Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18859 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18859

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21040/2018 proposto da:

O.H., elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Cavour

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e

difeso dall’avvocato Lara Petracci;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, Avvocatura Generale Dello Stato che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 30/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 da Dott. SAMBITO MARIA GIOVANNA C..

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 30.5.2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta da O.H., cittadino della Nigeria ((OMISSIS)). Il Tribunale ha ritenuto che le circostanze che, secondo il richiedente, avevano determinato la sua fuga dal paese d’origine, riguardavano vicende di natura privata caratterizzate da ragioni esclusivamente economiche.

O.H. propone ricorso per cassazione per quattro motivi, resistiti con controricorso dal Ministero.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del secondo controricorso notificato il 18 agosto 2018, da parte del Ministero resistente, che aveva, già, svolto le proprie difese a mezzo di controricorso notificato il precedente giorno 7.

2. Con il primo motivo, si deduce, in riferimento all’art. 360 c.p.c., n. 5 l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione sul punto, decisivo della controversia, relativo alle ragioni per le quali esso ricorrente ha deciso di fuggire dal suo Paese. Nelle pochissime righe svolte, afferma il ricorrente, non si tiene affatto conto del vissuto di esso istante, nè delle sue condizioni familiari.

3. Con il secondo motivo, si deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5, 7 e art. 14, lett. a) e b); del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 32 per non avere il Tribunale esaminato l’effettiva ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, erroneamente confinando nell’ambito della mera conflittualità privata e familiare i motivi addotti ed irrilevanti ai fini della protezione internazionale le rivendicazioni ereditarie e le violenze subite dai suoi fratellastri. L’accertamento avrebbe dovuto esser svolto, anche, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, versando esso ricorrente in una situazione di vulnerabilità meritevole di esser tutelata da siffatta misura.

4. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta l’omesso o insufficiente esame di un fatto decisivo per il giudizio, relativo alla valutazione della situazione esistente in Nigeria sulla base dei report allegati, che danno atto dell’aumento di situazioni di violenza ed insicurezza e che concorrono a concludere che la regione dell'(OMISSIS) fa parte di un’area da ritenere ad alto potenziale di criminalità politica, con cospicue lesioni dei diritti umani.

5. Con il quarto motivo, il ricorrente lamenta la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 per avere il Tribunale negato la protezione sussidiaria senza valutare la capacità d’intervento delle autorità statuali sulle situazioni di violenza diffusa.

6 il primo motivo è inammissibile. Esso è dichiaratamente riferito al vizio motivazionale, che, a seguito della modifica di cui al D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 1, lett. b) convertito con modificazioni nella L. n. 134 del 2012 non risulta più deducibile con ricorso per cassazione. Peraltro, l’apprezzamento del narrato del richiedente in termini di ragioni economiche (in concreto ereditarie) costituisce un tipico giudizio di fatto, che non può in questa sede esser censurato.

7. In riferimento al secondo motivo, va osservato che il tentativo di sussumere la situazione narrata nell’ambito dei casi previsti dal del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e b) dell’art. 14 (con i conseguenti obblighi di cooperazione istruttoria da parte dell’Ufficio) sconta, anzitutto, un salto logico, laddove assimila le minacce e violenze da parte dei fratellastri per il conseguimento dell’eredità paterna – ascrivibile a fatti di giustizia ordinaria, penale e civile- alla tortura o alla sottoposizione ad trattamento inumano o degradante, presupposto della tutela richiesta, volta a salvaguardare la lesione dei diritti umani. E se è vero che la minaccia di danno grave rilevante agli effetti della protezione può provenire, ai sensi dell’art. 5, lett. c) D.Lgs. cit., anche da “soggetti non statuali, se i responsabili di cui alle lett. a) e b)”, ossia lo stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo stato o il territorio o parte di esso, non possono o non vogliono fornire protezione, ai sensi dell’art. 6, comma 2, contro persecuzioni o danni gravi”, va rilevato che, secondo la condivisa giurisprudenza di questa Corte (Cass. n. 9043 del 2019), le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari, quali quelle narrate, non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, che appresta i bensì, tutela agli atti persecutori o danno grave non imputabili ai soggetti non statuali ma quando le persecuzioni o il danno possono esser ricondotte allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b). Ad ogni modo, e ciò è troncante, il Tribunale ha accertato in concreto (pag. 6 del decreto) l’insussistenza dei paventati rischi per il ricorrente, affermando che nello Stato di provenienza “sono presenti istituzioni che, in caso di effettivo e concreto pericolo, sarebbero comunque in grado di proteggerlo”.

8. La doglianza non coglie nel segno neppure rispetto alla protezione umanitaria: la censura non deduce, infatti, alcuna situazione di vulnerabilità, non rilevata dal Tribunale, vulnerabilità che deve riguardare la vicenda personale del richiedente, diversamente, infatti, verrebbe in rilievo non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti.

9. Il terzo ed il quarto motivo, da valutarsi congiuntamente, sono infondati. Il Tribunale ha escluso il caso della “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c) coerentemente alle indicazioni dei più recenti reports sulla regione dell'(OMISSIS), puntualmente indicati, ed al lume di principi affermati dalla Corte di Giustizia UE (17 febbrario 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018), secondo cui la situazione anzidetta va ritenuta sussistente quando il grado di violenza che caratterizza siffatti conflitti raggiunge un livello talmente elevato da far ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia. Tale accertamento implica un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, che non può esser qui sindacato, con la contrapposizione di valutazioni difformi.

10 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Essendo il ricorrente stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato, non si ravvisano i presupposti per il versamento del doppio del contributo unificato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna alle spese che si liquidano in Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA