Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18861 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 18861 Anno 2018
Presidente: ORILIA LORENZO
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16238/2014 R.G. proposto da
Busitalia Sita Nord s.r.I., in persona del legale rappresentante,
rappresentata e difesa dall’avv. Marco Cappelletto e dall’avv. Patrizia
Tessitore, con domicilio eletto in Roma, Via Confaloniueri n. 5, presso
lo studio dell’avv. Luigi Manzi.

– ricorrente contro
Avv. Nicoletta Zuin,

rappresentata e difesa dall’avv. Antonio

Bertoli, con domicilio eletto in Roma, via Carlo Alberto n. 18, presso
lo studio dell’avv. Carmelo Comegna.

(9)

Data pubblicazione: 16/07/2018

— controricorrente —
avverso l’ordinanza del tribunale di Padova, depositata in data
13.12.2013.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20.4.2018 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.

La Busitalia Sita Nord s.r.l. ha proposto ricorso avverso l’ordinanza
del Tribunale di Padova, depositata in data 13.12.2013.
L’avv. Patrizia Zuin aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per il
pagamento dell’importo di C 199.353,70 a titolo di compensi
professionali per le attività, sia di natura giudiziale che stragiudiziale,
svolte in favore della società ricorrente.
L’ingiunta, proponendo opposizione, aveva sostenuto di aver
corrisposto taluni acconti da detrarre dall’importo oggetto del
decreto ingiuntivo ed aveva eccepito che nessuna attività
stragiudiziale era stata svolta, lamentando, infine, che la parcella
depositata in fase monitoria non era corredata dal parere di
congruità del Consiglio dell’ordine degli Avvocati. Aveva spiegato
riconvenzionale per il risarcimento del danno asserendo che l’avv.
Zuin, pur avendone ricevuto incarico, non aveva impugnato la
sentenza n. 962/2003 del Tribunale di Rovigo, emessa in data
7.10.2003.
L’opposta aveva chiamato in causa l’assicurazione Generali s.p.a. e
la Carge s.p.a. per essere manlevata in caso di soccombenza.

7

FATTI DI CAUSA

Il tribunale ha dichiarato inammissibile l’opposizione, rilevando che
la procura agli avv.ti Cappelletto e Tessitore era stata rilasciata
dall’avv. Antonino Russo, cui l’amministratore della Busitalia Luciano Grazzini – aveva rilasciato una procura institoria, la quale
contemplava il conferimento dei poteri di rappresentanza sostanziale

Il ricorso si sviluppa in due motivi, illustrati con memoria.
L’intimata resiste con controricorso, illustrato con memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.

Il primo motivo censura la violazione degli artt. 83 c.p.c., 2203

e 2204 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.,
lamentando che la sentenza non abbia considerato che l’avv. Russo,
che aveva conferito il mandato agli avv. Cappelletto e Tessitore, era
stato nominato institore dall’amministratore delegato della Busitalia
s.r.l. e che quindi era titolare di poteri di rappresentanza sostanziale
e processuale generale, per cui l’opposizione non poteva essere
dichiarata inammissibile.
Il secondo motivo censura la violazione dell’art. 182 c.p.c., in
relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c., per aver il Tribunale
omesso di concedere un termine per regolarizzare la costituzione in
giudizio mediante il rilascio di una nuova procura. Inoltre l’eventuale
vizio della procura doveva ritenersi sanato dalla costituzione in
giudizio dell’amministratore delegato della società ricorrente, che
aveva ratificato l’attività processuale svolta in precedenza.
2. L’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dall’avv. Zuin.
3

limitatamente alle controversie in materia di lavoro e di previdenza.

è fondata.
Dalla documentazione depositata dalla resistente ai sensi dell’art.
372 c.p.c., risulta che la Busitalia s.r.l. ha, con atto notificato in data
17.1.2014, proposto appello avverso la medesima ordinanza
successivamente impugnata in sede di legittimità e che la Corte

sentenza depositata in data 30.6.2014.
Deve, quindi, ribadirsi che l’esperimento di uno specifico mezzo di
impugnazione determina la consumazione del potere processuale
che compete alla parte ma non esclude che, fino a quando non
intervenga una declaratoria d’inammissibilità del rimedio esperito
per primo, possa proporsi una nuova impugnazione, a condizione
che, però, quest’ultima risulti tempestiva non in relazione al termine
annuale, ma quello breve decorrente dalla data di proposizione della
prima impugnazione (cfr., Cass. 28.2.2018, n. 4754; Cass.
29.2.2016, n. 24332; Cass. 29.11.2016, n. 24332; Cass. 26.5.2010,
n. 12898).
Quest’ultima avvia, difatti, una dinamica impugnatoria al fine di
pervenire alla definizione della lite e dimostra la conoscenza legale
del provvedimento da parte dell’impugnante, essendo equipollente
alla notifica della decisione, agli effetti dell’art. 326, comma primo,
c.p.c. (cfr., Cass. s.u. 9.6.2016, n. 12084; in motivazione anche,
Cass. s.u. 26.4.2018, n 10266).
Tale principio opera non soltanto allorquando la parte abbia proposto
più volte la medesima impugnazione ma anche quando siano state
4

distrettuale ha dichiarato inammissibile l’impugnazione, con

proposte, come nel caso in esame, impugnazioni successive di
natura eterogenea (appello e ricorso per cassazione), poiché anche
in tal caso la prima notifica produce la decorrenza del termine breve
ai fini della proposizione della successiva impugnazione (cfr., Cass.
13.7.2017, n. 17309; Cass. 23.5.2011, n. 11308; Cass. 20.10.2004,

Ne segue che, avendo la ricorrente proposto appello in data
17.1.2014, il ricorso per cassazione notificato in data 16.6.2014 è
tardivo, essendo a tale data ampiamente decorso il termine di
sessanta giorni dalla prima impugnazione, non rilevando che
quest’ultima sia stata dichiarata inammissibile solo
successivamente.
Il ricorso è quindi respinto, con aggravio di spese come da
liquidazione in dispositivo.
Sussistono le condizioni per dichiarare che la ricorrente è tenuta a
versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per l’impugnazione, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della
legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1-quater
all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali, pari ad C 200,00 per esborsi ed C 4000,00 per
compenso, oltre ad iva, cnap e rimborso forfettario spese generali,
in misura del 15%.

5

n. 20547; Cass. 18.5.1999, n. 4807).

Si dà atto che la ricorrente è tenuta a versare l’ulteriore importo a
titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione,
ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228,
che ha aggiunto il comma 1-quater all’art. 13 del d.P.R. 30 maggio
2002, n. 115.

Così deciso in Roma, 20.4.2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA