Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18862 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 18862 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: ESPOSITO LUCIA

ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 23323-2017 proposto da:
SALVADORE MARINA, elettivamente domiciliato in ROMA piazza
Cavour presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato
e difeso dall’avvocato CRISTIANO LICENZIATI;
– ricorrente contro
AGENZIA DELLE ENTRATE;
– intimata avverso la sentenza n. 17306/2016 della CORTE SUPREMA DI
CASSAZIONE, depositata il 24/08/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 04/04/2018 dal Consigliere Dott. LUCIA ESPOSITO.

Rilevato che

L’avv. Cristiano Licenziati, nella qualità procuratore dì Salvadore
Marina, ha proposto ricorso per la correzione di errore materiale

Data pubblicazione: 16/07/2018

della sentenza n. 17306/16, depositata il 24/8/2016, con cui questa
Corte, nel rigettare il ricorso proposto da Agenzia delle Entrate nei
confronti della predetta Salvadore avverso la sentenza della Corte di
appello di Milano, n. 1575/2013, ha condannato l’Agenzia alla
rifusione delle spese di lite, omettendo tuttavia di disporre la
distrazione in favore del difensore della controricorrente, che ne

aveva fatto istanza;

Agenzia delle Entrate non ha svolto attività difensiva in questa sede;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è
stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

Considerato che

per la giurisprudenza ormai consolidata di questa Corte (a partire da
Cass. Sez. Un., 7 luglio 2010, n. 16037, seguita poi da Cass. 10
gennaio 2011, n. 293, e, da ultimo, Cass. 17/5/2017, n. 12437),
all’omissione di pronunzia sulla domanda di distrazione deve ovviarsi
con la procedura di correzione degli errori materiali e il difensore è
legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio
aveva formulato specifica richiesta in tal senso (Cass. 24/02/2016,
n. 3566);

tuttavia, concernendo la correzione sia la posizione del soggetto
passivo della condanna nelle spese, sia quella del soggetto attivo,
riguardo al quale il difensore esercitò il suo ministero, è necessaria la
notificazione del ricorso per correzione ad entrambe le parti (in tali
esatti termini, v. Cass., ord. 12 luglio 2011, n. 15346; Cass.
22/8/2014, n. 18157; Cass. 10/2/2016, n. 2691);

nella specie, il ricorso, è stato proposto dal difensore che ha
dichiarato di agire quale procuratore della Salvadore, in forza della
Ric. 2017 n. 23323 sez. ML – ud. 04-04-2018
-2-

Pt-

procura rilasciata a margine del controricorso nel giudizio di
cassazione, ma l’atto risulta formato e sottoscritto dal solo
procuratore (v. Cass. n. 18157/2014, cit.), sicché permane la
necessità che l’atto, prima di ogni altra decisione, sia notificato
anche alla parte da lui rappresentata, Salvadore Marina, nel termine
reputato congruo come in dispositivo e con riserva, all’esito della

correzione;

P.Q.M.

La Corte dispone notificarsi il ricorso a Salvadore Marina
personalmente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla
comunicazione della presente;
rinvia la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2018
Il Presidente

verifica dell’ottemperanza del termine, di provvedere sulla chiesta

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