Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18861 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 31/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18861

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – Consigliere –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

FALLIMENTO SEVIM COSTRUZIONI S.R.L. N. (OMISSIS) (C.F. (OMISSIS)), in

persona del Curatore Avv. S.C., elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA POERIO 56, presso l’avvocato GERACI

ANTONINO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO LA PINETA S.R.L. N. (OMISSIS);

– intimato –

sul ricorso 29693-2007 proposto da:

FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA PINETA S.R.L., in persona del

Curatore

Avv. P.M.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

BISSOLATI 76, presso l’avvocato GARGANI BENEDETTO, che lo rappresenta

e difende, giusta procura a margine del controricorso e ricorso

incidentale condizionato;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

FALLIMENTO SEVIM COSTRUZIONI S.R.L.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1728/2007 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 16/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

31/05/2011 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA CULTRERA;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato ANTONINO GERACI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente e ricorrente incidentale, l’Avvocato

ROBERTO CATALANO, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio che ha concluso per il rigetto del ricorso principale;

assorbimento dell’incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 1728 depositata il 16 aprile 2007 e notificata il 10 luglio 2007, la Corte d’appello di Roma, in riforma di precedente decisione del Tribunale di Roma, ha accolto la domanda proposta dal curatore del fallimento della società la Pineta s.r.l. nei confronti della società Sevim Costruzioni s.r.l. di revoca, ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 1, n. 2, dell’atto rogato in Roma il 15 giugno 1995, avente ad oggetto l’acquisto da parte della convenuta di un appezzamento di terreno in Comune di (OMISSIS). Secondo l’attore l’atto di trasferimento controverso realizzava datio in solutum, e, comunque, risultava stipulato ad un prezzo notevolmente inferiore al valore di mercato dell’immobile – L. Fall., art. 67, comma 1, n. 1;

in estremo subordine era stato concluso nella consapevolezza da parte dell’acquirente dello stato di dissesto della venditrice – L. Fall., art. 67, comma 2.

Ammessa in rito la produzione documentale offerta dal curatore appellante, in accoglimento del terzo motivo del gravame, la Corte d’appello ha ritenuto provato il requisito della scientia decotionis ed ha accolto la domanda subordinata disponendo per l’effetto la revoca dell’atto controverso ai sensi della L. Fall., art. 67, comma 2.

Avverso questa decisione il curatore del fallimento Sevim ha proposto ricorso per cassazione in base a due mezzi resistiti dalla società La Pineta con controricorso contenente ricorso incidentale.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente si dispone ai sensi dell’art. 335 c.p.c. la riunione dei ricorsi proposti avverso la stessa decisione.

La ricorrente principale, col primo motivo, deduce violazione dell’art. 345 c.p.c., comma 3 ed ascrive alla Corte del merito d’aver erroneamente asserito che, se essa ricorrente non avesse depositato istanza d’insinuazione tardiva, il curatore fallimentare non sarebbe venuto a conoscenza di 140 effetti cambiari protestati per oltre Euro 1.500.000,00, non segnalati nella contabilità della fallita, ma di sicuro indicati nei bollettini di protesto. Il conclusivo quesito di diritto chiede che “accerti la Corte la legittimità o meno della ritenuta tempestività della produzione documentale dell’appellante ovvero la sua tardività”. La resistente deduce l’inammissibilità del motivo, così come del ricorso nel suo complesso, che a suo avviso esprimerebbe censure generiche, nonchè per l’inadeguatezza del formulato quesito di diritto. Il motivo è inammissibile.

La funzione propria del quesito di diritto, da formularsi a pena di inammissibilità del motivo proposto, è di far comprendere alla Corte di legittimità, dalla lettura del solo quesito, inteso come sintesi logico-giuridica della questione, l’errore di diritto asseritamente compiuto dal giudice di merito e quale sia, secondo la prospettazione del ricorrente, la regola da applicare. Il quesito di diritto formulato a conclusione del motivo in esame non assolve all’indicata funzione, chiede piuttosto a questa Corte d’accertare l’errore ascritto alla Corte del merito procedendo al controllo sugli atti, non certo l’enunciazione del principio di diritto applicabile nella specie. Analoga sorte merita il secondo motivo che denuncia violazione della L. Fall., art. 67 per dolersi dell’apprezzamento dei dati sintomatici da cui il giudice d’appello avrebbe tratto la prova del requisito soggettivo dell’azione esperita dalla curatela fallimentare. Il quesito di diritto chiede d’accertare la legittimità della ritenuta conoscenza dello stato d’insolvenza della società alienate. La sua palese inidoneità determina l’inammissibilità del motivo. Il ricorso deve per l’effetto essere dichiarato inammissibile. Resta assorbito l’incidentale condizionato.

La ricorrente deve essere infine condannata al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Riunisce i ricorsi. Dichiara inammissibile il principale ed assorbito l’incidentale. Condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese del presente giudizio liquidandole in complessivi Euro 8.200,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 31 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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