Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1886 del 29/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1886 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: DE CHIARA CARLO

ORDINANZA
sul ricorso 5980-2012 proposto da:
CAMPOPIANO ANTONIO CMPNTN39E16F839T, GENTILE
GIOVANNI GNTGNN46S29F839X, elettivamente domiciliati in
ROMA, PIAZZALE DON G. MINZONI 9, presso lo studio
dell’avvocato MARTUCCELLI CARLO, che li rappresenta e difende,
giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti contro
COINFRA – CONSORZIO INFRASTRUTTURE in persona del
legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIALE REGINA MARGHERITA 290, presso lo studio
degli avvocati CARBONE PAOLO, e CHITO MARIA BRUNA, che
lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all’originale del
ricorso notificato;

Data pubblicazione: 29/01/2014

- controricoirente nonché contro
MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE;

-intimato –

ROMA del 10.6.2011, depositata il 04/07/2011;
udita la rel2zione della causa svolta nella camera di consiglio del
22/10/2013 dal Consigliere Relatore Dott. CARLO DE CHIARA;
udito per i ricorrenti l’Avvocato Carlo Martuccelli che si riporta ai
motivi del ricorso;
udito per il controricorrente l’Avvocato Maria Bruna Chito che si
riporta agli scritti.
PREMESSO
Che nella relazione presentata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c. si
legge quanto segue:
«1. — Il Tribunale di Roma, in parziale accoglimento delle
domande proposte dagli ingegneri Antonio Campopiano e Giovanni
Gentile, condannò il Coinfra — Consorzio Infrastrutture al pagamento
di € 67.019,70, oltre interessi, a titolo di compenso per conteggi
revisionali del corrispettivo di opere pubbliche che il Consorzio aveva
ricevuto in concessione dal Ministero delle attività produttive.
La Corte d’appello di Roma ha respinto il gravame principale
degli originari attori, riguardante il quantum debeatur, avendo accertato,
in accoglimento del gravame incidentale del Consorzio, l’insussistenza
del diritto al compenso sia quale corrispettivo contrattuale sia quale
indennizzo per indebito arricchimento ai sensi dell’art. 2041 c.c.,
richiesto in via subordinata dagli attori anche nei confronti del
Ministero. Ha ritenuto infatti:
Ric. 2012 n. 05980 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-2-

avverso la sentenza a 2939/2011 della CORTE D’APPELLO di

- che la nota 12 luglio 1996, inviata dal Consorzio agli ingegneri
e valorizzata da questi ultimi in giudizio, lungi dal costituire
conferimento ai medesimi del nuovo incarico del calcolo dei compensi
revisionali, come ritenuto dal Tribunale, doveva interpretarsi piuttosto
come mero sollecito all’adempimento di compiti già spettanti ai due

ingegnere capo loro conferiti dal Ministero;
– che neppure potesse farsi applicazione dell’art. 2041 c.c. per
difetto dei requisiti della utilitas per le controparti e del riconoscimento
della utilitas da parte delle stesse, essenziale trattandosi di pubblica
amministrazione.
2 . — Gli ing. Campopiano e Gentile hanno proposto ricorso per
cassazione articolando due motivi di censura, cui il Consorzio ha
resistito con controricorso.
3. — Dal primo motivo, con cui si denunciano violazione di
norme di diritto e vizio di motivazione, sono enucleabili le seguenti
censure:
a) la Corte d’appello ha errato nell’affermare il difetto di
“legittimazione passiva” del Consorzio sulla base della ritenuta
necessità di formule sacramentali per il conferimento dell’incarico
professionale, non esistendo alcuna norma di legge che imponga l’uso
di siffatte formule;
b) alla luce dei documenti in atti (atto aggiuntivo 21 luglio 1983,
lettera, 12 itig1ioi996 del Conwrii9,

liAMAZiatiC

26 marzo 1996 tra

Ministero e Consorzio, atto aggiuntivo 27 ottobre 1986) e dei principi
in tema d’interpretazione dei contratti e di buona fede nell’esecuzione
degli stessi, deve ritenersi sussistente il conferimento di un incarico ai
due professionisti di procedere ai conteggi di cui trattasi.

Ric. 2012 n. 05980 sez. M1 – ud. 22-10-2013
-3-

professionisti in forza degli incarichi di direttore dei lavori e di

3.1. — Entrambe le censure sono inammissibili: quella sub a)
perché la Corte d’appello non ha affatto ritenuto la necessità dell’uso di
formule sacramentali nel conferimento degli incarichi professionali, ma
ha escluso la sussistenza di un incarico sulla base dell’interpretazione
della volontà contrattuale manifestata dal Consorzio; quella sub b)

4. — Inammissibile è anche il secondo motivo, con cui,
denunciando violazione dell’art. 2041 c.c., si contesta la negazione della
sussistenza del presupposto della utilitas in maniera, per un verso,
inadeguata al giudizio di legittimità, perché consistente in censure di
merito, e, per altro verso, incompleta, posto che non viene censurata la
decisiva statuizione della necessità altresì del riconoscimento della

utilitas da parte della pubblica amministrazione.>>:
che detta relazione è stata comunicata al P.M. e notificata agli
avvocati delle parti costituite;
che il solo avvocato dei ricorrenti ha presentato memoria;
CONSIDERATO
Che il Collegio condivide le considerazioni svolte nella relazione
di cui sopra, non superate dalle osservazioni svolte nella memoria;
che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile, con
condanna dei ricorrenti alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo;
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti
alle spese processuali, liquidate in € 5.100,00, di cui € 5.000,00 per
compensi di avvocato, oltre accessori di legge.
Così deciso in Roma il 22 ottobre 2013
Il P sidente

perché consiste in pure e semplici deduzioni di merito.

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