Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18862 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 15/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – rel. Presidente –

Dott. FOGLIA Raffaele – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. Budini Gianfranco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 13386/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso

lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, rappresentata e difesa

dall’avvocato TOSI Paolo, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.W.;

– intimato –

sul ricorso 17326/2006 proposto da:

A.W., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CICERONE 28, presso io studio dell’avvocato ORLANDO GUIDO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato NASUTI GIANFRANCO,

giusta mandato a margine dei controricorso e da ultimo domiciliato

d’ufficio presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

POSTE ITALIANE S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 295/2005 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 27/04/2005 R.G.N. 103/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

15/07/2010 dal Consigliere Dott. FEDERICO ROSELLI;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato ORLANDO GUIDO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

BASILE Tommaso, che ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del 9 maggio 2001 al Tribunale di Savona A. W. esponeva di essere stato assunto dall’Ente poste italiane con la qualifica di perito di sesta categoria e con mansioni di tecnico per la conduzione e manutenzione di impianti telex, di essere stato poi trasferito a (OMISSIS) ed addetto a mansioni amministrative di lavorazione manuale della posta pregiata, venendo poi nel (OMISSIS) reintegrato presso il nucleo tecnico di manutenzione. Dall'(OMISSIS) era stato di nuovo assegnato alla cernita, scarico e trasporto di effetti postali, vale a dire a mansioni inferiori alla qualifica di tecnico di impianti, con la conseguente impossibilità di partecipare ai relativi corsi di specializzazione.

L’ A. chiedeva pertanto l’accertamento dell’assegnazione a mansioni inferiori a quelle spettanti ex art. 2103 cod. civ., nei due periodi compresi tra il 1993 ed il 1996 e successivamente al marzo 1999, nonchè la condanna della s.p.a. Poste italiane, succeduta all’Ente poste, al risarcimento del danno.

Costituitasi la convenuta, il Tribunale rigettava il ricorso con decisione parzialmente riformata con sentenza del 27 aprile 2005 dalla Corte d’appello di Genova, la quale accertava il demansionamento nel secondo dei due periodi suddetti e condannava la società a reintegrare il lavoratore nelle mansioni equivalenti a quelle di operatore tecnico, svolte fino al (OMISSIS), nonchè al risarcimento del danno da mancato accrescimento della capacità professionale danno ravvisato in via preventiva anche in base alla comparazione con la carriera percorsa da colleghi di pari qualificazione professionale.

Contro questa sentenza ricorrono per cassazione in via principale la s.p.a. Poste italiane e in via incidentale l’ A., che è anche controricorrente.

Memorie utrinque.

Nell’udienza di discussione il Presidente svolgeva la relazione, a causa dell’impedimento del relatore già designato, Cons. Dott. Paolo Stile.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi, principale e incidentale, vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ..

Col primo motivo la ricorrente principale lamenta vizi di motivazione in ordine alla temporaneità, e quindi liceità, dell’assegnazione del lavoratore, nel (OMISSIS), a mansioni di lavorazione della corrispondenza; assegnazione concordata con le organizzazioni sindacali e necessitata dal “radicale ridimensionamento” delle funzioni tecniche nell’ambito dell’impresa.

Il motivo è privo di fondamento perchè inteso, con generiche evocazioni di fatti di causa e senza indicare alcuna lacuna logica o contraddizione nella motivazione della sentenza impugnata, ad ottenere da questa Corte di legittimità una nuova ed impossibile valutazione delle risultanze istruttorie.

Col secondo motivo la ricorrente principale deduce la violazione degli artt. 2697, 1218, 1223 cod. civ., e vizi di motivazione per mancanza di qualsiasi prova del danno da demansionamento.

Neppure questa censura può essere accolta, a causa della plausibilità dell’uso, da parte della Corte d’appello, delle presunzioni, fondate principalmente sulla carriera percorsa da colleghi dell’attuale controricorrente, forniti di pari qualificazione professionale. La ricorrente parla ora di “mansioni e professionalità diverse”, ma in modo del tutto generico e perciò inammissibile.

L’unico motivo, con cui il ricorrente principale, invocando l’art. 2103 cod. civ., e parlando di vizi di motivazione, nega la giustificazione dell’assegnazione a mansioni inferiori quanto al primo dei suddetti periodi lavorativi (1993-1996), consta di un generico richiamo a “quanto dedotto, eccepito ed osservato nell’ambito dell’atto d’appello e nella comparsa conclusionale” e di una rievocazione dei fatti ed atti di causa, senza che lo stesso ricorrente indichi alcun reale errore di diritto o chieda alcunchè di diverso da un terzo grado del giudizio di merito. Esso è pertanto manifestamente infondato.

Rigettati entrambi i ricorsi, la reciproca soccombenza giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 15 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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