Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18863 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 15/09/2011), n.18863

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 6, presso l’avvocato LIO

SERGIO, rappresentato e difeso dall’avvocato BOGNANNI GIUSEPPE,

giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

P.M.P. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA STIMIGLIANO 5, presso l’avvocato CODOGNOTTO

FABIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUONGO

PIERGIORGIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrente –

contro

D.P.A.;

– intimato –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositato il

23/03/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BOGNANNI G. che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato CODOGNOTTO F. che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto del 9.06.2009, il Tribunale per i minorenni di Milano, provvedendo ex art. 317 bis c.c. e art. 155 c.c., affidava in via provvisoria il minore G.F.A. (nato il (OMISSIS)), figlio naturale riconosciuto di G.G. e P.M.P., ad entrambi i genitori con collocamento presso la madre, alla quale anche assegnava la casa sita in (OMISSIS), in proprietà esclusiva del G., ove la coppia aveva convissuto con il figlio; imponeva, inoltre, al padre di contribuire al mantenimento del figlio tramite la dazione di Euro 150,00 mensili, annualmente aggiornabili ed il pagamento delle spese per la mensa scolastica nonchè del 50% delle spese di vestiario (in aggiunta al pagamento delle utenze domestiche).

Con decreto definitivo del 30.11.2009, il medesimo PM confermava le disposizioni del decreto provvisorio, salvo una diversa e più ampia regolamentazione dei rapporti padre-figlio; dichiarava, inoltre, inammissibile l’intervento nel procedimento di A.P. D., moglie divorziata del G., la quale aveva con lui generato tre figli legittimi, M. (nata nel (OMISSIS)), I. (nata nel (OMISSIS)) ed E. (nato nel (OMISSIS)), dimoranti in (OMISSIS) con la madre, e demandava ai servizi sociali del Comune di Gorgonzola di proseguire negli interventi di sostegno e controllo.

Con decreto del 4-23.03.2010, la Corte di appello di Milano, sezione delle persone, dei minori e della famiglia, previa riunione dei due gravami proposti dal G. e di quello della D., dichiarava inammissibili i reclami del G. e della D. contro il decreto provvisorio del 9.06.2009, respingeva l’ulteriore reclamo del primo contro il decreto definitivo del 30.11.2009 e condannava lui e la D. a rifondere alla P. e per lei all’Erario, le spese processuali di pertinenza di ciascuno dei due soccombenti.

La Corte territoriale osservava e riteneva per quanto ancora rileva:

che contro il decreto definitivo il G. aveva riproposto le richieste e le doglianze già da lui svolte nel reclamo contro il provvedimento provvisorio, essenzialmente rivolte contro la statuizione di assegnazione alla P. della sua casa, di (OMISSIS);

che non ricorrevano i presupposti per l’accoglimento della richiesta del reclamante di collocamento presso di sè del figlio F. A.;

– che in particolare il reclamante aveva insistito per l’assegnazione a sè di detta casa, frutto del lavoro di tutta la sua vita, ribadendo l’offerta alla P. ed al figlio F.A. del bilocale da lui nel frattempo locato, sito in Gorgonzola, via (OMISSIS), assumendosi tutti i relativi oneri di spesa, ma con suo esonero da ogni contribuzione economica per il figlio F., ad eccezione del 50% delle spese mediche e scolastiche;

– che al riguardo aveva addotto:

a) le sue limitate risorse economiche;

b) la necessità di tutelare gli interessi e le esigenze logistiche anche di tutti gli altri suoi figli, dei quali i primi tre, dimoranti in (OMISSIS) con la madre e l’ultima di pochi mesi, nata (il (OMISSIS)) dalla sua nuova unione con altra donna;

c) il fatto che la casa assegnata alla P., essendo ampia circa 170 mq, eccedeva le esigenze abitative di lei e del figlio;

che doveva essere confermata anche l’assegnazione alla P. della casa di (OMISSIS), giacchè:

a) l’immobile costituiva da sempre l’habitat del minore e, quindi, come giustamente rilevato dai primi giudici, il centro dei suoi interessi e delle sue abitudini di vita, sicchè la permanenza in esso del bambino doveva essere mantenuta, onde anche evitargli il trauma dello sradicamento, aggiuntivo rispetto a quello sofferto per la conflittuale separazione dei genitori, tra i quali i rapporti, nonostante l’intervento dei servizi sociali, non risultavano ancora distesi;

b) che tale assegnazione non risultava inficiata non solo dalla presenza dei primi tre figli legittimi del G., nati dal matrimonio con la D., poichè essi vivevano da anni in (OMISSIS) con la madre, di tal che l’immobile in questione non costituiva più centro essenziale dei loro interessi, e poichè, inoltre, in sede di divorzio dalla D. non era stata statuita in favore del reclamante l’assegnazione del bene, poi semplicemente tornato nella sua disponibilità di proprietario, ma nemmeno dalla sopravvenuta nascita di un’altra figlia del G., essendo la bambina nata dopo la cessazione della convivenza del padre con la P. e l’allontanamento dello stesso da detto alloggio;

c) che l’assegnazione della casa costituiva rilevante e principale forma di contributo paterno al mantenimento del figlio F., per il quale il G., per sua stessa ammissione, oltre a non provvedere al pagamento delle utenze domestiche, non versava lo statuito apporto economico di Euro 150,00 mensili;

d) che non poteva essere assegnato alla P. l’altro bilocale locato dal G. e da lui occupato con la sua nuova famiglia, giacchè tale immobile non aveva mai costituito alloggio comune delle parti e del loro figlio e che dovevano essere condivise le preoccupazioni della prima, contraria allo scambio, circa la serietà degli impegni economici sul punto espressi dal reclamante, tra l’altro dichiaratosi in difficoltà economica tale da non consentirgli di versare l’assegno mensile per il figlio.

