Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18859 del 16/07/2018


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 2 Num. 18859 Anno 2018
Presidente: PETITTI STEFANO
Relatore: GORJAN SERGIO

ORDINANZA

sul ricorso 7664-2014 proposto da:
CUOMO TERESA, GAIZO ANGELA, GAIZO BRUNELLA, GAIZO
ALFONSO, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PANARO
25, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO VISCO,
rappresentati e difesi dall’avvocato FELICE
TERRACCIANO;
– ricorrenti contro

2018

VILLANI MARCELLO;
– intimato

1515

avverso la sentenza n. 1215/2013 della CORTE D’APPELLO
di NAPOLI, depositata il 22/03/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 06/04/2018 dal Consigliere SERGIO GORJAN.

Data pubblicazione: 16/07/2018

-,

Fatti di causa
Giuseppe Gaizo ebbe ad avviare controversia avanti al Tribunale di Torre
Annunziata nei riguardi di Immacolata Cuomo, Antonio Villani e Marcello Villani
per sentir accertare il suo diritto di proprietà su un vicoletto ed intercapedine, siti
in aderenza ai beni dei consorti Cuonno-Villani, libero da ogni peso o diritto di

I convenuti si costituirono e contestarono l’asserto attoreo, sostenendo che i beni
di causa erano pertinenze ai loro immobili.
Ad esito della trattazione istruttoria il Tribunale oplontino ebbe ad accogliere la
domanda originaria del Gaizo,nelle more deceduto e sostituito in causa dalla
moglie Teresa Cuomo e dalle figlie Angela e Brunella.
Marcello Villani ebbe a proporre appello e la Corte d’Appello di Napoli,resistendo
le eredi Gaizo,ebbe ad accogliere il gravame ed a rigettare ogni domanda
proposta in giudizio.
Le eredi Gaizo esposero ricorso per cassazione avverso ja4t sentenza resa dalla
Corte partenopea articolato su due motivi.
Con atto depositato il 26.3.2018 le parti segnalavano di aver raggiunto accordo
transattivo circa la lite con richiesta di dichiarare cessata la materia del
contendere a spese compensate.

Ragioni della decisione
Attesa la transazione circa la presente controversia giudiziale raggiunta tra le
parti è venuto meno il loro interesse alla presente causa, avendo dato
regolamento pattizio alle ragioni del contendere.
Pertanto va dichiarata cessata la materia del contendere con compensazione
delle spese tra le parti.

P. Q. M.
I

servitù altrui.

Dichiara cessata la materia del contendere.
Nulla per le spese del presente procedimento.

Così deciso in Roma nell’adunanza in camera di consiglio del 6 aprile 2018.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA