Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18860 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 07/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. PICONE Pasquale – rel. Consigliere –

Dott. CURZIO Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 24604/2006 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati LANZETTA

Elisabetta, TADRIS PATRIZIA, giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

C.E., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 180, presso lo studio dell’avvocato BOUCHE’ Franco, che la

rappresenta e difende giusta procura speciale atto Notar SBARDELLA

PATRIZIO di ROMA del 29/07/2009, rep. n. 89785;

– controricorrente –

e contro

C.F., + ALTRI OMESSI

;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2802/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 12/04/2006 r.g.n. 10484/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

07/07/2010 dal Consigliere Dott. PASQUALE PICONE;

udito l’Avvocato LANZETTA ELISABETTA;

udito l’Avvocato BOUCHE’ FRANCO (PER C.E.);

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

PREMESSO IN FATTO

1. La sentenza di cui si domanda la cassazione rigetta l’appello dell’Istituto nazionale della previdenza sociale – Inps – e conferma la decisione del Tribunale di Roma – giudice del lavoro – in data 11.9.2003, con la quale, in accoglimento della domanda di C. E. e pronunciando anche nei confronti dei controinteressati C.M. ed altri ventidue (nei cui confronti il Tribunale aveva ordinato l’integrazione del contraddittorio), era stato accertato il diritto della C. ad essere collocata al settimo posto della graduatoria del concorso interno bandito dall’Inps per la copertura di otto posti di area (OMISSIS) (profilo informatico della Direzione generale) e dunque al conferimento dell’inquadramento quale vincitrice del concorso con decorrenza 1.1.2000.

2. Il rigetto dell’appello è motivato con il rilievo che il CCNL 1998-2001 prescrive, per l’accesso alla posizione (OMISSIS), il possesso del titolo di studio della laurea o, in alternativa, di scuola media superiore unitamente all’esperienza professionale di un certo numero di anni di servizio nelle posizioni inferiori, disposizione non derogabile ad opera del contratto integrativo; nella graduatoria, invece, erano stati inseriti ventitre dipendenti, (i controinteressati chiamati in giudizio) che non erano in possesso del requisito del titolo di studio e neppure di quello della partecipazione al percorso formativo con superamento dell’esame finale.

3. Il ricorso dell’Inps si articola in unico motivo; resiste con controricorso C.E., che deposita anche memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c., mentre non svolgono attività di resistenza i soggetti controinteressati.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. L’unico motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3, in relazione all’art. 8, comma 6, del contratto integrativo 1998-2001, nonchè degli art. 4, comma 3, e 19, comma 1, lett. A, del CCNL 1998-2001, unitamente a vizio della motivazione.

Si sostiene la validità ed efficacia delle disposizioni del contratto integrativo, non vincolato dal contratto nazionale nella determinazione dei requisiti per le progressioni all’interno dell’area (OMISSIS) e nella scelta di privilegiare l’esperienza professionale collegata all’anzianità di servizio, legittimato com’era dall’art. 19 CCNL a disciplinare tutti gli aspetti concernenti le procedure di selezione; del resto, era lo stesso art. 15, comma 2, CCNL a consentire la deroga al requisito del titolo di studio, mentre all’art. 46, comma 4, veniva valorizzata proprio l’esperienza professionale. Sono svolte poi articolate considerazioni basate sui principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di rapporti tra contratti collettivi di diverso livello nel settore privato e sulla natura ed efficacia dei contratti collettivi aziendali. Il motivo di ricorso si conclude domandando alla Corte di stabilire se il CCNL 1998-2001 abbia rimesso al contratto integrativo la disciplina dei requisiti di accesso alle varie posizioni ordinamentali, oppure se i requisiti di accesso stabiliti dal CCNL costituiscano “vincoli” per la contrattazione collettiva integrativa.

2. La Corte giudica il ricorso manifestamente privo di fondamento.

3. I richiami operati dall’Istituto ricorrente alla complessa elaborazione giurisprudenziale concernente l’ordinamento sindacale e, in particolare, il rapporto tra i contratti collettivi di diverso livello e la natura ed efficacia di quelli aziendali, sono totalmente privi di rilievo nella controversia, siccome concernenti il lavoro privato e non la contrattazione collettiva dei dipendenti pubblici “contrattualizzati”.

