Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18859 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 26/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

M.G. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA GAVORRANO 12 (SC.B-INT.4), presso l’avvocato

GIANNARINI MARIO, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCA LUCIO,

FIORITO SERGIO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO;

– intimato –

sul ricorso 5260-2006 proposto da:

COMUNE DI TREMESTIERI ETNEO (C.F. (OMISSIS)), in persona del

Sindaco pro tempore, domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRENI MATTEO, giusta procura a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

M.G.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 559/2005 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 31/05/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/05/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE DI PALMA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso

principale e del ricorso incidentale.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

che, con citazione del 13 marzo 1995, M.G. convenne il Comune di Tremestieri Etneo dinanzi al Tribunale ordinario di Catania, esponendo che il Comune aveva illegittimamente occupato, nel 1983, un tratto di terreno di sua proprietà – iscritto nel catasto alla partita 3158, foglio 5, particella n. 1533 – per realizzarvi una strada pubblica, e chiedendo la condanna del Comune convenuto al risarcimento del danno, nella misura di L. 8.000.000, oltre la mancata fruttificazione, con la rivalutazione monetaria e gli interessi;

che, costituitosi, il Comune di Tremestieri Etneo eccepì preliminarmente la prescrizione del diritto fatto valere – per essere decorso, alla data della notificazione dell’atto introduttivo del 13 marzo 1995, oltre un quinquennio dalla data della realizzazione della strada, avvenuta in data 23 ottobre 1981 – e, nel merito, chiese la reiezione della domanda;

che il Tribunale adito – respinta l’eccezione di prescrizione, previa qualificazione della fattispecie come occupazione usurpativa, esperita istruzione probatoria documentale ed orale, disposta ed espletata duplice consulenza tecnica d’ufficio -, con la sentenza n. 422/2000 del 29 marzo 2000, condannò il Comune convenuto al pagamento della somma di L. 7.125.000, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

che, a seguito di appello del Comune di Tremestieri Etneo – il quale sosteneva che il Tribunale aveva erroneamente respinto l’eccezione di prescrizione e liquidato il danno senza tener conto che sul terreno gravava il vincolo cimiteriale -, cui resistette M.G., la Corte d’Appello di Catania, con la sentenza n. 559/2005 del 31 maggio 2005, accolse parzialmente l’appello e, in riforma della sentenza impugnata, ridusse a L. 950.000, pari ad Euro 490,63, la somma dovuta dal Comune di Cosenza all’appellato, confermandola nel reste-che, in particolare e per quanto in questa sede ancora rileva, la Corte: a) quanto all’eccepita prescrizione del diritto al risarcimento del danno fatto valere dal M. – premesso che gli altri documenti (irritualmente prodotti) rinvenuti nel fascicolo del Comune di Tremestieri, un avviso dell’occupazione notificato al M. e uno stato di consistenza dell’immobile, che richiama un DA 3030 D (diverso quindi da quelli citati nell’atto di appello), si riferiscono all’occupazione della particella 1498 del foglio 5, mentre la particella oggetto della presente controversia è la n. 1553: particella che, come ha rimarcato l’appellato in comparsa di risposta, è stata da lui acquistata con atto in notaio Ponte in data 15/9/1975, nel quale si legge che la stessa era stata già soggetta ad espropriazione da parte dell’amministrazione provinciale per l’allargamento della strada con l’eliminazione di una curva ed era stata successivamente abbandonata, come era stato esplicitamente dichiarato dall’amministrazione provinciale nella comunicazione del 16/7/1977, diretta al c.t.u. di un giudizio di regolamento di confini -, ha escluso che, anche se potessero ritenersi validamente previsti i termini di inizio e fine dei lavori richiamati nell’unico decreto assessoriale prodotto in atti, possa affermarsi che tali termini si riferiscono all’occupazione in questione, con la conseguenza che, trattandosi … di occupazione espropriativa vengono richiamate le sentenze della Corte di cassazione nn. 4451 del 2001, 1226 del 2001, 1814 del 2000 e 1907 del 1997 di un illecito permanente, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui il proprietario che ha subito l’illegittima ablazione rinuncia a far valere il suo diritto di proprietà chiedendo la restituzione del bene e proponga la domanda di risarcimento del danno …; b) quanto alla misura del danno, liquidato dal Tribunale in riferimento alla natura edificabile dell’area senza tener conto del vincolo cimiteriale, accogliendo la censura sul punto del Comune, ha affermato: La circostanza che un’area sia contigua ad altra edificabile non è … significativa o sufficiente per affermarne l’edificabilità. Il c.t.u. nella prima relazione depositata il 14/6/1995 ha precisato che in base allo strumento urbanistico vigente al momento dei fatti, l’occupazione illegittima, il terreno del M. ricadeva e ricade in area soggetta a vincolo cimiteriale e pertanto non edificabile e ne ha indicato il valore di mercato in L. 25.000 al mq. e in totale in L. 950.000. La valutazione espressa al riguardo dal consulente di ufficio va condivisa perchè coerente alla normativa dettata anche in materia espropriativa che richiede la contemporanea presenza dell’edificabilità di fatto e legale o soltanto l’edificabilità legale per la liquidazione del danno in base al valore delle aree edificabili. Dal vincolo cimiteriale poi non può prescindersi perchè ha carattere conformativo e non è preordinato all’espropriazione;

