Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18862 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18862

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorso 24423/2018 proposto da:

L.E., elettivamente domiciliato in Roma, elettivamente

domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte

di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Froldi;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato. che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

Avverso il decreto del Tribunale di Ancona, depositato il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA GIOVANNA SAMBITO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 26.6.2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da L.E. cittadino della Nigeria ((OMISSIS)). Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere il Tribunale escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria omettendo di verificare la veridicità dei fatti da lui narrati e la loro corrispondenza con le notizia sul Paese di origine, di ascoltare esso richiedente, così ponendolo nelle condizioni di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni, e di attivare i suoi poteri istruttori presso le autorità competenti per il reperimento di documenti.

2. Col secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Erroneamente il Tribunale ha ritenuto che “anche laddove credibili” le dichiarazioni restavano confinate nei limiti di una vicenda di vita privata e di giustizia comune, senza considerare il pericolo di vita che lo minacciava per aver rifiutato di far parte della setta degli (OMISSIS) in sostituzione del padre ucciso.

3. I motivi, da valutarsi congiuntamente, sono infondati.

4. Il Tribunale, dopo aver sentito il ricorrente, lo ha ritenuto poco credibile per essere il suo racconto generico, poco circostanziato ed incongruente. Tale conclusione non risulta scalfita dalla generica censura di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 in quanto la valutazione relativa alla credibilità soggettiva attiene al giudizio di fatto e non può essere in questa sede messa in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e tale fatto non è stato dedotto.

5. A parte, poi, che la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) – che fa riferimento all’ipotesi in cui il danno grave derivi da una situazione di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale – non è congruente con lo svolgimento della censura, che di tale tipo di conflitto non tratta, va rilevato che il Tribunale ha esercitato i suoi poteri istruttori, nonostante la poca credibilità soggettiva, ed ha accertato, dopo aver dato diffusamente conto delle fonti esaminate, che l’ingresso nella Società degli (OMISSIS) è considerato quasi un privilegio e che l’adesione ad essa rimane in linea di principio volontaria, in quanto nella maggior parte dei casi “gli individui deliberatamente e volontariamente si uniscono a questa società perchè ambiscono al potere, alle ricompense finanziarie ed al successo”. Il decreto ha quindi escluso che, in relazione ai fatti allegati, il ricorrente possa subire un danno grave. E tale conclusione costituisce un apprezzamento di merito, che non può essere in questa sede rivisitato.

6. Il ricorso va rigettato.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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