3.1. La contrattazione collettiva nel pubblico impiego, infatti, è disciplinata dalla legge con peculiarità tali da renderla radicalmente diversa da quella cosiddetta di diritto privato (e di diritto comune), risultando normativamente identificati gli agenti contrattuali sulla base di criteri di misurazione della rappresentatività sindacale, disciplinato il procedimento di negoziazione e stipulazione, stabilita la tipologia contrattuale e il rapporto tra contratti nazionali ed integrativi, cosicchè ai contratti collettivi è conferita nella sostanza efficacia erga omnes (vedi Corte Cost. n. 309 del 1997, n. 199 del 2003).

3.2. Ed appunto, stabilito che nel settore pubblico il contratto collettivo può essere esclusivamente “quadro”, “nazionale” e “integrativo”, il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 40, comma 3 (nel testo vigente prima della sostituzione operata dal D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150, art. 54, comma 1), disciplina i rapporti tra contratto nazionale e contratto integrativo nel senso che il secondo è abilitato a disciplinare soltanto le materie “delegate” dai contratti nazionali e nei limiti da questi stabiliti, nè può contenere clausole in contrasto con i vincoli risultanti dai contratti nazionali, recando la previsione esplicita della sanzione della nullità per le clausole difformi.

4. Ciò premesso, il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto degli enti pubblici non economici 1998-2001, stipulato il 16.2.1999 (delle cui clausole la Corte conosce direttamente ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 63, comma 5), agli artt. 4 e 19, attribuisce alla contrattazione integrativa, tra l’altro, la determinazione dei criteri generali per la definizione delle procedure per le selezioni di cui all’art. 15, comma 1, lett. b); questa clausola del contratto nazionale si riferisce ai passaggi (sviluppi economici) all’interno di ciascuna area di inquadramento, dettando i criteri generali di selezione cui il contratto integrativo si deve uniformare.

4.1. Ma lo stesso contratto nazionale, con l’Allegato A, fissa direttamente i requisiti per l’accesso a ciascuna area professionale e, all’interno dell’area, per l’accesso a ciascuna posizione compresa nell’area, dall’esterno e dall’interno. In particolare, per quanto concerne l’accesso (riservato ai dipendenti) alla posizione (OMISSIS), prescrive il possesso del titolo di studio richiesto per l’accesso dall’esterno all’area (diploma di laurea), ovvero il titolo di studio di scuola media superiore ed esperienza professionale di 8 anni nelle posizioni (OMISSIS) o di 4 anni nella posizione (OMISSIS).

4.2. Sembra alla Corte di tutta evidenza che il contratto integrativo è stato abilitato a definire le procedure per l’accesso, ma non certo ad intervenire sui requisiti direttamente fissati dal contratto nazionale; questi requisiti sono previsti, ovviamente, senza alcuna possibilità di deroga da parte della contrattazione collettiva, avendo la disciplina specifica escluso ogni intervento sulla materia da parte della negoziazione di secondo livello.

4.3. Correttamente, quindi, la sentenza impugnata ha, nella sostanza, ritenuto la nullità della clausola del contratto integrativo derogatoria delle previsioni del contratto nazionale e ne ha rifiutato l’applicazione. Ne discende l’invalidità derivata della bando nella parte in cui ammetteva alla selezione dipendenti non in possesso del titolo di studio di scuola media superiore, nonchè quella della graduatoria in cui sono stati inseriti gli stessi dipendenti.

5. Consegue al rigetto del ricorso la condanna dell’Inps al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, nella misura determinata in dispositivo; nulla da provvedere rispetto ai contro interessati, cui il ricorso è stato notificato ai fini dell’integrità del contraddittorio, che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna l’Istituto ricorrente al pagamento, in favore della parte contro ricorrente, delle spese e degli onorari del giudizio di cassazione, determinate le prime in Euro 30,00, oltre accessori, IVA e CPA, e i secondi in Euro 3000,00 (tremila/00); nulla da provvedere sulle spese nei confronti delle parti non costituite.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro, il 7 luglio 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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