Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18863 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18863 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: SPENA FRANCESCA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA,
sul ricorso 26327-2016 proposto da:
I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,
C.F. 80078750587, in persona del legale rappresentante in proprio e quale
mandatario della SOClETA’ DI CARTOLARIZZAZIONE DEI CREDITI
I.N.P.S. (S.C.C.I.) S.p.A. – C.F. 05870001004, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
CENTRALE dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso unitamente e
disgiuntamente dagli avvocati ANTONINO SGROI, ESTER ADA VITA
SCIPLINO„ LELIO MARITATO, GIUSEPPE NIATANO, EMANUELE
DE ROSE, CARLA D’ALOISIO;
– ricorrente contro

1

C.

O

Data pubblicazione: 16/07/2018

PROC. nr . 26327/2016 RG

PRIMO ANTOMNO, elettivamente domiciliato in i« AIA, VIA V.
BRUNACCI 11.19, presso lo studio dell’avvocato ANTONINO CAS( A)
(nOLA, rappresentato e difeso dall’avvocato CAUSI TPE MATARAZZO;
C011tradeOffell te

CALTANISSETTA, depositata il 10/06/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata
del 17/04/2018 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA.

RILEVATO
che con sentenza in data 25 maggio- 10 giugno 2016 numero 217 la
Corte cl’Appeho di Caltanissetta confermava la sentenza del Tribunale di
Enna, che aveva accolto il ricorso proposto da ANTONINO PRIMO nei
confronti dell’INPS avverso la propria iscrizione d’ufficio nella gestione
separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 335/ 1995 e
‘intimazione di pagamento dei contributi per il lavoro autonomo svoto
nell’anno 2006;

che avverso la sentenza ha proposto ricorso l’Inps„ articolato in due
motivi cui ha opposto difese ANTONINO PRIMO con controricorso;

che la proposta di

stata comunicata alle parti, unitamente al

decre:o di fissazione dell’udienza, ai sensi dell’articolo 380 bis codice di
procedura civile;

che il controricorrente ha depositato memoria;
CONSIDERATO
che l’Inps ha dedotto:
– con il primo motivo — ai sensi dell’articolo 360 numero 3 codice di
procedura civile— violazione e falsa applicazione dell’articolo 2, comma 25 e
seguenti, legge 8 agosto 1995 nr. 335 „ dell’articolo 18, comma 12 decreto
legge 6 luglio 2011. numero 98 (convertito con modificazioni in legge 15
luglio 2011 numero 111) nonché dell’articolo 3 della legge 4 marzo 1958
numero 179, degli articoli 10 e 21 della legge 3 gennaio 1981 numero 6,

2

avverso la sentenza n. 217/2016 della CORTE D’APPET f) di

PFt0C. nr . 26327/2016 RG

degli articoli 7, 23, 37 Statuto INARCASSA -Cassa Nazionale di PrevidenzE e
assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti, approvato con
decreto interministeriale dei 28 novembre 1995,,
Ha censurato la sentenza per avere affermato non sussistere l’ obbiigo
di ISCTiZiOne alla gestione separata e di pagamento della contribuzione in

(in forza della quae godano di tutela previdenziale presso l’Inps) e
contestualmente attività di lavoro autonomo professionale, per la quale non
sussiste obbligo di iscrizione alla cassa nazionale di previdenza degli
ingegneri ed architetti- INARCASSA.
– con il secondo motivo— ai sensi dell’articolo 360 numero 4 codice di
procedura civile— nullità della sentenza pe- vizio di extrapetizione ex
articolo 112 codice di procedura civile. Ha esposto che con il ricorso di
primo grado il ricorrente aveva chiesto la cancellazione della propria
iscrizione alla gestione separata senza proporre l’ eccezione di prescrizione
dei contributi; né una tale questione era stata sollevata dall’INPS in appello.
La corte d’Appello di Caltanissetta, invece, nella parte descrittiva aveva
esposto che l’INPS aveva proposto un motivo di appello„ il secondo, avente
ad oggetto la mancata prescrizione dei contributi; di tale motivo il COHE:giO
d’Appello aveva poi dichiarato l’assorbimento, incorrendo in un evidente
vizio di extrapetizione;

che, ritiene il Collegio, debba essere disposta la rimessione della causa
alia sezione quarta, ex articolo 380 bis, ultimo comma, cod.proc.civ.;

che

l’oggetto del contendere concerne l’obbligo di iscriversi alla

gestione separata presso l’INPS degli ingegneri e degli architetti iscritti ad
altre forme di previdenza obbligatorie e che non possono iscriversi
all’INARCASSA, alla quale versano esclusivamente un contributo integrativo
di carattere solidaristico in quanto iscritti agli albi, cui non segue la
costituzione di alcuna posizione previdenziale a loro beneficio;

che trattasi di questione già decisa da questa Corte con sentenza n.
30344 del 2017, con la quale si è statuito nel senso della sussistenza
dell’obbligo in discorso;

che controversie analoghe alla presente pendono avanti alla IV Sezione

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9-Th

capo agli ingegneri ed architetti che svolgano attività di lavoro subordinato

PROC. nr . 26327/2016 RG

civile (Lavoro) cP questa Corte, unitamente ad altre concernenti l’iscrizione
alla gestione separata di altri professionisti non tenuti all’iscrizione presso la
cassa di previdenza dell’ordine cui sono iscritti;

che appare opportuno che la IV sezione si pronunci nuovamente
sull’orientamento espresso con la citata pronuncia n. 30344• del 2017, stanti

problema dei rapporti tra la gestione separata INPS e gli enti gestori Celle
forme di previdenza richiamati dall’art. 18, comma 12, d.l. n, 98/2011
(conv. con I. n. 111/2011);

PQM
La Corte, ritenuto che non ricorrono i presupposti per la definizione del
giudizio ex art. 375 cod.proc.civ., rimette gli atti alla sezione IV pe la
trattazione in pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 aprile 203

le possibili refluenze dei principi ivi affermati in ordine al più generale

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