Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18862 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 15/09/2011), n.18862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.N. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V.LE DELLE MILIZIE 1, presso l’avvocato BUCCI ALBERTO, che

lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PA.MA.DO. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 19 – INT. 22 SCALA. A, presso

l’avvocato SUCCI ANTONELLA, che la rappresenta e difende, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1724/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 22/04/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/06/2011 dal Consigliere Dott. MARIA CRISTINA GIANCOLA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BUCCI ALBERTO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LANA ANTON GIULIO, con

delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 19.05 – 15.09.2006, il Tribunale di Roma dichiarava la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 13.05.1978 da Pa.Ma.Do. con N. P., a questO imponendo di contribuire al mantenimento dei due figli della coppia, I. (nata il (OMISSIS)) ed A. (nato il (OMISSIS)), ormai maggiorenni, ma non ancora economicamente indipendenti e conviventi con la madre, alla quale assegnava la casa familiare, sita in (OMISSIS), e negava l’assegno divorzile. Quanto al contributo paterno di mantenimento della prole, stabiliva che esso si sostanziasse sia nel pagamento di complessivi Euro 1.500,00 mensili (Euro 750,00 per ciascuno dei figli) con decorrenza dalla data della pronuncia e fermi per il pregresso periodo i provvedimenti presidenziali, somma che avrebbe dovuto essere versata quanto ad Euro 1.000,00 direttamente ai figli e per i residui Euro 500,00 alla Pa., sia nella corresponsione del 50% delle spese straordinarie scolastiche e mediche. Compensava, infine, integralmente le spese processuali.

Con sentenza del 19.02- 22.04.2009, la Corte di appello di Roma, in parziale accoglimento del gravame principale del P. (notificato anche ai figli) e di quello incidentale della Pa., imponeva al primo di corrispondere all’ex moglie, con decorrenza dalla sentenza di divorzio, l’assegno divorzile di Euro 300,00 mensili, da adeguare annualmente; riduceva, inoltre, dalla medesima pronuncia, alla complessiva somma di Euro 1.120,00 il contributo paterno per il mantenimento dei due figli maggiorenni, disponendo che di tale apporto economico Euro 800,00 fossero versati direttamente agli stessi e la parte residua alla Pa.; stabiliva, ancora, che le spese straordinarie per i medesimi figli fossero a carico del padre in ragione dei 2/3 e per il residuo 1/3 a carico della madre. La Corte distrettuale osservava e riteneva:

– che i figli maggiorenni, sebbene direttamente beneficiari del contributo paterno di mantenimento, non rivestissero la qualità di parti del giudizio;

– che l’assegnazione della casa familiare alla Pa., con la quale i figli convivevano, non potesse venire automaticamente meno per il fatto che ella vi conviveva stabilmente more uxorio anche con altro uomo, essendo la decadenza prevista dall’art. 155 quater cod. civ. subordinata ad un giudizio di conformità all’interesse della prole (Corte Cost, sent. n. 308 del 2008), interesse a cui occorreva nella specie attribuire rilievo prioritario e preferenziale – che quanto alle condizioni economiche delle parti emergeva: a) che il P., già funzionario di banca, aveva dichiarato un reddito annuo netto di Euro 50.311,00 nel 2007 e di Euro 54.473,00 nel 2006, che, inoltre, era andato in pensione dal 1.01.2008, sicchè i suoi introiti avevano subito una flessione stimabile nel 20%, posto anche che non erano risultate sue collaborazioni autonome in ambito bancario, e che, ancora, era proprietario in Sicilia di locali a destinazione commerciale, oggetto di locazione e da ristrutturare; b) che a sua volta la Pa., già impiegata di banca, aveva fruito di pensione pari annualmente ed al netto ad Euro 16.765,00 nel 2007 e ad Euro 16.331,00 nel 2006;

che il fatto che il P., pur nell’attuale stato di pensionato, fosse titolare di un reddito più che doppio rispetto a quello della Pa., legittimava l’attribuzione del chiesto assegno divorzile in favore di costei, sessantenne, non in grado nè di mantenere il pregresso tenore di vita nè, per ragioni oggettive, d’incrementare le proprie risorse economiche;

che l’assegno divorzile poteva essere equamente quantificato in Euro 300,00 mensili, considerando anche il beneficio tratto dalla Pa. dall’assegnazione della confortevole casa coniugale, in proprietà comune delle parti, di cui disponeva sin dal 1999, epoca della separazione consensuale.

Contro questa sentenza, notificatagli il 17.06.2009, il P. ha proposto ricorso per cassazione, fondato su quattro articolati motivi e notificato il 30.07.2009. La Pa. ha resistito con controricorso notificato il 22-23.10.2009.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

A sostegno del ricorso il P. denunzia:

1. 1/1 “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3);

1/2 Motivazione insufficiente, omessa e “apparente” (art. 360 c.p.c., n. 5).

Censura l’attribuzione alla Pa. dell’assegno divorzile, formulando conclusivamente il seguente quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., applicabile ratione temporis: “è onere della parte che chiede l’attribuzione di un assegno di mantenimento, nel processo per la cessazione degli effetti civili del matrimonio (o per lo scioglimento del matrimonio), fornire in modo specifico la prova della mancanza di mezzi adeguati e della impossibilità oggettiva di procurarsi da sola redditi maggiori, con riferimento, in caso di variazioni dei redditi, a quelli necessari per godere di un tenore di vita corrispondente alla mutata situazione economica delle parti al momento della decisione”. Il motivo è inammissibile.

Se da un canto, infatti, il quesito di diritto prescritto dell’art. 366 bis cod. proc. civ. a corredo del ricorso per cassazione non può mai risolversi, come, invece, nella specie è avvenuto, nella generica richiesta rivolta alla Corte di stabilire se sia stata o meno violata una certa norma, nemmeno nel caso in cui il ricorrente intenda dolersi dell’omessa applicazione di tale norma da parte del giudice di merito, e deve investire la “ratio decidendi” della sentenza impugnata, proponendone una alternativa e di segno opposto (cfr tra le numerose altre, Cass. SU, n. 26020 del 2008; Cass. n. 4044 del 2009), dall’altro e con riguardo ai dedotti vizi motivazionali, il motivo non risulta contenere un successivo momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) dei rilievi, che ne circoscriva puntualmente i limiti (cfr Cass. SS.UU. 200720603;

200811652; 200816528).

2. 2/1 “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3).

2/2 Il reddito di entrambe le parti;

2/ 3 Comparazione tra i redditi: omessa o insufficiente motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5);

2/4 La convivenza more uxorio della Pa.: motivazione insufficiente e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5);

2/5 I motivi della crisi coniugale e le ragioni della decisione:

motivazione omessa e contraddittoria (art. 360 c.p.c., n. 5);

2/6 le condizioni delle parti all’esito del giudizio di appello.

Censura sia e per più profili l’attribuzione alla Pa.

dell’assegno divorzile sia la quantificazione, che assume eccessiva, dell’assegno per il mantenimento dei figli, formulando conclusivamente i seguenti quesiti di diritto:

Nel determinare il diritto e la misura dell’assegno divorzile la misura del contributo da corrispondere per il mantenimento dei figli, va considerato in modo complessivo e comparativo il reddito delle parti e la loro condizione economica, diretta o indiretta, con riferimento al momento durra decisione, tenendo conto della valenza economica dell’assegnazione della casa e della condizione di convivente “more uxorio” del destinatario degli assegni.

Nel determinare il diritto e la misura dell’assegno divorzile e la misura del contributo da corrispondere per il mantenimento dei figli, va considerata in modo determinante la convivenza “more uxorio” del destinatario degli assegni, in quanto costituisce un indiscutibile vantaggio economico perchè realizza un paritario contributo di ciascuno alla conduzione familiare secondo la tradizionale ripartizione dei compiti, con dedizione dell’uno alla cura dei figli e della casa e il prevalente impegno professionale dell’altro.

La convivenza more uxorio dell’assegnatario della casa familiare, in comproprietà o di proprietà esclusiva dell’altra parte, instaurata subito dopo la separazione e prima della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, deve essere valutata tra le “ragioni della decisione” in quanto la circostanza, in pendenza del vincolo coniugale, ha determinato la definitiva rottura della famiglia ed ha impedito la possibilità di ricostituzione del nucleo familiare.

