Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1886 del 27/01/2011

Cassazione civile sez. II, 27/01/2011, (ud. 04/11/2010, dep. 27/01/2011), n.1886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25097/2005 proposto da:

D.V. (OMISSIS), + ALTRI OMESSI

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DI SAN VALENTINO 21, presso lo

studio dell’avvocato CARBONETTI FRANCESCO, che li rappresenta e

difende;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE in persona del Ministro in

carica, CONSOB, COMMISSIONE NAZIONALE per le SOCIETA’ e la BORSA, in

persona del legale rappresentante in carica (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ROMA, (vol. giurisd.)

depositata il 21/07/2004; (R.G.V.G. 2370/04);

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

04/11/2010 dal Consigliere Dott. EMILIO MIGLIUCCI;

udito l’Avvocato FRANCESCO CARBONETTI difensore dei ricorrenti che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARESTIA Antonietta, che ha concluso per preliminarmente rinvio per

riunione ad altro procedimento; nel merito accoglimento del primo

motivo, assorbiti gli altri motivi del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

A seguito di ispezione svolta dalla CONSOB nei confronti della Banca di Roma s.p.a. nel periodo da 26.10.1998 all’11.07.2000 il Ministero delle Finanze con decreto n. 49315 del 21.5.2002 ingiungeva alla Banca di Roma s.p.a., in qualità di obbligato solidale, il pagamento di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate a carico degli esponenti aziendali della società con regresso verso i responsabili.

Il suddetto provvedimento veniva impugnato dalla Banca di Roma s.p.a., dinanzi la Corte di appello di Roma che con decreto n. 7717/03 dichiarava inefficace l’ingiunzione in misura corrispondente all’entità complessiva delle sanzioni irrogate alle persone nei confronti delle quali il decreto sanzionatorio non era stato notificato e ridotta la sanzione, confermando nel resto il provvedimento impugnato.

Nelle more il Ministero reiterava l’ingiunzione di pagamento delle sanzioni mediante remissione del decreto n. 2674 del 13.1.2004, a causa delle difficoltà emerse, a seguito della riorganizzazione della “vecchia” Banca di Roma s.p.a., nel l’individuazione del responsabile in solido, procedendo a notificare il decreto direttamente agli esponenti aziendali, nonchè alla Capitalia s.p.a., oltre che alla Banca di Roma s.p.a..

Avvero tale decreto Capitalia s.p.a., la Banca di Roma s.p.a. nonchè alcuni dei funzionari responsabili delle violazioni proponevano opposizione che veniva rigettata dalla Corte di appello con decreto dep. il 21 luglio 2004.

Secondo i giudici erano infondati i motivi posti a sostegno dell’opposizione, atteso che: 1) per quanto concerneva l’errata individuazione del responsabile in solido, la questione era da ritenersi ormai superata dalla avvenuta notificazione del decreto a Capitalia s.p.a., dovendo peraltro considerarsi che all’epoca dei fatti i funzionari responsabili erano funzionari della Banca di Roma s.p.a. e, con il precedente decreto emesso dalla Corte, era stata evidenziato come l’ingiunzione era stata correttamente effettuata nei confronti della predetta Banca di Roma s.p.a.;

2) riguardo alla decadenza eccepita dagli opponenti per il decorso del termine di 180 gg. prescritto dal regolamento CONSOB per la conclusione del procedimento amministrativo, tale previsione, che aveva la funzione di velocizzare il procedimento amministrativo, non aveva natura perentoria o tale da incidere sull’illegittimità del provvedimento amministrativo; 3) per quel che concerneva la tempestiva adozione dell’ingiunzione, la stessa era stata emessa nel termine di 90 gg. che decorreva dal 5 marzo 2003, data in cui il Ministero aveva ricevuto dalla CONSOB risposta ai chiarimenti chiesti con nota dell’11-12-2002; 4) era ancora respinta l’eccezione di prescrizione, sul rilievo che la contestazione formulata dalla CONSOB aveva avuto effetto interruttivo; 5) infine, era escluso il denunciato di difetto di motivazione atteso che il decreto opposto aveva fatto riferimento alla dettagliata proposta della CONSOB ed era confermativo del primo decreto che già era stato ritenuto legittimo dalla Corte.

Avverso tale decisione propongono ricorso per cassazione Capitalia s.p.a., la Banca di Roma s.p.a. nonchè G.C., + ALTRI OMESSI sulla base di dodici motivi.

