Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18860 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18860

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23992/2018 proposto da:

M.A., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Feroci Consueto;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Per il Riconoscimento Della Protezione

Internazionale (OMISSIS);

– intimata –

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 26/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 dalla Dott.ssa SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 26.6.2018, il Tribunale di Ancona ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da M.A., nato in (OMISSIS), avverso il diniego della domanda di riconoscimento della protezione internazionale, adottato dalla Commissione territoriale per manifesta infondatezza ai sensi dell’art. 32, comma 1 b-bis in riferimento al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, comma 2, lett. a). Il Tribunale ha rilevato che il provvedimento di rigetto era stato notificato allo straniero il 22.1.2018, mentre il ricorso era stato depositato il 20.2.2018, dopo la scadenza del termine dimezzato di quindici giorni, previsto, per tale ipotesi di rigetto della domanda, dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, comma 2.

Il richiedente propone ricorso per cassazione per un motivo, resistito con controricorso dal Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Col proposto ricorso, M.A. lamenta che il suo ricorso sia stato dichiarato inammissibile, nonostante nel provvedimento della Commissione territoriale, fosse indicato il termine di 30 giorni per proporre il ricorso e fosse indicato il dimezzamento dei termini solo per i casi di “accoglienza o trattenimento disposti ai sensi del D.Lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, artt. 20 e 21”, e non fosse indicata, pure, l’ipotesi in cui il rigetto della domanda fosse dovuto, come nella specie, a manifesta infondatezza in riferimento al decreto citato, art. 28 bis, comma 2, lett. a). L’erronea indicazione, afferma il ricorrente, lo aveva indotto in errore, che doveva ritenersi incolpevole, avendo egli proposto l’impugnazione nel termine di trenta giorni indicato nel provvedimento.

2. Il motivo è fondato. L’esame degli atti,consentito in ragione della natura processuale del vizio dedotto, conferma che il provvedimento di rigetto ha omesso di indicare tra i casi in cui il termine per proporre ricorso al Tribunale è dimezzato, quello, ricorrente nella specie, di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 28 bis, di manifesta infondatezza della domanda.

3. Va, quindi, premesso che, con la recente sentenza n. 32725 del 2018 le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio secondo cui l’art. 153 c.p.c., che ha introdotto, per i giudizi iniziati dal 4 luglio 2009 in poi, la generale facoltà per la parte, che dimostri di essere incorsa in decadenze per cause ad essa non imputabile, di chiedere al giudice di essere rimessa in termini, anche in riferimento ai termini perentori, consente la presentazione dell’istanza di rimessione in termini riferita al termine per proporre impugnazione. In tale arresto, si è, peraltro, dato seguito alla giurisprudenza della Corte, invocata dal ricorrente, e si è affermato che, alla luce dei principi costituzionali di tutela delle garanzie difensive e del giusto processo, l’art. 184 bis c.p.c., sostituita dalla generale previsione di cui all’art. 153 c.p.c., comma 2, trova applicazione, non solo, con riguardo alla decadenza dai poteri processuali interni al giudizio, ma, anche, a situazioni esterne al suo svolgimento, quale, appunto, la decadenza dal diritto di impugnazione (Cass. n. 5946 del 2017; Cass. n. 3277 del 2012).

4. La giurisprudenza ormai consolidata (cfr. da ultimo Cass. SU. n. 11219 del 2019) riconosce poi, in re ipsa, la scusabilità dell’errore in cui sia incorso il destinatario di un provvedimento dell’Amministrazione, contenente un termine inesatto (ovvero un giudice, innanzi al quale proporre impugnazione, privo di giurisdizione), e ciò in quanto la ratio della L. n. 241 del 1990, art. 3, va ravvisata nell’esigenza di dare ai destinatari dei provvedimenti amministrativi la massima effettività al diritto di difesa nei confronti della pubblica amministrazione, in adempimento delle prescrizioni degli artt. 24 e 113 Cost., in correlazione con la complessità, nel nostro ordinamento, del sistema di tutela nei confronti degli atti della pubblica amministrazione, caratterizzato da una pluralità di giurisdizioni, da normative procedurali differenziate, dall’esistenza di brevi termini di decadenza solo in relazione all’accesso a talune di giurisdizione e non ad altre, sicchè, proprio in relazione a tale ratio, deve ritenersi la scusabilità in re ipsa ove l’amministrazione indichi un termine inesatto e/o un giudice privo di giurisdizione (v. Cass. Sez Un. 9947/2009, Cass. Sez. un. 969/2010; Cass. n. 301 del 09/01/2018; Cass. n. 25667 del 27/10/2017; Cass. n. 1372 del 21/01/2013; Consiglio di Stato, Ad. plen., 14 febbraio 2001, n. 2; Consiglio di Stato, sez. IV, 7 settembre 2000, n. 4725; Consiglio di Stato sez. VI, 16 giugno 2003, n. 3384; id. n.ri 3710/2014, id n. 3708/2014; cfr. pure in relazione alla mancata indicazione del termine per l’avviso di pagamento della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani Cass. n. 301 del 2018).

5. Tali principi vanno a fortiori riaffermati nella specie, tenuto conto sia dell’esiguo margine di tempo concesso, per il caso in esame, per l’impugnativa del provvedimento negativo della Commissione territoriale, sia per la rilevanza degli interessi che vengono in rilievo nei procedimenti in materia di protezione internazionale, aventi ad oggetto la tutela dei diritti fondamentali della persona, sia per consentire l’effettività del ricorso al giudice, secondo un’interpretazione oltre che ossequiosa dei parametri costituzionali sopra indicati, anche, convenzionalmente orientata (art. 6 CEDU) della disciplina in commento.

6. Il decreto va, quindi, cassato con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa composizione che provvederà, anche, a regolare le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso cassa e rinvia, anche per le spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

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