORI Giuseppe, che
la rappresenta e difende unitamente all’avvocato BARBARA GIUSEPPE,
giusta mandato a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
I.N.A.I.L – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE CONTRO GLI
INFORTUNI SUL LAVORO, in persona del legale rappresentante pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA IV NOVEMBRE 14 4,
presse lo studio degli avvocati PIGNATARO e ZAMMATARO VITO, che lo
rappresentano e difendono, giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –
e contro
ESATRI S.P.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 250/2006 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,
depositata il 08/08/2006 r.g.n. 14/06;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
15/07/2010 dal Presidente Dott. FEDERICO ROSELLI;
udito l’Avvocato LUCIA PUGLISI per delega VITO ZAMMATARO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
BASILE Tommaso, che ha concluso per l’inammissibilità o in subordine
rigetto.
Fatto
RITENUTO IN FATTO
che con sentenza dell’8 agosto 2006 la Corte d’appello di Brescia confermava la decisione, resa dal Tribunale, di rigetto per tardività dell’opposizione alle cartelle esattoriali, notificate dall’Inail alla s.p.a. Lombarda prefabbricati a causa di omessa contribuzione in relazione ad alcuni rapporti di lavoro subordinato;
che la Corte, considerate forma e contenuto, qualificava gli atti amministrativi impugnati dalla società come cartelle esattoriali e non, secondo la tesi dell’impugnante, come bonari solleciti di pagamento, e riteneva perentorio il termine d’impugnazione, previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 25, nella specie inutilmente scaduto;
che contro questa sentenza ricorre per cassazione la s.p.a. Lombarda prefabbricati mentre l’intimata s.p.a. Esatri non si è costituita e l’Inail resiste con controricorso;
che la ricorrente ha presentato memoria;
che nell’udienza di discussione il Presidente ha svolto la relazione, a causa dell’impedimento del relatore designato Dott. Paolo Stile.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il primo motivo di ricorso è rubricato con la denunzia di vizi di motivazione della sentenza, “omessa valutazione di quanto verbalizzato il 25.11.2005 avanti il Tribunale di Brescia” nonchè “tempestività delle eccezioni formali delle cc.dd. Cartelle di pagamento”;
che la stesso motivo si chiude con l’indicazione del “doc. n. 5 – copia autentica del verbale di causa iscritta al r.g.n. 187/05 avanti il Tribunale di Brescia – Sez. Lavoro”;
che in questo verbale, come si legge nel motivo di ricorso, risulta che la parte sostenne la tempestività della propria opposizione alle cartelle di pagamento;
che il motivo è inammissibile perchè inteso a lamentare errori di diritto (art. 360 cod. proc. civ., n. 3) attraverso la fittizia prospettazione di vizi di motivazione (art. 360 n. 5 cod. proc. civ., n. 5) la conseguente elusione dell’onere di formulazione del quesito di diritto, imposto dall’art. 366 bis cod. proc. civ.;
che col secondo motivo, richiamando diverse norme in materia di ingiunzioni di pagamento, la ricorrente contesta l’affermazione, resa dalla Corte d’appello, della natura di cartella esattoriale, propria degli atti in questione, e la negazione della qualifica di meri solleciti di pagamento;
contestazione priva di alcun fondamento, stante l’incensurabilità in cassazione del potere interpretativo esercitato dal giudice di merito;
che parimenti infondato è il terzo motivo, con cui la ricorrente nega l’applicabilità, nel caso di specie, del D.Lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, per contro applicato esattamente per atti notificati nel 2000 e 2001, secondo il principio tempus regit actum;
che il termine d’impugnazione delle dette cartelle ha natura perentoria, non alterata dalla mancata indicazione, su di esse, dell’autorità a cui ricorrere (cfr. Cass. Sez. un. 29 maggio 2009 n. 12718);
che, rigettato il ricorso, le spese seguono la soccombenza nei confronti della sola parte costituita.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in Euro 11,00, oltre ad Euro tremila/00, più spese generali, solo in favore dell’Inail.
Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010