Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18863 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18863

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al nr. R.G.

4284/2017 sollevato dal Tribunale di Modena con ordinanza n. R.G.

6361/2016 del 22/12/16, vertente tra SOC.DEVAL SRL” SOC. XOCOLATA

SRL;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del

Sostituto Procuratore Generale FINOCCHI GHERSI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

– esaminata la richiesta di regolamento necessario di competenza proposta d’ufficio dal Tribunale di Modena, con ordinanza pronunciata all’udienza del 22 dicembre 2016, avverso la sentenza n. 649/2016 con la quale il Giudice di pace di Modena, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra Devaal s.r.l. e Xocolata s.r.l., preso atto della domanda riconvenzionale proposta dall’opposta (che nel costituirsi eccepiva anche la sopravvenuta incompetenza per valore del giudice adito) e ritenuto che le due domande dovessero essere esaminate nel medesimo processo, dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell’art. 36 c.p.c. e art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 rimettendo la causa al tribunale;

– rilevato che il tribunale, dinanzi al quale le parti riassumevano la causa, in ragione della competenza funzionale dell’adito giudice di pace a pronunciarsi sulla opposizione a decreto ingiuntivo, chiede che si regoli la competenza, sottolineando l’inammissibilità della domanda riconvenzionale proposta dall’opposto;

– vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso adesivamente alle conclusioni del giudice rimettente, per la declaratoria di competenza del giudice di pace di Modena sulla opposizione a decreto ingiuntivo;

considerato che:

– il regolamento è stato tempestivamente richiesto, in quanto la relativa ordinanza è stata adottata nel corso della prima udienza dinanzi al tribunale cui la causa è pervenuta a seguito di riassunzione;

– la competenza va regolata individuando come giudice funzionalmente competente a decidere la causa, in quanto giudice dell’ufficio che ha emesso il decreto ingiuntivo, il Giudice di pace di Modena.

Il consolidato principio di diritto più volte ribadito da questo Ufficio, secondo il quale in tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile;

– stante l’assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall’opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale (Cass. n. 3870 del 2014) è applicabile nel solo caso in cui la proposta domanda riconvenzionale sia in quella sede ammissibile, ovvero qualora sia stata proposta dall’opponente, che processualmente assume il ruolo di convenuto.

Come emerge da una ancor più recente riaffermazione del medesimo principio da parte di questa Corte, infatti, “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.” (Cass. n. 272 del 2015).

In casi analoghi a quello in esame, viceversa, in cui la domanda riconvenzionale sia stata proposta non dall’opponente, unica parte legittimata, ma dall’opposto, essa è in quella sede inammissibile (e quindi potrà essere proposta dalla parte opposta con autonomo giudizio) e come tale è inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo, ovvero non produce la necessità che, in sede di regolamento di competenza, si separino le due domande per indirizzare ciascuna di esse al giudice competente a deciderne il merito.

Ne consegue che il ricorso va accolto, e la causa rimessa per competenza funzionale al Giudice di pace di Modena.

PQM

 

La Corte regola la competenza e dichiara funzionalmente competente il Giudice di pace di Modena, al quale rimette la causa.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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