Nell’attribuire un assegno divorzile e un assegno per il mantenimento dei figli, il giudice deve tenere conto degli accordi di separazione nonchè del possibile tenore di vita della coppia e dei figli, in ragione di un eventuale mutamento in diminuzione della situazione economica delle parti, se la stessa non consente più di adeguare tale condizione a quella tenuta in costanza di matrimonio. Tale principio va applicato anche con riferimento alla condizione economica dell’obbligato che deve anch’egli poter godere di un tenore di vita per quanto possibile corrispondente alla situazione economica esistente al momento della decisione”. Anche il secondo motivo del ricorso è inammissibile in rapporto all’art. 366 bis c.p.c., in quanto corredato di quesiti generici ed assertivi, muti in ordine alle specifiche peculiarità del caso, ed in quanto altresì, privo di sintesi relativamente ai denunciati vizi motivazionali.

3. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 360 c.p.c., n. 3).

Si duole dell’assegnazione della casa coniugale alla moglie, nonostante che ella ivi conviva con un nuovo compagno di vita, e conclusivamente formula il seguente quesito di diritto “in caso di convivenza more uxorio dell’assegnatario della casa familiare in comproprietà, la revoca dell’assegnazione se non può essere disposta automaticamente, richiede, per la sua conferma, l’individuazione specifica dell’interesse dei figli, con riferimento alla loro età ed alla durata della separazione, e la considerazione che la revoca non costituisce condanna al rilascio, ma la rimozione di un ostacolo alla comune gestione dell’immobile da parte di entrambi i proprietari”.

Il motivo ed il quesito sono inammissibili per genericità, risolvendosi in generiche critiche all’ineccepibile ed argomentata valutazione resa dalla Corte d’appello, la quale, in aderenza al dettato normativo, rettamente inteso (v. Corte Cost., n. 308 del 2008) la attendibilmente ed irreprensibilmente presunto in base agli emersi dati, la persistenza dell’interesse dei due figli maggiorenni delle parti a continuare a fruire dell’habitat domestico, privilegiandolo rispetto all’accertata situazione materna di convivenza affettiva con diversa persona nel medesimo alloggio.

4. “Violazione e falsa applicazione di norme di diritto. Omessa motivazione (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

Si duole della decorrenza dalla sentenza di divorzio di primo grado data agli assegni per la moglie e per i figli e formula i seguenti quesiti di diritto:

la condanna al pagamento di un assegno divorzile, e di un assegno per il mantenimento dei figli, decorre, di regola, dal momento della pronuncia, con la sola eccezione dell’assegno divorzile in presenza della pronuncia della sentenza parziale, senza comunque che la decorrenza anticipata di tali assegni spetti automaticamente, ma, essendo un provvedimento discrezionale, deve essere adeguatamente motivato.

una decisione autonoma di ufficio, da parte del giudice di merito, senza richiesta della parte interessata e senza che su tale richiesta si sia svolto il contraddittorio, rende nulla la sentenza sul punto.

Con riguardo all’assegno per i figli il motivo si rivela inammissibile, giacchè la Corte di appello si è limitata a ridurne l’entità rispetto a quella stabilita, con analoga decorrenza, dal Tribunale, ragione per cui l’invocata posticipazione della riduzione appare del tutto priva d’interesse per il ricorrente.

Del pari privo di pregio è l’ulteriore profilo della censura inerente alla decorrenza attribuita all’assegno divorzile, ineccepibilmente posta, senza retrodatazioni alla domanda ed in linea con la normativa, alla data della statuizione di divorzio emessa in primo grado, statuizione che le parti non hanno impugnato in appello a differenza di quelle ulteriori e diverse, d’indole economica.

Sul tema, giova ricordare che la sentenza di divorzio ha efficacia costitutiva rispetto all’assegno che uno degli ex coniugi debba all’altro per le esigenze proprie di quest’ultimo, ancorchè tale principio sia temperato dalla modifica apportata alla L. n. 898 del 1970, art. 4 dalla L. n. 74 del 1987, art. 8 a seguito della quale il giudice può discrezionalmente far decorrere l’assegno divorzile dal momento della domanda). In difetto di diversa pronuncia del giudice, l’assegno di divorzio, trovando la propria fonte nel nuovo status delle parti, rispetto al quale la pronuncia del giudice ha efficacia costitutiva, decorre dal passaggio in giudicato della statuizione di risoluzione del vincolo coniugale. (cfr, tra le altre, cass. n. 317 del 1998; n. 3351 del 2003; n. 4424 del 2008).

Conclusivamente il ricorso deve essere respinto, con conseguente condanna del P., soccombente, al pagamento in favore della controricorrente delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il P. a rimborsare alla Pa. le spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre alle spese generali ed agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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