Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18860 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9552-2016 proposto da:

COMUNE DI SANTENA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA VALADIER, 36, presso lo studio

dell’avvocato RAFFAELE DEL GAUDIO, rappresentato e difeso dagli

avvocati GUGLIELMO LO PRESTI e LUIGI BERGOGLIO;

– ricorrente –

contro

REGIONE PIEMONTE, in persona del Presidente della Giunta Regionale

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI,

87, presso lo studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GIUSEPPE PICCARRETA;

– controricorrente –

e contro

AVUG SAS DI G.U. V. G. in persona dei legali

rappresentanti, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA N. PORPORA

12, presso lo studio dell’avvocato MASSIMILIANO NICOTRA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LORENZO LANZO;

– controricorrente –

e contro

CITTA’ METROPOLITANA DI TORINO, in persona del legale rappresentante,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI, 87, presso lo

studio dell’avvocato MASSIMO COLARIZI, che la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

COGEIS SPA, PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 168/2016 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 04/02/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Il Comune di Santena propose opposizione innanzi al Tribunale di Ivrea avverso il decreto che ingiungeva il pagamento dell’importo di Euro 167.598,80 in favore di COGEIS s.p.a. quale impresa incaricata dal medesimo Comune della messa in sicurezza dell’area interessata dall’incendio di un capannone industriale di proprietà di A.V.U.G. s.a.s. e condotta in locazione da (OMISSIS) s.r.l.. Il Comune opponente chiamò anche in causa A.V.U.G. s.a.s., la Regione Piemonte, la provincia di Torino e la Presidenza del Consiglio dei Ministri in rappresentanza della Prefettura di Torino per essere manlevato del pagamento dell’importo preteso. Il Tribunale adito rigettò l’opposizione e la chiamata in garanzia. Avverso detta sentenza propose appello il Comune di Santena. Con sentenza di data 4 febbraio 2016 la Corte d’appello di Torino rigettò l’appello.

Osservò la corte territoriale, premesso che non era intervenuta alcuna disapplicazione di atti amministrativi da parte del giudice di primo grado, che l’evento aveva riguardato esclusivamente il territorio comunale, con intervento in autonomia da parte del Comune, il quale aveva reputato che la vicenda (anche ai fini economici) dovesse fare capo alla proprietaria e/o affittuaria del capannone, e che unico soggetto responsabile dell’incendio era la conduttrice del capannone (OMISSIS) (poi fallita), per essere stato l’evento causato da attività svolta dalla medesima conduttrice. Aggiunse che il Comune aveva affidato i lavori a Cogeis ben prima dell’inadempimento di A.V.U.G. all’ordinanza, sicchè non vi era la necessità di ordinare a quest’ultima di commissionare i lavori, e che pertanto mancavano i presupposti della manleva nei confronti di A.V.U.G.

Ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Santena sulla base di sei motivi e resistono con controricorso la Regione Piemonte, la Città Metropolitana di Torino e A.V.U.G. s.a.s. di G.U. e G.. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Con il primo motivo si denuncia insufficiente motivazione. Lamenta il ricorrente che contraddittoriamente A.V.U.G. dapprima si era doluta della brevità del termine concesso per intervenire ed in seguito si era lamentata che il Comune avesse da subito incaricato l’impresa per i lavori, sottraendosi così ai doveri facenti capo al proprietario. Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui ai D.Lgs. n. 152 del 2006 e D.Lgs. n. 267 del 2000, nonchè dell’art. 2051 c.c. Osserva il ricorrente che la corte territoriale nulla aveva detto circa la responsabilità del proprietario sulla base non della sola ordinaria responsabilità civile, ma anche dei doveri stabiliti dal codice ambientale e dalla legge penale, come l’art. 677 c.p., e chef a fronte della colpevole inerzia della proprietaria in relazione alle gravi inadempienze della conduttrice insufficiente era la motivazione. Con il terzo motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione, in quanto per una parte si riconosce che il Comune aveva da subito chiesto l’intervento degli altri enti territoriali, dall’altra si afferma che il Comune medesimo aveva escluso l’interessamento degli altri enti. Con il quarto motivo si denuncia omessa valutazione di fatti decisivi, non avendo la corte territoriale dato rilievo all’ampiezza ed intensità dell’incendio, che è errore suscettibile anche di revocazione. Con il quinto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione delle norme di cui alla L. n. 225 del 1992. Osserva il ricorrente che in mancanza dell’intervento comunale vi sarebbero stati riflessi nei territori di altri comuni, sicchè il danno non doveva essere posto a carico di un solo soggetto. Con il sesto motivo si denuncia lesione alla logica della ratio decidendi nella parte in cui la corte territoriale afferma che la Conferenza dei servizi era stata indetta “a cose fatte”, in quanto se l’intervento non fosse stato fatto subito le conseguenze sarebbero state irreparabili.

I motivi sono inammissibili. Laddove si denuncia il vizio motivazionale la censura viene articolata sullo base della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 previgente alla riforma del 2012, cioè quale vizio logico della motivazione, senza denunciare l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso. Nel quarto motivo, ove si denuncia l’omessa valutazione delle caratteristiche dell’incendio (che peraltro lo stesso ricorrente definisce errore revocatorio), non vengono assolti gli oneri di ammissibilità del vizio motivazionale sotto il profilo della sede processuale della deduzione della circosatanza, del come sia stata discussa fra le parti e della decisività, così come delineati da Cass. Sez. U. 7 aprile 2014, n. 8053. In relazione alla denuncia di violazione di legge le censure mancano di specificità, non risultando indicate in modo univoco e chiaro le norme violate, e mirano in realtà ad una rivisitazione del merito, preclusa nella presente sede di legittimità. Va a questo proposito rammentato che il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che – per il tramite dell’art. 132 c.p.c., n. 4, – dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante (Cass. 10 giugno 2016, n. 11892 e Sez. U. 5 agosto 2016, n. 16598). I motivi sono poi privi di decisività, quanto al rapporto processuale con A.V.U.G., non essendo stata specificatamente impugnata la statuizione secondo cui soggetto responsabile dell’incendio era la conduttrice del capannone (OMISSIS).

Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la parte ricorrente al rimborso in favore della Regione Piemonte, della Città Metropolitana di Torino e di A.V.U.G. s.a.s. di G.U. e Ga. delle spese processuali che liquida per compenso in Euro 7.200,00 in favore della Città Metropolitana di Torino e in euro 5.600,00 per gli altri controricorrenti, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge;

ai sensi de3l D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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