Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18861 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 07/06/2016, dep. 26/09/2016), n.18861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MACIOCE Luigi – Presidente –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. TORRICE Amelia – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. TRICOME Irene – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14089/2014 proposto da:

B.N., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA MICHELE MERCATI 51, presso lo studio dell’avvocato

GIUSEPPE ANTONINI, che la rappresenta e difer.de unitamente agli

avvocati ENZO PAIAR e MARISTELLA PAIAR, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI, P.I. (OMISSIS), in

per3ona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio

dell’avvocato ANDREA MANZI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato RENATA ALEOTTI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 79/2013 della CORTE D’APPELLO di TRENTO,

depositata il 14/11/2013, R.G.N. 20/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

07/06/2016 dal Consigliere Dott. IRENE TRICOMI;

udito l’Avvocato MARISTELLA PAIAR;

udito l’Avvocato CARLO ALBINI per delega ANDREA MANZI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SANLORENZO Rita, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’Appello di Trento, con la sentenza n. 79 del 2013, disponeva la separazione della causa relativa alle domande proposte dalla B. da quella relativa alla domanda riconvenzionale proposta dalla Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento e sospendeva il relativo giudizio sino alla pronuncia della Corte dei Conti sede centrale, che doveva statuire sulla giurisdizione. Rigettava l’impugnazione proposta da B.N., nei confronti dell’Azienda, avverso la sentenza n. 166 del 2012 emessa dal Tribunale di Trento tra le parti.

2. La B., con il ricorso introduttivo, aveva, da un lato, impugnato il licenziamento per giusta causa intimatole dalla Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento con lettera del (OMISSIS) (per aver svolto senza autorizzazione, benchè dipendente dell’ente convenuto con la qualifica di infermiera, un secondo lavoro presso la casa di cura “(OMISSIS)) e, dall’altro, aveva prospettato un progressivo demansionamento, accompagnato da un evidente comportamento antisindacale dell’azienda sanitaria collegato all’assunzione, nel (OMISSIS), dell’incarico di responsabile della sicurezza dei lavoratori.

3. L’Azienda aveva chiesto in via riconvenzionale la condanna della lavoratrice alla corresponsione della somma di Euro 118.539,48, corrispondente agli emolumenti complessivamente percepiti dalla dipendente per le prestazioni lavorative svolte in favore di terzi.

4. Il Tribunale rigettava le domande proposte dalla B. e condannava la stessa al pagamento, in favore dell’Azienda, della somma di Euro 118.539,48.

5. Per la cassazione della sentenza resa in grado di appello ricorre la B. prospettando 5 motivi (motivi nn. 1-5) di ricorso sulla statuizione relativa al licenziamento; 3 motivi relativi alla statuizione sul demansionamento (motivi nn. 6 – 8).

6. Resiste con controricorso l’Azienda provinciale per i servizi sanitari della Provincia autonoma di Trento.

7. Entrambe le parti hanno depositato memoria in prossimità dell’udienza.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi 5 motivi di ricorso censurano la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha ritenuto legittimo il licenziamento della B..

1.1. Il giudice di secondo grado ricapitolava le argomentazioni poste dal Tribunale a fondamento della statuizione di rigetto dell’impugnazione del licenziamento, e in particolare:

la mancanza di prova, da parte della lavoratrice, dell’avvenuta richiesta alla Azienda presso cui lavorava dell’autorizzazione a svolgere l’altro lavoro, circostanza che escludeva l’illegittimità del licenziamento.

Affermava, quindi, che le censure proposte dall’appellante non avevano pregio poichè non poteva intervenire diffida da parte dell’Azienda a sospendere l’attività lavorativa intrapresa senza autorizzazione atteso che, quando l’Azienda aveva avuto contezza della vicenda, l’altro rapporto di lavoro era già cessato, e non era ravvisabile nella documentazione in atti una qualsivoglia autorizzazione da parte del datore di lavoro rilasciata alla dipendente per poter prestare attività lavorativa in favore di enti terzi.

2. Con il primo motivo di ricorso è prospettato il vizio di violazione di legge in riferimento al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 61, esenzione da incompatibilità per il lavoro prestato presso cooperative. Ad avviso della ricorrente la normativa richiamata esclude ogni incompatibilità per i dipendenti pubblici che prestino attività lavorativa presso società cooperative.