Avverso questo decreto e limitatamente ai capi decisionali n. 3 (rigetto del reclamo contro il provvedimento definitivo) e n. 4 (condanna alle spese dei due reclami) il G. ha proposto ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 111 Cost., affidato a due motivi e notificato il 24.09.2010 sia alla D. che alla P., la quale soltanto ha resistito con controricorso notificato il 3-4.11.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente vanno ritenuti irricevibili i documenti nn. 4 e 5 allegati al controricorso, in quanto estranei al novero di quelli di cui l’art. 372 c.p.c. consente il deposito in questa sede. A sostegno del ricorso il G. denunzia:

1. “Violazione o falsa applicazione della norma dell’art. 155 quater c.c. Omessa valutazione dell’interesse di tutti i figli avuti dal Sig. G. a fruire dell’abitazione familiare oggetto di assegnazione. Difetto di motivazione”. Il ricorrente avversa l’assegnazione della sua casa alla P.P., sostenendo che i giudici di merito non hanno tenuto in alcun conto nè gli interessi dei suoi primi tre figli legittimi, così privati anche della possibilità di essere ospitati periodicamente dal padre nell’ampia sua casa, in cui sono nati e cresciuti, e ciò con pregiudizio oltre che del loro rapporto affettivo con il genitore, pure del loro diritto ex art. 155 cod. civ., di conservare rapporti significativi con ascendenti e parenti, nè ancora il connesso detrimento di rapporti e frequentazioni tra fratelli e sorelle e la compromissione dei valori tutelati dagli artt. 2 e 3 Cost., dato che egli non è in condizione di ospitare in altra adeguata abitazione la sua numerosa prole. Il motivo non è fondato.

In tema di assegnazione della casa, l’art. 155 quater cod. civ., applicabile anche ai procedimenti, quale quello di specie, relativi ai figli di genitori non coniugati, tutela, come noto, l’interesse prioritario della prole a permanere nell’habitat domestico di cui ha fruito insieme ai genitori e postula, oltre all’esistenza ed alla permanenza di tale legame ambientale, la ricorrenza del rapporto di filiazione legittima o naturale cui accede la responsabilità genitoriale, con entrambe le persone che in tale ambiente hanno convissuto e per il cui distacco affettivo, prima che spaziale, è sorta la controversia inerente alla loro prole (in tema, cfr cass. n. 20668 del 2007). Non si pone, invece, a presidio anche dei rapporti affettivi ed economici che pur derivando da filiazione legittima o naturale, non involgano in veste di genitori entrambi i componenti del nucleo che ha coabitato nella casa familiare oppure non involgano i figli della coppia che, nella persistenza degli obblighi di cui agli artt. 147 e 261 cod. civ., abbiano cessato di convivere nell’abitazione già comune, allontanandosene. D’altra parte, in linea generale, l’assegnazione non è indefettibile e sull’adozione o meno del relativo provvedimento influiscono pure le connotazioni oggettive della casa e la sua funzione, quali anche eventualmente dovute alla coabitazione in essa di altre persone oltre ai componenti della famiglia cosiddetta nucleare, formata da genitori e loro figli, situazione, peraltro, nella specie non ricorrente. Era emerso, infatti, che da tempo risalente i tre figli legittimi del ricorrente non avevano nemmeno più alloggiato stabilmente nella casa assegnata alla P. mentre l’ultima nata da diversa donna non vi aveva mai vissuto, ragione per cui con specifico riferimento all’avversata assegnazione non potevano legittimamente porsi, per quanto detto, questioni atte ad influire per i profili in argomento, sul prioritario interesse del loro fratello F.A. a mantenere la pregressa situazione alloggiativa e a non subire presumibili pregiudizi correlati a tale tipo di distacco.

2. “Violazione o falsa applicazione della norma dell’art. 155 c.c..

Omessa valutazione dei rapporti economici tra i genitori in rapporto alla concessione dell’assegnazione della casa familiare. Difetto di motivazione”.

Si duole che la Corte di merito, pur dando atto delle sue condizioni di precarietà lavorativa e reddituale, abbia confermato l’apporto a suo carico di Euro 150,00 mensili con l’aggiunta del pagamento integrale delle utenze domestiche e del 50% delle spese di vestiario e scolastiche di pertinenza del figlio, e non ritenuto, invece, l’assegnazione della casa, d’ingente valore economico, come esaustiva del suo obbligo di contribuire al mantenimento del minore.

Il motivo non ha pregio, risolvendosi in mera, generica critica, pure affidata a non pertinenti richiami. I giudici di merito, nel quantificare il contributo dovuto dal G. per il mantenimento del figlio, hanno espressamente ed ineccepibilmente considerato anche la rilevante incidenza economica dell’assegnazione alla P. della casa di proprietà del ricorrente, contenendo gli ulteriori apporti economici paterni in limiti evidentemente atti a fronteggiare non più che le notorie esigenze fondamentali del minore.

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con condanna del G., soccombente, al pagamento in favore della controricorrente P. delle spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il G. a rimborsare alla P. le spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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