Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18863 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 09/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BERRINO Umberto – rel. Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29615-2010 proposto da:

C.V., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEGLI SCIPIONI 252, presso lo studio dell’avvocato CHRISTIAN

ARTALE, rappresentato e difeso dall’avvocato GIUSEPPE BALSAMO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE C.F. (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso l’Avvocatura

Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli Avvocati MAURO

RICCI, ANTONELLA PATTERI, CLEMENTINA PULLI, GIUSEPPINA GIANNICO,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1600/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 22/12/2009 R.G.N. 553/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2016 dal Consigliere Dott. UMBERTO BERRINO;

udito l’Avvocato PREDEN SERGIO per delega orale Avvocato GIANNICO

GIUSEPPINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA MARCELLO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17.9 – 22.12.2009 la Corte d’appello di Palermo ha rigettato l’impugnazione proposta da C.V. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale di Trapani che gli aveva respinto la domanda volta al riconoscimento del beneficio contributivo di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, per la sua esposizione al rischio dell’amianto durante lo svolgimento dell’attività di marittimo.

La Corte territoriale ha osservato che condizione indefettibile per la fruizione del beneficio in esame era quella della effettività della esposizione all’amianto per almeno dieci anni. Ciò induceva ad escludere l’utilizzabilità, ai fini del raggiungimento di detto periodo, di quelli virtualmente considerati dalla L. n. 413 del 1984, art. 24, al solo fine della concessione delle prestazioni pensionistiche, come prolungamento dell’imbarco per effetto dell’inclusione dei giorni di sabato, domenica, festività e ferie venuti a cadere nell’arco temporale compreso fino al momento dello sbarco:

Ha aggiunto la Corte che la diversa opinione dell’appellante avrebbe comportato il computo per due volte dei giorni di sabato, domenica, festività e fede trascorsì durante l’Imbarco, il tutto in violazione del richiamato principio della effettività dell’esposizione all’amianto, cioè di quella realmente utile ai fini della rivalutazione contributiva prevista dalla legge.

Per la cassazione della sentenza propone ricorso il C. con un solo motivo. L’Inps resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo C.V. deduce la violazione e falsa applicazione della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, della L. n. 413 del 1984, art. 24 e del R.D. n. 262 del 1942, art. 12, comma 2, sul computo delle pause fisiologiche di attività (riposi, festività e ferie) nella determinazione del periodo di effettiva esposizione del ricorrente al rischio amianto ex L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, in riferimento all’art. 360 n. 3 c.p.c. Ritiene il ricorrente che il computo del solo arco temporale di imbarco continuativo compreso tra la data di inizio e quella di sbarco ai fini della determinazione del periodo ultradecennale di esposizione al rischio amianto, ex L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, operato dai giudici di merito, si risolve in una palese ed irragionevole disparità di trattamento in danno dei lavoratori marittimi rispetto a quelli di terra, i quali godono dei riposi, delle festività e delle ferie secondo il calendario comune e, in applicazione dei CCNL di categoria, le giornate a ciò dedicate sono altresì utili ai fini contributivi.

Ciò premesso, il ricorrente sostiene che la norma di cui alla L. n. 413 del 1984, art. 24, che prevede il prolungamento in successione temporale, ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche, di un ulteriore periodo corrispondente ai giorni di sabato, domenica, festivi e di ferie trascorsi durante l’imbarco, in favore dei lavoratori marittimi i quali al momento dello sbarco risolvano il rapporto di lavoro, possa essere applicata in via analogica alla fattispecie in esame, di modo che nella determinazione dei periodi di esposizione al rischio amianto andrebbero aggiunti ai giorni di imbarco effettivo quelli di sabato, domenica, festivi e di ferie trascorsi senza la possibilità della loro fruizione nel periodo stesso di imbarco.

Il ricorso è infondato.

Invero, correttamente la Corte territoriale ha posto in evidenza che il beneficio della rivalutazione contributiva dei periodi assicurativi, attuato mediante la moltiplicazione dell’intero periodo lavorativo per il coefficiente previsto dalla stessa legge, si applica a tutte le categorie di dipendenti, a prescindere da qualsiasi riferimento alla tipologia dell’attività produttiva del datore di lavoro, allorchè i medesimi siano stati esposti all’amianto per un periodo superiore ai dieci anni, richiamando anche la giurisprudenza di legittimità che pone l’accento sul fatto che ai fini della rivalutazione contributiva di cui trattasi rilevano non i periodi di mera assicurazione, bensì quelli di effettiva esposizione all’amianto.

Si è, infatti, statuito (Cass. sez. lav. n. 4950 del 6.4.2002) che “il disposto della L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, va interpretato nel senso che anche per i lavoratori che siano stati esposti al rischio dell’amianto per un periodo ultradecennale sia rivalutabile (per il coefficiente 1,5) il solo periodo di lavoro di effettiva e provata esposizione al rischio e non già l’intero periodo coperto da assicurazione obbligatoria contro l’amianto (cioè, in pratica, l’intero periodo di assicurazione all’INAIL, nel quale è ricompreso, fra i tanti, anche il rischio dell’amianto), atteso che, da un lato, l’estensione del beneficio a tutto il periodo assicurativo comporterebbe una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori delle cave e delle miniere di amianto e di quelli colpiti da malattie causate dallo stesso materiale e che, dall’altro, l'”intero periodo lavorativo soggetto all’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’amianto” deve essere inteso – alla luce delle finalità proprie della L. n. 257 del 1992 evidenziate anche dalla sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2000 – come periodo caratterizzato dal rischio di contrarre malattie, qual è soltanto il periodo in cui vi sia stata esposizione qualificata al rischio di asbestosi”.

Nemmeno sussistono i presupposti per l’applicazione analogica della norma di cui alla L. n. 413 del 1984, art. 24invocata dal ricorrente, in quanto l’accredito contributivo dalla stessa previsto concerne la contribuzione figurativa ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche, per cui deve escludersi che un periodo di tempo considerato come virtuale ai fini pensionistici possa essere equiparato a quello di effettiva esposizione all’amianto, condizione indefettibile, questa, per l’accesso al beneficio della rivalutazione oggetto di causa.

D’altra parte, la bontà della conclusione cui è pervenuta la Corte territoriale riposa anche sulla considerazione logica che l’estensione analogica della predetta norma comporterebbe che in ordine ai periodi di ferie, di giorni festivi e dei giorni di sabato e domenica ricadenti in quelli di imbarco si determinerebbe una duplicazione del beneficio in esame che finirebbe, in tal modo, per essere riconosciuto due volte, seppur in forma diversa, per lo stesso fatto generatore, vale a dire sia in relazione al periodo di effettiva esposizione all’amianto, durante l’imbarco, sia con riferimento a quello solo virtuale di prolungamento dello stesso periodo di imbarco ai fini della concessione delle prestazioni pensionistiche.

Pertanto, il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite nella misura di Euro 3100,00, di cui Euro 3000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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