Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18861 del 12/07/2019
Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18861
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –
Dott. TRIA Lucia – Consigliere –
Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 24293/2018 proposto da:
B.R.T., elettivamente domiciliato in Roma, elettivamente
domiciliato in Roma, Piazza Cavour presso la Cancelleria della Corte
di Cassazione, rappresentato e difeso dall’Avvocato Luca Froldi;
– ricorrente –
contro
Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma
Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato che lo
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 19/06/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
12/06/2019 da Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con decreto del 19.6.2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato le istanze volte in via gradata al riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria, avanzate da B.R.T., cittadino della Costa D’Avorio. Il richiedente ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di due motivi. L’Amministrazione ha resistito con controricorso.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Col primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 per avere il Tribunale escluso il riconoscimento della protezione sussidiaria omettendo di verificare la veridicità dei fatti da lui narrati e la loro corrispondenza con le notizia sul Paese di origine, ascoltando esso richiedente, così ponendolo nelle condizioni di fornire in maniera chiara ed esaustiva le proprie argomentazioni, ed attivando i suoi poteri istruttori presso le autorità competenti per il reperimento di documenti.
1.1. Il motivo, sintetico ai limiti dell’inammissibilità
nell’esposizione dei dati fattuali, è infondato.
1.2. Il Tribunale, dopo aver sentito il ricorrente, ne ha escluso a monte la credibilità soggettiva in modo conforme ai criteri stabiliti nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, comma 3, lett. c), avendo ritenuto il suo racconto intrinsecamente inattendibile, perchè poco circostanziato su nomi, tempi e luoghi relativi a fatti essenziali dell’espatrio, oltre che incoerente e contraddittorio su punti principali della storia personale narrata. Tale conclusione non risulta scalfita dalla generica censura di violazione dell’art. 3, comma 5 (del D.Lgs. n. 251 del 2007, in quanto la valutazione relativa alla credibilità soggettiva attiene al giudizio di fatto e non può essere in questa sede messa in discussione se non denunciando, ove ne ricorrano i presupposti, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, e tale fatto non è stato dedotto.
1.2. il richiamo ai poteri officiosi, oltre che generico (non essendo specificato quale elemento avrebbe dovuto esser acquisito dall’Ufficio) non è, dunque, pertinente, tenuto conto che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 5224 del 2013; n. 16925 del 2018), quando le dichiarazioni siano intrinsecamente inattendibili, alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 non è dovuto alcun approfondimento istruttorio officioso, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente, ma non è questo il caso, dall’impossibilità di fornire riscontri probatori (Cass. n. 871 del 2017).
2. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5,comma 6, per non avere il Tribunale riconosciuto i presupposti della chiesta protezione umanitaria.
2.1. il motivo è inammissibile: a fronte dell’accertamento di fatto, secondo cui, dopo la deposizione di G., la situazione in Costa D’Avorio si è stabilizzata, esso si limita ad invocare giurisprudenza di merito di segno favorevole (senza specificarne i contenuti), ma non indica quale situazione di vulnerabilità avrebbe dovuto esser ravvisata nel suo caso, situazione di vulnerabilità che deve necessariamente correlarsi alla vicenda personale del singolo richiedente, esser relativa alla violazione di diritti umani fondamentali e non è integrata da condizioni di povertà o relative in generali al suo Paese d’origine.
3. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non sussistono i presupposti per il versamento del doppio contributo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna alle spese, che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019