che avverso tale sentenza M.G. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo di censura;

che resiste, con controricorso, il Comune di Tremestieri Etneo, il quale ha anche proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo;

che ambedue le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

preliminarmente, che il ricorso principale (n. 29548 del 2005) e quello incidentale (n. 5260 del 2006), in quanto proposti contro la stessa sentenza, debbono essere riuniti ai sensi dell’art. 335 cod. proc. civ.;

che, con l’unico motivo (con cui deduce: Violazione e falsa applicazione dell’art. 834 c.c., dell’art. 2043 c.c. e segg. in relazione alla L. n. 2359 del 1865, art. 13, art. 42 Cost. e art. 6 CEDU adottata il 04.11.1950 e resa esecutiva con la L. 04 agosto 1955, n. 848, e dell’art. 1 del Patto Addizionale 20.03.1952, reso esecutivo con la stessa legge. Motivazione insufficiente e contraddittoria su di un punto decisivo. Omesso esame di documenti rilevanti acquisiti agli atti – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 c.p.c.), il ricorrente principale critica la sentenza impugnata, nella parte in cui ha determinato la misura del danno, anche sotto il profilo del vizio di motivazione, e – sulla premessa che la fattispecie è stata qualificata dalla Corte catanese come occupazione usurpativa (nonostante il lapsus calami contenuto nella motivazione) – sostiene che la stessa Corte: a) è incorsa nel vizio dì violazione di legge e di insufficienza della motivazione, in quanto l’esistenza del vincolo cimiteriale non comporta di per se solo la inedificabilità dell’area che vi è sottoposta, questa potendo essere suscettibile dì altre e diverse utilizzazioni sulla base di ulteriori accertamenti dì fatto nella specie non effettuati; b) è incorsa, altresì, nel vizio dì violazione di legge e di contraddittorietà della motivazione in quanto, da un lato, ha affermato la natura usurpativa della occupazione de qua e, dall’altro – contraddittoriamente appunto -, si è limitata alla determinazione del danno commisurandolo al valore dell’area considerandola inedificabile per l’esistenza di detto vincolo cimiteriale, senza tener conto che, nel caso di occupazione usurpativa sono certamente risarcibili gli altri possibili danni denunciati dallo stesso ricorrente, il quale aveva dedotto che l’area in questione era stata da lui acquistata al fine di adibirla ad accesso del cinematografo legittimamente costruito sull’immobile contiguo;

che, con l’unico motivo (con cui deduce: Violazione dell’art. 213 c.p.c. – Omessa motivazione su un punto decisivo – art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5), il ricorrente incidentale critica, a sua volta, la sentenza impugnata anche sotto il profilo della assenza di motivazione:, nella parte in cui ha respinto l’eccezione di prescrizione, sostenendo che i Giudici a quibus, sulla base del principio di prova fornito dal Comune costituito dalla produzione dal decreto dell’assessore regionale ai lavori pubblici n. 3031/D, che richiamava il D. A. n. 3032/D, dal quale risultava la regolare previsione dei termini di inizio e di fine dell’espropriazione e dei lavori -, avrebbero dovuto esercitare il potere di chiedere informazioni alla Pubblica Amministrazione, al fine di accertare se, nella specie, detti termini erano stati previsti e, conseguentemente, di qualificare la fattispecie (come occupazione espropriativa), con l’ulteriore conseguenza di ritenere prescritto il diritto al risarcimento del danno fatto valere dall’attore;

