Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18862 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 08/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Presidente –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. BOGHETICH Elena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8515/2011 proposto da:

MINISTERO DELLA SALUTE, C.F. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

– ricorrente –

contro

D.M., C.F. (OMISSIS), AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N.

(OMISSIS) IMPERIESE, REGIONE LIGURIA;

– intimati –

nonchè da:

D.M. C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA OTTAVIANO 66, presso lo studio dell’avvocato ENRICO ROSSI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANDREA BAVA, giusta delega in

atti;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELLA SALUTE, AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE N. (OMISSIS)

IMPERIESE, REGIONE LIGURIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 22/2011 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 14/01/2011 R.G.N. 938/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/06/2016 dal Consigliere Dott. ELENA BOGHETICH;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per il rigetto del ricorso principale e

assorbimento ricorso incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata il 14.1.2011 la Corte di Appello di Genova, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Imperia, (che, in accoglimento della domanda proposta da D.M. nei confronti della ASL Imperia (OMISSIS), della Regione Liguria e del Ministero della Salute, aveva condannato la ASL al pagamento dell’indennizzo previsto dalla L. n. 210 del 1992, e dichiarato la carenza di legittimazione passiva delle altre parti), ha dichiarato il difetto di legittimazione passiva della ASL e condannato al suddetto pagamento il Ministero della Salute.

Il Ministero della Salute ricorre per cassazione sulla base di unico motivo. Il D. resiste con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo di gravame, il Ministero deduce violazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, art. 7, commi 1 e 2, artt. 112, 114 e 123 (in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3) per erronea individuazione della legittimazione passiva in capo al Ministero della Salute, nonostante il quadro normativo (comprensivo del D.P.C.M. 26 maggio 2000, artt. 2 e 3, del D.P.C.M. 8 gennaio 2002, art. 3 e del D.C.P.M. 24 luglio 2003, art. 3) porti a ritenere che l’amministrazione statale sia legittimata per tutte le azioni giudiziarie relative a domande di indennizzo pervenute all’amministrazione stessa entro il 21.2.2001.

2. Il D. ha chiesto che, in caso di accoglimento del ricorso principale, vengano condannati al pagamento dell’indennità la Regione e/o la ASL.

3. La questione della legittimazione passiva agitata in causa è stata definitivamente risolta dalle Sezioni Unite di questa Corte, che, in sede di composizione del contrasto formatosi nella giurisprudenza della Sezione Lavoro, hanno affermato il principio secondo cui, in tema di controversie relative all’indennizzo previsto dalla L. 25 febbraio 1992, n. 210, in favore di soggetti che hanno riportato danni irreversibili a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati, e da questi ultimi proposte per l’accertamento del diritto al beneficio, sussiste la legittimazione passiva del Ministero della Salute, in quanto soggetto pubblico che, analogamente, decide in sede amministrativa pronunciandosi sul ricorso di chi chiede la prestazione assistenziale (cfr, Cass., n. 12538/2011); premesso che la suddetta sentenza delle Sezioni Unite è stata resa in una fattispecie in cui il Ministero della Salute era stato già destinatario di pronuncia di condanna nei gradi di merito e che anche in relazione a tale domanda va quindi letta la ritenuta legittimazione passiva del Ministero, va data continuità al suddetto indirizzo ermeneutico, non essendo state svolte ragioni ulteriori rispetto a quelle già esaminate dalle Sezioni Unite di questa Corte.

Il ricorso principale va quindi respinto.

5. Il ricorso incidentale, che peraltro si presenta inammissibile per totale assenza di minimi requisiti di contenuto e di forma dettati dall’art. 366 c.p.c., deve ritenersi assorbito.

6. In conclusione, la Corte rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. La sopravvenuta statuizione delle Sezioni Unite suggerisce la compensazione integrale delle spese di lite.

PQM

La Corte, rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Compensa tra le parti le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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