Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18862 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 15/06/2017, dep.28/07/2017),  n. 18862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere –

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. RG 18503-2016,

sollevato dal Tribunale Ordinario di Torino, con ordinanza in data

11/07/2016 nel procedimento vertente tra G.C. da una parte

e BRANIAC SERVICE SRL dall’altra ed iscritto al n. 3222/16 RG di

quell’Ufficio;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/06/2017 dal Consigliere Dott. LINA RUBINO;

esaminate le conclusioni scritte tratte dal Pubblico Ministero.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

– esaminata la richiesta di regolamento necessario di competenza formulata d’ufficio dal Tribunale di Torino, con ordinanza depositata in data 17 luglio 2016, avverso l’ordinanza depositata in data 2.12.2015 con la quale il Giudice di pace di Moncalieri, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo tra BRA MAC s.r.l. e G.C., titolare della ditta individuale Car Jet, preso atto della domanda riconvenzionale proposta dall’opponente e ritenuto che le due domande dovessero essere esaminate nel medesimo processo, dichiarava la propria incompetenza ai sensi dell’art. 36 c.p.c. e art. 40 c.p.c., commi 6 e 7 rimettendo l’intera causa al tribunale;

– rilevato che il tribunale, in ragione della competenza funzionale dell’adito giudice di pace (ora divenuto giudice di pace di Torino, in virtù della soppressione dell’Ufficio del Giudice di pace di Moncalieri) a pronunciarsi sulla opposizione a decreto ingiuntivo, chiede che si regoli la competenza rimettendo al giudice di pace il giudizio sulla opposizione e mantenendo la competenza del Tribunale sulla sola domanda riconvenzionale;

– vista la relazione del Procuratore Generale che ha concluso adesivamente alle conclusioni del giudice rimettente, per la declaratoria di competenza del giudice di pace di Torino sulla opposizione e del Tribunale sulla domanda riconvenzionale proposta.

Considerato che:

il regolamento è stato tempestivamente richiesto, in quanto la relativa ordinanza è stata adottata a scioglimento della riserva assunta al termine della prima udienza che si è svolta dinanzi al tribunale in sede di riassunzione;

– alla fattispecie concreta è predicabile il seguente principio di diritto, dettato per identica fattispecie: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poichè la competenza, attribuita dall’art. 645 cod. proc. giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’art. 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.”.;

– che va pertanto dichiarata la competenza del Giudice di pace di Torino sulla opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino sulla domanda riconvenzionale.

PQM

 

La Corte regola la competenza dichiarando la competenza del giudice di pace di Torino sulla opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza del Tribunale di Torino sulla domanda riconvenzionale.

Così deciso in Roma, il 15 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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