2.1. Il motivo non è fondato e deve essere rigettato.

Il D.P.R. n. 3 del 1957, art. 60, richiamato dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, sancisce che “l’impiegato non può esercitare il commercio, l’industria, nè alcuna professione o assumere impieghi alle dipendenze di privati o accettare cariche in società costituite a fine di lucro, tranne che si tratti di cariche in società o enti per le quali la nomina è riservata allo Stato e sia all’uopo intervenuta l’autorizzazione del ministro competente”. Il successivo art. 61 nel delimitare l’incompatibilità statuisce che “il divieto di cui all’articolo precedente non si applica nei casi di società cooperative (…)”.

Il combinato disposto delle due norme pone in evidenza come l’esclusione della incompatibilità con riguardo alle società cooperative sia riferito all’assunzione della qualità di socio delle stesse e non alla prestazione di lavoro presso le medesime. Poichè nella specie non si controverte della qualità di socio di una cooperativa ma di attività lavorativa prestata presso la stessa, la censura è infondata non essendo stabilita dal legislatore alcuna deroga, in proposito, al regime delle incompatibilità.

3. Il secondo e il quarto motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente in ragione della loro connessione.

Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 111 Cost., nonchè per omesso esame documenti. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per mancato esame circa un fatto decisivo per il giudizio. Violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, per errore nella sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta.

Assume la B. che vi era stata da parte della lavoratrice una domanda di autorizzazione alla quale l’Amministrazione non aveva risposto, dando luogo, in tal modo, al formarsi del silenzio assenso. Con lettera del (OMISSIS), infatti, aveva chiesto “l’autorizzazione per lo svolgimento di collaborazione come infermiera a sensi del DPGP n. 38-111/Leg. dd. 30.11.1998, successivamente modificato con DPGP n. 2-92/Leg. Dd. 17 gennaio 2002, da svolgere presso le RSA”. L’inoltro della lettera risultava anche dalla prova testimoniale.

La Corte d’Appello non aveva argomentato sulle conseguenze della esistenza di una domanda di autorizzazione di cui fosse controvertibile la sua conformità al modello legale, e sul fatto che l’amministrazione avesse lasciato decorrere il tempo necessario per il silenzio assenso, senza assumere una determinazione. Che la lettera contenesse domanda di autorizzazione si evinceva dall’esito della prova testimoniale (teste O.), nonchè da quanto ritenuto dalla Corte d’Appello penale con la sentenza che aveva riguardato la B., nonchè dalla lettera di agosto dell’Amministrazione. Tali circostanze non avrebbero dovuto legittimare la decadenza.

3.1. Con il quarto motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 61, alla L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 60, al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 10.

La ricorrente contesta la statuizione con la quale non si è dato rilievo alla suddetta richiesta di autorizzazione, atteso che la legge non specifica che la domanda debba avere le qualità di precisione burocratica che l’Azienda aveva preteso in causa. Il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 10, come ricordato dal giudice penale, prevede che la domanda sia fatta dall’ente che utilizza il lavoratore e solo in via sussidiaria, volontaria e facoltativa, dal lavoratore stesso, per cui i riferimenti nella missiva di risposta potevano essere intesi dal lavoratore come autorizzazione.

Con lettera del 9 agosto 2005 l’Azienda informava la lavoratrice delle competenze a rilasciare l’autorizzazione, indicando il distretto competente all’istruzione della pratica (Distretto Alta Valsugana). Tale comunicazione veniva inviata anche al direttore di quest’ultimo Distretto, ove perveniva l’11 agosto 2005 (e non al 5 ottobre 2005). Pertanto, il silenzio assenso si era già formato alla data della lettera del 18 ottobre 2005 inviata dal Distretto Alta Valsugana, il cui contenuto interlocutorio è riportato in ricorso.

3.2. I motivi sono in parte inammissibili e in parte non fondati.

Occorre precisare che il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, sempre in materia di incompatibilità, nel mantenere ferma per tutti i dipendenti pubblici la disciplina delle incompatibilità dettata dal D.P.R. n. 3 del 1957, artt. 60 e segg., salvo alcune deroghe, ha stabilito, al comma 7 che “i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall’amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…)”.

Al comma 8, che “le pubbliche amministrazioni non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti di altre amministrazioni pubbliche senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi (…)”.

