Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18858 del 30/08/2010
Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 06/07/2010, dep. 30/08/2010), n.18858
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. FOGLIA Raffaele – rel. Presidente –
Dott. MONACI Stefano – Consigliere –
Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –
Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –
Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 22532/2006 proposto da:
FONDAZIONE E.N.P.A.I.A., in persona del Vice Presidente e legale
rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE PARIOLI 87,
presso lo studio dell’avvocato SEMINAROTI Aldo, che lo rappresenta e
difende, giusta procura speciale atto notar GIORGIO INTERSIMOME DI
ROMA del 7/3/2002, rep. 172399;
– ricorrente –
contro
CONSORZIO DI BONIFICA DEL BASSO SULCIS;
– intimato –
avverso la sentenza n. 765/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,
depositata il 08/06/2006 R.G.N. 211/03;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del
06/07/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FOGLIA;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
FUCCI Costantino, che ha concluso per l’inammissibilità per
estinzione.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 27 luglio 2006 la Fondazione ENPAIA, con sede in (OMISSIS), in persona del Presidente e legale rappresentante Dr. S.C., rappresentata e difesa dall’avv. Aldo Seminaroli e presso il suo studio elettivamente domiciliata in Roma, Viale Parioli 47, ha proposto ricorso per cassazione avverso la decisione della Corte di Appello degli Abbruzzi L’Aquila n. 765 del 2006.
Nel relativo procedimento R.G. n. 22532/06 è stata fissata l’udienza di discussione per il giorno 6 luglio 2010.
Il 26 maggio 2010 la Fondazione ENPAIA ha depositato atto di rinunzia al ricorso nel quale si afferma che la controparte Consorzio di Bonifica del Basso Sulcis non si è costituito e che le parti hanno conciliato da tempo la controversia.
La rinunzia non risulta accettata, ma tale circostanza non rileva ai fini della estinzione processo, non applicandosi l’art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione.
La rinunzia non ha, infatti, carattere “accettizio” (non richiede cioè l’accettazione della controparte per essere produttiva di effetti processuali (Cass., 23 dicembre n. 28675; Cass., 15 ottobre 2009).
In conclusione, per le esposte ragioni dev’essere dichiarata l’estinzione del processo mentre in assenza di attività difensiva di parte intimata nulla deve disporsi per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte dichiara l’estinzione del processo e nulla dispone per le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 luglio 2010.
Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010