Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1886 del 25/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 25/01/2017, (ud. 13/10/2016, dep.25/01/2017),  n. 1886

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. MANNA Felice – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 11222-2012 proposto da:

C.M., (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dall’avvocato GIOVANNI TISATO;

– ricorrente –

contro

M.D., (OMISSIS), domiciliata ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato PAOLO DALL’IGNA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 85/2011 del TRIBUNALE DI VICENZA SEDE

DISTACCATA di SCHIO, depositata il 16/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato DOMITILLA AMBROSIO, con delega dell’Avvocato

GIOVANNI TISATO difensore della ricorrente, che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PRATIS Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 15 giugno 2005, M.D. conveniva C.M., davanti al Giudice di Pace di Thiene, deducendo che: era proprietaria di un appartamento sito in (OMISSIS) ed acquistato nel (OMISSIS), parte di un condominio composto da otto unità, una delle quali di proprietà di C.M.; l’accesso al suo appartamento avveniva attraverso un’area comune costituita da un corridoio; la convenuta aveva posto in essere delle condotte pregiudizievoli, in quanto aveva posizionato un campanello a fianco di una porta finestra sita sul predetto pianerottolo comune, un meccanismo elettronico di apertura e chiusura di tale porta finestra ed una tenda da sole sopra la medesima porta finestra, nonchè appoggiato uno stendibiancheria sul muro delimitante il pianerottolo comune e smontato un cancelletto che delimitava lo stesso pianerottolo comune. Domandava che: fosse accertato l’illegittimo utilizzo della porta finestra; fosse ordinato alla convenuta di togliere il campanello; fossero vietati l’uso della tenda da sole e l’appoggio dello stendibiancheria; fosse ordinata la riapposizione del cancelletto.

Il Giudice di Pace di Thiene, nel contraddittorio delle parti, dopo che l’attrice aveva rinunziato alla richiesta concernente il cancelletto, accoglieva, con sentenza n. 98/07, le domande di M.D..

Avverso questa sentenza proponeva appello C.M., chiedendone la riforma.

Il Tribunale di Vicenza, Sezione Distaccata di Schio, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 85/11, accoglieva l’appello, compensando le spese di entrambi i gradi di giudizio. Secondo il Tribunale di Vicenza, la domanda relativa al meccanismo di apertura della porta finestra era inammissibile perchè tardiva; lo stendibiancheria era stato spostato prima della precisazione delle conclusioni; le altre domande erano infondate.

La cassazione di questa sentenza è stata chiesta da C.M. con ricorso affidato ad un motivo. M.D. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con un unico motivo di ricorso C.M. lamenta l’immotivata compensazione delle spese processuali in base al disposto dell’art. 92 c.p.c., comma 2, alla luce della circostanza che il Tribunale di Vicenza, Sezione Distaccata di Schio, aveva giustificato la propria statuizione sul punto per mezzo di una clausola di stile, con cui aveva fatto riferimento al “fatto che la presente decisione si fondi su una diversa valutazione delle risultanze istruttorie già assunte in primo grado, unitamente alla natura stessa della controversia”.

1.1.= Il motivo è infondato.

Nel sistema di regolamento delle spese processuali previgente alla sostituzione dell’art. 92 c.p.c., comma 2 ad opera della L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2 applicabile, per effetto della proroga disposta dal D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, art. 39-quater convertito, con modif., nella L. 23 febbraio 2006, n. 51, del termine inizialmente fissato al 1 gennaio 2006, ai procedimenti instaurati successivamente alla data del 1 marzo 2006 (come quello in questione, introdotto con atto di citazione notificato il 15 giugno 2005), trova applicazione il principio secondo il quale l’avvenuta compensazione delle spese è sindacabile in sede di legittimità nei soli casi di violazione di legge, come nell’ipotesi in cui, contrariamente al divieto stabilito dall’art. 91 c.p.c., le stesse siano state poste a carico della parte totalmente vittoriosa.

Al contrario, la valutazione dell’opportunità della compensazione totale o parziale rientra nei poteri discrezionali del giudice di merito, sia quando vi sia una soccombenza reciproca, sia ove sussistano (come nella specie) giusti motivi, che il giudice non è tenuto a specificare, e la relativa statuizione non è censurabile in Cassazione. In particolare, l’esistenza di ragioni che giustifichino la compensazione per giusti motivi va posta in relazione e deve essere integrata con la motivazione della sentenza e con tutte le vicende processuali, delle quali deve ritenersi che il magistrato abbia tenuto conto in concreto nel loro complesso, stante l’inscindibile connessione tra lo svolgimento della causa e la pronuncia sulle spese (Cass., n. 20457 del 2011; n. 24495 del 2006, n. 17457 del 2006).

Nella presente controversia, il giudice di secondo grado ha, peraltro, espressamente indicato le ragioni della compensazione, quali la particolare natura della controversia e l’avvenuta nuova valutazione delle risultanze istruttorie del processo di prime cure, ponendo in evidenza la difficoltà di accertamento dei fatti di causa, a causa dell’uso comune a più persone del corridoio de quo.

Inoltre, dalla motivazione della sentenza si evince che il Tribunale di Schio ha ritenuto che il Giudice di Pace di Thiene avrebbe dovuto dichiarare cessata la materia del contendere con riferimento alla domanda concernente lo stendibiancheria, in quanto lo spostamento di questo da parte della convenuta in primo grado era avvenuto dopo l’inizio del processo, potendo rilevare il suo pregresso uso ai fini della ripartizione delle spese di lite.

In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare a parte controricorrente le spese del presente giudizio di Cassazione che liquida in Euro 2.000,00 di cui Euro 200,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori, come per legge.

Si dà atto che la presente sentenza è stata redatta sulla base di una relazione predisposta dall’assistente di studio dott. C.D..

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte di Cassazione, il 13 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 25 gennaio 2017

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