Resistono con controricorso gli intimati.

Le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195, in relazione all’art. 2560 c.c., comma 2 e al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 58, censura la sentenza laddove aveva disatteso il primo motivo relativo alla nullità dell’ingiunzione che era stata emessa nei confronti di entrambe le società indicate quali responsabili solidali: poichè la solidarietà è giustificata dall’esistenza di un rapporto contrattuale nell’esecuzione del quale è compiuta la violazione, il responsabile non può che essere uno soltanto, per cui l’ingiunzione non poteva essere emessa nei confronti di entrambe le società ricorrenti.

Il secondo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e del regolamento CONSOB n. 12697/2000, denuncia l’illegittimità del decreto opposto per l’inosservanza del termine di 180 gg. prescritto per la durata del procedimento amministrativo.

Il terzo motivo, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 241 del 1990 e del regolamento del Ministero del Tesoro n. 304 del 1992, denuncia l’illegittimità del decreto opposto per l’inosservanza del termine di 90 gg. per la conclusione del procedimento amministrativo.

Il quarto motivo, lamentando difetto di motivazione, denuncia l’inefficacia dell’ ingiunzione che non era stata notificata ad alcuni dei destinatari.

Con il quinto motivo i ricorrenti, lamentando violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 28, denunciano la parziale inefficacia dell’ingiunzione per il decorso del termine quinquennale di prescrizione.

Con il sesto motivo i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione del provvedimento impugnato con riferimento al motivo di opposizione n. 5.

Con il settimo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del regolamento CONSOB n. 8850/1994, 25 e 26 del regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alle sanzioni irrogate per le violazioni n. 1 e 2 nonchè difetto assoluto di motivazione.

Con l’ottavo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione degli artt. 4 del regolamento CONSOB n. 8850/1994 e 4 del regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alla violazioni n. 3 nonchè difetto assoluto di motivazione Con il nono motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione dell’art. 7 del regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alla violazioni n. 6 nonchè difetto assoluto di motivazione.

Con il decimo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli artt. 12 e 13 del regolamento CONSOB n. 8850/1994, 25 e 26 del regolamento CONSOB n. 10943/1997 con riferimento alle sanzioni irrogate per la violazioni n. 7 nonchè difetto assoluto di motivazione.

Con l’undicesimo motivo i ricorrenti denunciano il difetto di motivazione con riferimento alle deduzioni circa la non imputabilità ai soggetti interessati delle ipotizzate violazioni.

Con il dodicesimo motivo i ricorrenti lamentano violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981 circa la mancata rideterminazione delle sanzioni irrogate.

Va esaminato il primo motivo del ricorso, che oltretutto ha priorità logico-giuridica rispetto agli altri.

Il motivo è fondato.

La sentenza non ha fornito alcuna plausibile risposta alle doglianze formulate con l’atto di opposizione con cui era stata dedotta la nullità del decreto del Ministero che non sarebbe stato in grado di individuare il soggetto responsabile in solido con gli autori delle violazioni contestate ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 195.

Ed invero i Giudici, pur affermando che la questione circa l’individuazione del responsabile in solido doveva ritenersi superata con la successiva notificazione del decreto a Capitalia s.p.a., subentrata alla Banca di Roma s.p.a., nondimeno hanno ritenuto che correttamente l’ingiunzione era stata notificata anche alla Banca di Roma, facendo in proposito riferimento al decreto n. 7717/03 con cui la medesima Corte di appello aveva affermato la legittimità del decreto emesso nei confronti di quest’ultimo Istituto : tra l’altro era evidenziata l’appartenenza degli autori delle violazioni alla Banca di Roma s.p.a..

secondo gli accertamenti risultanti dalla nota del 23-11-2000.

Pertanto, con riferimento alla individuazione della società responsabile in solido, la sentenza non ha in alcun modo verificato la legittimità dell’ingiunzione, avendo piuttosto ritenuto che la stessa era stata emessa nei confronti di due soggetti, che erano individuati al tempo stesso quali responsabili in solido.

L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento degli altri.

La sentenza va cassata in relazione al primo motivo con rinvio, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo del ricorso assorbiti gli altri cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese della presente fase, ad altra sezione della Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 4 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 27 gennaio 2011

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