Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18861 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 10051-2016 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE rappresentato e difeso

dall’avvocato MASSIMO IGOR CONSORTINI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, Cf. (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA dei PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2708/2015 del GIUDICI, DI PACE di CATANIA,

depositata il 02/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. SCODITTI ENRICO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

G.M. convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Catania il Ministero della Giustizia chiedendo il risarcimento del danno nella misura di Euro 1.100,00. Espose l’attore che, dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza per l’inadempienza dell’Amministrazione a decreto di condanna al pagamento dell’indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, era pervenuta comunicazione con cui si affermava che si sarebbe proceduto al pagamento solo in presenza di rinuncia al ricorso al TAR e che il G., allo scopo di ottenere il pagamento, aveva rinunciato al ricorso, rinuncia da cui era conseguito un pregiudizio in termini di spese sopportate per la difesa. Il giudice adito rigettò la domanda, con compensazione delle spese.

Ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi G.M. e resiste con controricorso la parte intimata. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c..c e degli artt. 112 c.p.c. e ss., nonchè della L. n. 89 del 2001, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Osserva il ricorrente che non vi era alcuna norma che subordinasse il pagamento dell’indennizzo alla previa rinuncia al giudizio di ottemperanza. Con il secondo motivo si denuncia violazione della L. n. 89 del 2001 e dell’art. 6, par. 1 Cedu, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. Lamenta il ricorrente che il mancato pagamento dell’indennizzo nel termine previsto è già violazione dell’art. 6 Cedu, sicchè non poteva il pagamento essere subordinato ad alcunchè.

Contrariamente a quanto eccepito nel controricorso la proposizione del ricorso è tempestiva, essendo stata eseguita la notifica il giorno 4 aprile 2016 (il 2 aprile 2016 era sabato), e dunque tempestivamente quanto al termine semestrale rispetto alla data di pubblicazione della sentenza (2 ottobre 2015). E’ invece tardivo il controricorso (rispetto al ricorso notificato in data 4 aprile 2016, risulta la proposizione del controricorso solo in data 27 maggio 2016, oltre dunque il termine del 14 maggio 2016), da cui l’inammissibilità dello stesso.

Il ricorso è inammissibile. Non eccedendo la causa il valore di Euro 1.100,00, il giudice di pace ha deciso secondo equità. Avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace nell’ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l’appello a motivi limitati, previsto dall’art. 339 c.p.c., comma 3, è l’unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso (Cass. n. 6410/2013, n. 27339/2008, n. 13019/2007).

Nulla per le spese stante l’inammissibilità del controricorso. Va dato atto della non sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione stante l’ammissione al gratuito patrocinio.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso ed il controricorso;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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