che il ricorso incidentale – il quale deve essere esaminato per primo, avuto riguardo alla natura il preliminare della questione posta – è privo di fondamento;

che, al riguardo, va premesso che non possono sussistere dubbi sulla qualificazione della fattispecie in questione, da parte della Corte di Catania, siccome occupazione cosiddetta “usurpativa”, per le decisive ragioni che tutte le richiamate le sentenze della Corte di cassazione – nn. 4451 del 2001, 1226 del 2001, 1814 del 2000 e 1907 del 1997 – attengono a fattispecie di occupazione usurpativa, e che il principio di diritto in tema di prescrizione menzionato dalla stessa Corte è riconducibile a tale fattispecie;

che, tanto premesso, la critica mossa ai Giudici a quibus – per non avere questi esercitato il potere di chiedere informazioni alla pubblica amministrazione sulla circostanza se il decreto dichiarativo della pubblica utilità dell’opera in questione prevedesse i termini iniziale e finale dell’espropriazione e dei lavori, nonostante la sussistenza di un principio di prova in tal senso costituito da altri decreti prodotti ma non concernenti la stessa opera – è palesemente infondato alla luce del consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui l’esercizio del potere, previsto dall’art. 213 cod. proc. civ., di richiedere d’ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni relative ad atti e documenti della stessa che sia necessario acquisire al processo rientra nella discrezionalità del giudice e non può comunque risolversi nell’esenzione della parte dall’onere probatorio a suo carico, con la conseguenza che tale potere può essere attivato soltanto quando, in relazione a fatti specifici già allegati, sia necessario acquisire informazioni relative ad atti o documenti della stessa pubblica amministrazione che la parte sia impossibilitata a fornire e dei quali solo l’amministrazione sia in possesso proprio in relazione all’attività da essa svolta, e con l’ulteriore conseguenza che il mancato esercizio dì detto potere discrezionale non è censurabile in sede di legittimità (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 6218 del 2009 e 3720 del 2011);

che, conseguentemente, la reiezione dell’eccezione di prescrizione sollevata dall’odierno ricorrente incidentale è stata correttamente adottata dalla Corte di Catania sulla base del principio più volte enunciato da questa Corte, per il quale nel caso di occupazione usurpativa, la carenza del potere espropriativo determina l’illegittimità ab origine dell’occupazione e l’illiceità permanente dell’opera pubblica, che impedisce la decorrenza del termine prescrizionale in relazione all’eventuale azione di risarcimento del danno da parte del proprietario del fondo occupato (cfr., ex plurimis, la sentenza n. 13023 del 2010);

che anche il ricorso principale non merita accoglimento;

che la ratio decidendi della determinazione del danno nella fattispecie – secondo il criterio del valore venale – sta nella ritenuta natura non edificabile dell’area de qua in ragione del vincolo cimiteriale gravante su di essa;

che tale ratio decidendi è conforme al costante orientamento di questa Corte, secondo cui non può considerarsi edificabile un suolo rientrante nella zona di rispetto cimiteriale, ed assoggettato al relativo vincolo, trattandosi di limitazione legale della proprietà a carattere assoluto, direttamente incidente sul valore del bene e non suscettibile di deroghe di fatto, siccome riconducibile a previsione generale, concernente tutti i cittadini in quanto proprietari di beni che si trovino in una determinata situazione, e perciò individuabili a priori, sicchè il vincolo incide sul valore del bene (cfr., ex plurimis, le sentenze nn. 25364 del 2009);

che, ciò posto, il nucleo della censura mossa alla sentenza impugnata sta nell’omessa considerazione, ai fini della concreta determinazione del danno, dell’utilizzazione dell’area illegittimamente occupata come accesso ad altro immobile contiguo di proprietà del ricorrente principale, adibito a cinematografo;

che, tuttavia, tale censura è generica, nella misura in cui – come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata – l’odierno ricorrente aveva dedotto la circostanza di detta utilizzazione dell’area non già ai fini della determinazione del danno secondo il criterio delle sue possibili diverse utilizzazioni, ma esclusivamente per difendere la decisione di primo grado che aveva liquidato il danno in base al valore dell’area qualificata siccome edificabile;

che, vertendosi in caso di soccombenza reciproca, si giustifica la compensazione integrale delle spese del presente grado del giudizio.

P.Q.M.

Riuniti i ricorsi, li rigetta e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 26 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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