Al comma 9 “Gli enti pubblici economici e i soggetti privati non possono conferire incarichi retribuiti a dipendenti pubblici senza la previa autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza dei dipendenti stessi. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi (…)”.

Come sancito dal comma 10, “l’autorizzazione, di cui ai suddetti commi precedenti, deve essere richiesta all’amministrazione di appartenenza del dipendente dai soggetti pubblici o privati, che intendono conferire l’incarico; può, altresì, essere richiesta dal dipendente interessato. L’amministrazione di appartenenza deve pronunciarsi sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta stessa. (…). Decorso il termine per provvedere, l’autorizzazione, se richiesta per incarichi da conferirsi da amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende definitivamente negata”.

La Corte d’Appello, attesa la necessità di autorizzazione per lo svolgimento di un incarico presso terzi, rilevava che la sentenza penale richiamata dalla lavoratrice non poteva fare stato con riguardo al procedimento disciplinare in esame, in quanto aveva riguardato le prestazioni lavorative svolte nei confronti di un istituto terzo ed estraneo rispetto alla casa di cura (OMISSIS), per cui era causa, e che quindi, andava condiviso il giudizio del Tribunale circa l’impossibilità di ravvisare nella documentazione in atti una qualsivoglia autorizzazione da parte del datore di lavoro alla dipendente per poter prestare attività lavorativa in favore di enti terzi. Inoltre riteneva che la comunicazione inviata dalla B. in data (OMISSIS), stante la assoluta genericità (l’infermiera non si era curata di indicare quali sarebbero stati gli enti presso i quali avrebbe voluto svolgere attività lavorativa, nè tantomeno specificare le date e gli orari in cui avrebbe espletato questo lavoro), non poteva considerarsi domanda di autorizzazione, tanto che le risposte dell’Amministrazione riflettevano tale genericità, chiarendo alla istante modalità e tempi con cui la richiesta avrebbe dovuto essere svolta.

La comunicazione del (OMISSIS) poteva essere considerata una mera dichiarazione di intenti per il futuro e non una formale domanda in relazione ad uno specifico rapporto lavorativo.

Dunque, come correttamente e congruamente statuito dalla Corte d’Appello, in mancanza di una richiesta di autorizzazione riferita ad una attività lavorativa individuata sia con riguardo al soggetto presso cui doveva essere svolta (attesa la genericità del mero riferimento a residenze assistenziali sanitarie, che, peraltro, possono avere forma giuridica pubblica o privato, con diverse conseguenze sul decorso del tempo, come stabilito dell’art. 53, citato comma 10, formandosi nel caso di soggetti privati, in caso di mancata risposta, il silenzio rigetto), sia alla durata dell’incarico, non poteva ritenersi accordata implicitamente alcuna autorizzazione per la prestazione dell’attività lavorativa, poi risultata essere stata svolta presso la casa di cura (OMISSIS) (la quale, peraltro, come si assume nel primo motivo sarebbe una cooperativa sociale e quindi con natura giuridica privata, in relazione a quanto previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, citato comma 10), oggetto del procedimento disciplinare, nè poteva fare stato la sentenza penale relativa a una diversa prestazione lavorativa presso una diversa struttura.

E che la disciplina sulle incompatibilità e cumulo di impieghi e incarichi, richieda che la domanda di autorizzazione deve essere specifica e circostanziata è confermato dalla verifica di insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, che deve effettuare l’Amministrazione presso cui presta servizio il lavoratore.

I motivi, infondati per le suddette ragioni, sono, altresì, inammissibili nella parte in cui chiedono una rivalutazione degli elementi di causa, che esorbita dal vizio dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come sostituito dal decreto D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, il quale prevede che la sentenza può essere impugnata per cassazione “per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Nel sistema l’intervento di modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 come recentemente interpretato dalle Sezioni Unite di questa Corte, comporta un’ulteriore sensibile restrizione dell’ambito di controllo, in sede di legittimità, sulla motivazione di fatto.

Con la sentenza del 7 aprile 2014 n. 8053, le Sezioni Unite hanno chiarito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, convertito dalla L. n. 134 del 2012, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione. Dunque, per le fattispecie ricadenti ratione temporis nel regime risultante dalla modifica dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, il vizio di motivazione si restringe a quello di violazione di legge. La legge in questo caso è l’art. 132 c.p.c., che impone al giudice di indicare nella sentenza “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione”. Perchè la violazione sussista, secondo le Sezioni Unite, si deve essere in presenza di un vizio “così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per mancanza di motivazione”. Mancanza di motivazione si ha quando la motivazione manchi del tutto oppure formalmente esista come parte del documento, ma le argomentazioni siano svolte in modo “talmente contraddittorio da non permettere di individuarla, cioè di riconoscerla come giustificazione del decisum”. Pertanto, a seguito della riforma del 2012 scompare il controllo sulla motivazione con riferimento al parametro della sufficienza, ma resta il controllo sulla esistenza (sotto il profilo della assoluta omissione o della mera apparenza) e sulla coerenza (sotto il profilo della irriducibile contraddittorietà e dell’illogicità manifesta).

Ciò non ricorre nel caso in esame, atteso che il giudice del merito ha proceduto all’esame dei fatti di causa in particolare vagliando la sentenza penale e la comunicazione del 25 luglio 2007 (il cui contenuto generico, come statuito dalla Corte d’Appello, peraltro, risulta dal testo della medesima riprodotto in ricorso), nonchè le risposte dell’Amministrazione, con motivazione che non è censurabile in sede di legittimità ove motivata, come nel caso in esame, in modo chiaro e completo.

4. Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione all’art. 653 c.p.p. e art. 2909 c.c.

La ricorrente censura la statuizione con la quale la Corte d’Appello ha preso in esame la sentenza pronunciata in sede di appello penale affermando che la stessa non poteva fare stato nella vicenda in questione in quanto il reato di truffa in essa contemplato aveva riguardato le prestazioni lavorative svolte nei confronti di un istituto terzo ed estraneo rispetto a quelle, oggetto della presente controversia, eseguite presso la casa di cura (OMISSIS).

La statuizione della Corte d’Appello era errata in quanto la sentenza penale era stata invocata non in relazione al reato di truffa, ma con riferimento all’inesistenza dell’aggravante della violazione dei doveri d’ufficio, atteso che la richiesta di autorizzazione era stata ritenuta del tutto valida dal giudice penale, in una fattispecie analoga, e cioè quella di aver prestato servizio presso una RSA senza avere l’autorizzazione. Doveva, quindi trovare applicazione l’art. 653 c.p.p., secondo il quale la sentenza penale irrevocabile di assoluzione ha efficacia di giudicato nel giudizio per responsabilità disciplinare.

4.1. Il motivo non è fondato. Ed infatti la Corte d’Appello ricorda il reato per cui si procedeva nel giudizio penale, ma chiarisce che il procedimento penale e la relativa sentenza riguardavano prestazioni lavorative svolte nei confronti di diverso ente rispetto alla casa di cura (OMISSIS) e, per tale ragione ha ritenuto che la sentenza, non avendo riguardato gli stessi fatti, non poteva fare stato nel giudizio civile in corso. Occorre, altresì precisare, che poichè la ricorrente non prospetta che la Corte d’Appello in sede penale abbia ritenuto intervenuta l’autorizzazione, sia pure per una diversa prestazione lavorativa, ma si limita a rilevare che veniva dato rilievo ai fini della insussistenza di una aggravante all’inoltro della comunicazione 25 luglio 2007, non si palesa la rilevanza della censura in relazione alla statuizione impugnata.

5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto in subordine alla reiezione del primo motivo, è dedotto il vizio di violazione di legge in relazione al D.P.R. n. 3 del 1957, art. 63.

Espone la ricorrente che la mancanza di diffida da parte della APSS alla lavoratrice viziava il procedimento disciplinare.

5.1. Il motivo non è fondato. Con corretta e logica motivazione la Corte d’Appello ha escluso la necessita della diffida atteso che la prestazione lavorativa presso (OMISSIS) era già cessata, tanto che nella specie, non si verificava la decadenza ai sensi dell’art. 63 citato, ma veniva irrogato la sanzione disciplinare del licenziamento.

6. I motivi sesto, settimo ed ottavo, hanno riguardo alle statuizioni relative alle domande di accertamento del demansionamento e di risarcimento del danno.

7. Con il sesto motivo di ricorso si prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, violazione di legge processuale in relazione all’art. 414, n. 5, e agli artt. 244 e 253 c.p.c., per irrituale esame dei testimoni con conseguente fallimento della prova.

La statuizione della Corte d’Appello sulla mancanza di prova del demansionamento e del danno, ad avviso della ricorrente, pone in evidenza come il giudice di appello non abbia compreso che la doglianza di essa lavoratrice riguardava la mancata ammissione delle prove richieste in punto di dimostrazione del danno, ed il modo in cui erano state assunte e interpretate le prove orali e documentali dai giudice di primo grado, tanto che se ne chiedeva nuovamente l’assunzione in appello. In primo grado, il giudice nell’escutere i testi non aveva sottoposto agli stessi i capitoli di prova come ammessi ma aveva chiesto che cosa sapevano.

Vi sarebbe stata, quindi, mancata pronuncia in appello su una domanda formulata dalla parte.

7.1. Il motivo, pur formulato ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, si sostanzia nella deduzione di un vizio di motivazione da vagliare ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, come novellato, che, come si è accennato, ha l’effetto di limitare la rilevanza del vizio di motivazione stesso, quale oggetto del sindacato di legittimità, alle fattispecie nelle quali esso si converte in violazione di legge: e ciò accade solo quando il vizio di motivazione sia così radicale da comportare con riferimento a quanto previsto dall’art. 132 c.p.c., n. 4, la nullità della sentenza per “mancanza della motivazione”, nei termini sopra precisati.

Ciò non è ravvisabile nel caso di specie,in particolare laddove si consideri che nel trascrivere la statuizione censurata (pag. 26 del ricorso), la ricorrente omette di riportare quanto affermato a pag. 8 (esposizione delle motivazioni assunte dal Tribunale, vagliate e confermate in ragione dei motivi di appello) e a pag. 9, prima parte (sintesi delle censure dell’appellante), della sentenza di appello, che concorre alla logica e congrua compiutezza della motivazione della Corte d’Appello in ordine al rigetto della domanda relativa al demansionamento.

L’impugnazione, dunque, in quanto fraziona la unitaria motivazione della sentenza di secondo grado, censurandola in parte, non contrasta adeguatamente il compiuto percorso argomentativo della Corte d’Appello che evidenzia come la stessa ha effettuato una compiuta valutazione degli atti di causa e delle risultanze probatorie, con la conseguente inammissibilità del motivo.

8. Il settimo motivo di ricorso prospetta la violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. n. 300 del 1970, art. 22; dell’art. 360, n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 111 Cost.; dell’art. 360 c.p.c., n. 5, per mancato esame circa un fatto decisivo del giudizio.

La ricorrente censura la mancata valutazione delle prove esposte nelle pagine da 16 a 28 del ricorso in appello.

La Corte d’Appello erroneamente, riteneva, come il giudice di prime cure, che la mancanza di autorizzazione escludeva la possibilità di qualificare il licenziamento come antisindacale o persecutorio. Tale profilo andava, invece, esaminato prestando attenzione alla documentazione in atti, avente ad oggetto al richiesta delle proprie mansioni, nonchè all’intervento più volte, nel corso del rapporto di lavoro, del difensore civico (che arrivava ad ipotizzare il mobbing verso la dipendente), nonchè ai molteplici interventi del sindacato, alle prove sia pure assunte in modo non conforme al rito, alle funzioni della B. di rappresentante dei lavoratori nella casa di cura (OMISSIS), proprio posto di lavoro, da cui veniva tenuta lontana senza che ciò fosse stato concordato con il sindacato della L. n. 300 del 1970, ex art. 22.

8.1. Il motivo è inammissibile. Lo stesso si sostanzia nella riproduzione di stralci di numerosi documenti dei quali non è precisato quando e in quale fase del processo siano stati introdotti e/o prodotti, nella rivalutazione delle prove per testi, offrendo, quindi, una propria lettura narrativa degli stessi, senza tuttavia contestare, in modo circostanziato, quanto confermato dalla Corte d’Appello, nel vagliare la sentenza di primo grado alla luce dei motivi di appello, e cioè che il trasferimento della B. dal centro rieducativo funzionale “(OMISSIS)” al servizio infermieristico del distretto dell’Alta Valsugana era stato concordato con i rappresentanti sindacali e il difensore della dipendente e che le pretese persecuzioni si concretizzarono o in episodi di brevissima durata temporale (diversità di orario, localizzazione della scrivania), o in scelte prese in ossequio ai desideri della lavoratrice (la quale dapprima pretese di non essere impiegata nei reparti a contatto con i pazienti e poi, sorta una vertenza, rifiutò la proposta dell’Amministrazione di essere collocata presso l’U.O. per essere addetta allo svolgimento di progetti di educazione sanitaria), o in realtà neppure esistenti (l’assegno per il personale sanitario le fu corrisposto, le domande di partecipazione a corsi di formazione e di aggiornamento furono o accolte o respinte unitamente a quanto successo per i colleghi della lavoratrice). Nè la Corte d’Appello ravvisava comportamenti datoriali obiettivamente idonei ad ostacolare o limitare l’attività sindacale, o intenzionalmente diretta a conseguire tale scopo.

