Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18858 del 28/07/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 27/04/2017, dep.28/07/2017),  n. 18858

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCODITTI ENRICO – rel. Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7932-2016 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARCO

CALIDIO, 29, presso lo studio dell’avvocato CLAUDIA MARCHESINI,

rappresentato e difeso dall’avvocato PASQUALE STILLA;

– ricorrente –

contro

società FONDIARIA ASSICURAZIONI (ora UNIPOL), M.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1891/2015 del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata

il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 27/04/2017 dal Consigliere Dott. ENRICO SCODITTI.

Fatto

FATTO E DIRITTO

D.F., quale terzo trasportato, convenne in giudizio innanzi al Giudice di Pace di Apricena M.M., quale conducente del veicolo, e La Fondiaria Sai Ass.ni s.p.a..fchiedendo il risarcimento del danno, nell’ammontare di Euro 3.390,00, cagionato da sinistro stradale. Il giudice adito accolse la domanda nella misura del 50% riconoscendo l’esistenza di un concorso di colpa. Avverso detta sentenza propose appello il D.. Con sentenza di data 17 settembre 2015 il Tribunale di Foggia rigettò l’appello. Osservò il giudice di appello che l’attore non aveva provato l’effettiva verificazione e la reale dinamica del sinistro, nè aveva dimostrato la propria presenza a bordo del veicolo al momento del presunto sinistro, e che dalla testimonianza di F.C. non era possibile desumere la specifica condotta dei conducenti antagonisti, il punto d’urto tra i veicoli ed il grado di responsabilità imputabile a ciascuno, indagine rilevante anche nel caso di azione risarcitoria proposta dal terzo trasportato, in quanto, ai fini della prova del caso fortuito, doveva valutarsi se vi fosse stato comportamento abnorme ed imprevedibile dell’altro conducente. Aggiunse che nell’atto introduttivo del giudizio si faceva genericamente riferimento alla collisione fra i due veicoli, senza altre indicazioni, e che non poteva assumere rilievo la mancata presentazione del M. a rendere l’interrogatorio formale, potendo la stessa valere come ammissione dei fatti capitolati solo in concorso con altri elementi di prova.

Ha proposto ricorso per cassazione D.F. sulla base di tre motivi. Il relatore ha ravvisato un’ipotesi d’inammissibilità del ricorso. Il Presidente ha fissato l’adunanza della Corte e sono seguite le comunicazioni di rito. E’ stata presentata memoria.

Va premesso, circa la doglianza di genericità della proposta, che essa è conforme allo schema normativo e recepisce le indicazioni del protocollo d’intesa fra la Corte di Cassazione, il Consiglio Nazionale Forense e l’Avvocatura Generale dello Stato.

Con il primo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,116 e 167 c.p.c. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha deciso sul profilo dell’an che era aspetto mai contestato dalla società assicuratrice, violando il principio di cui all’art. 167 c.p.c..

Con il secondo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2054,2727,2729 e 2697 c.c., nonchè artt. 112,113,115,167 e 232 c.p.c. Osserva il ricorrente che la testimonianza, benchè de relato, doveva essere valutata alla stregua di una prova piena in connessione con gli altri elementi e che il giudice di appello non aveva preso in considerazione la mancata contestazione nell’an da parte della società assicuratrice e il contegno del Masselli di mancata presentazione all’interrogatorio formale (gli altri elementi da valutare unitamente al contegno non potevano essere intesi come elemento di prova).

Va premesso che entrambi i motivi risultano inammissibili in quanto non risulta impugnata la seguente ratio decidendi, da cui è assistita la decisione impugnata. Ha affermato il giudice di merito che l’attore non ha dimostrato la propria presenza a bordo del veicolo al momento del presunto sinistro. Tale ragione della decisione, sufficiente a sostenere la sentenza del giudice di appello, non è stata oggetto di impugnativa con l’odierno ricorso. I motivi presentano tuttavia ulteriori profili di inammissibilità.

Quanto al primo motivo va osservato quanto segue. In tema di ricorso per cassazione, quando il motivo di impugnazione si fondi sul rilievo che la controparte avrebbe tenuto condotte processuali di non contestazione, per consentire alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, il ricorso, ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, deve sia indicare la sede processuale di adduzione delle tesi ribadite o lamentate come disattese, sia contenere la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi (Cass. 9 agosto 2016, n. 16655). Tale onere non risulta assolto nel motivo in esame. Aggiungasi che, dovendo riferirsi la non contestazione a fatti principali o secondari individuati, il generico riferimento alla mancata contestazione dell’an non consente alla censura di pervenire ad un sufficiente grado di specificità.

Circa il secondo motivo si osserva quanto segue. La censura per violazione di legge refluisce, sulla base dell’articolazione del motivo, in denuncia di cattiva valutazione della prova, la quale è inammissibile in sede di legittimità (il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito non dà luogo ad alcun vizio denunciabile con il ricorso per cassazione, non essendo inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nè in quello del precedente n. 4, disposizione che dà rilievo unicamente all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante – Cass. 10 giugno 2016, n. 11892). Incomprensibile è poi la censura nella parte in cui si afferma che l’espressione “ogni altro elemento” di cui all’art. 232 c.p.c. non è da intendere elemento di prova, stante l’espressa indicazione della disposizione proprio in quest’ultimo senso.

Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112,113,115,167 e 232 c.p.c., nonchè artt. 2054 e 2697 c.c. e D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5. Lamenta il ricorrente che il giudice di appello ha omesso ogni valutazione del secondo motivo di appello vertente sulla violazione del D.Lgs. n. 209 del 2005, art. 141 e l’erroneo richiamo all’art. 2054 c.c. e che nella qualità di terzo trasportato il D. ha correttamente esercitato l’azione diretta nei confronti del proprietario e dell’assicuratore, potendo pretendere il risarcimento integrale da uno qualsiasi dei due responsabili del sinistro, salvo il regresso nel rapporto interno.

L’inammissibilità dei precedenti motivi, anche con riferimento alla mancata impugnazione della ratio decidendi evidenziata, determina l’assorbimento del motivo.

Nulla per le spese del giudizio di cassazione, stante la mancata partecipazione al giudizio delle parti intimate. Poichè il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 e viene rigettato, sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto il comma 1 – quater al testo unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

PQM

 

la Corte dichiara inammissibile i primi due motivi del ricorso, con assorbimento del terzo motivo;

ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 b is.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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