9. Con l’ottavo motivo di ricorso è dedotta violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 132 c.p.c., n. 4 e all’art. 111 Cost., dell’art. 360, n. 5, per mancato esame circa un fatto decisivo del giudizio. Danni.

E’ censurata la statuizione che ha ritenuto che non sarebbe stata sufficientemente dimostrata la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale, il che nella fattispecie era oggettivamente mancato.

Assume la lavoratrice che la Corte d’appello aveva dimostrato di non avere alcuna contezza dei documenti allegati, atteso i numerosi certificati medici inerenti alla patologia subita dalla B. a causa dei problemi lavorativi. Il quantum poteva essere provato solo tramite la CTU chiesta e non ammessa.

La Apss trasferiva la B. da un reparto di riabilitazione funzionale quello di (OMISSIS) in cui la stessa era inserita come rappresentante sindacale e facente funzioni di caposala, ai reparti psichiatrici della RSA e all’unità territoriale in cui veniva ritorsivamente vessata, ovvero lasciata priva di mansioni adeguate alla competenza acquisita, con danni, per danno alla salute e da demansionamento.

9.1. Il motivo non è fondato.

Nel richiamare la statuizione censurata “non sarebbe neppure sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore non solo di allegare il demansionamento, ma anche di fornire la prova ex art. 2697 c.c., del danno non patrimoniale e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale, il che nella fattispecie è oggettivamente mancato”, la ricorrente omette di riportare l’altra parte della motivazione (pag. 9, seconda parte della sentenza di appello) conditio sine qua non di quest’ultima, e cioè “Pare alla Corte che non sia stata fornita alcuna seria prova del demansionamento e del conseguente danno e che la sentenza gravata, la quale ha dedicato ben 12 pagine a tali questioni (fornendo un’esauriente e condivisibile lettura dei singoli fatti e della vicenda complessiva con argomentazioni che questa Corte non può che condividere integralmente), non meriti le censure mosse dall’odierna appellante, fondate su una presunta erronea lettura delle prove testimoniali rimasta orfana di una seria indicazione alternativa circa il modo con il quale sarebbe stato corretto leggerle ed a cosa avrebbe potuto portare la loro esatta interpretazione”.

Il mancato riconoscimento del danno da parte della Corte d’Appello, quindi, è conseguito alla mancanza della prova del demansionamento e degli intenti persecutori e antisindacali della datrice di lavoro, richiamandosi poi il principio secondo cui “In tema di danno da demansionamento, il risarcimento del danno professionale, biologico o esistenziale, non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento datoriale e non può prescindere da una specifica allegazione, nel ricorso introduttivo, dell’esistenza di un pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore, ma oggettivamente accertabile) provocato sul fare reddituale del soggetto, che alteri le sue abitudini e gli assetti relazionali propri, inducendolo a scelte di vita diverse quanto all’espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno. Tale pregiudizio non è conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo rientrante nella suindicata categoria, sicchè non è sufficiente dimostrare la mera potenzialità lesiva della condotta datoriale, incombendo sul lavoratore l’onere di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento datoriale” (da ultimo, Cass., n. 1327 del 2015), e rilevandosi, infine, che, comunque, del danno e del nesso causale era mancata la prova.

La statuizione di rigetto della Corte d’Appello è fondata, quindi, su congrua e corretta motivazione, da cui discende anche la ragione della mancata disposizione di CTU, che non può supplire all’onere probatorio delle parti.

10. Il ricorso deve essere rigettato.

11. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

12. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro cento per esborsi, Euro tremilacinquecento per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto, per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 7 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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