Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18857 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19165-2014 proposto da:

SEGAFREDO ZANETTI S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, CORSO

VITTORIO EMANUELE II 269, presso lo studio dell’avvocato ROMANO

VACCARELLA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ANNA MARIA MINNUCCI, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., G.R.P.;

– intimati –

Nonchè da:

C.M. C.F. (OMISSIS), G.R.P. C.F.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA ANTONIO BOSIO 2,

presso lo studio dell’avvocato LORENZO GRISOSTOMI TRAVAGLINI, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUIGI BILLI, giusta

delega in atti;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

SEGAFREDO ZANETTI S.P.A. C.F. (OMISSIS);

– intimata –

avverso la sentenza n. 1696/2012 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 23/07/2013 R.G.N. 913/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato MINNUCCI ANNA MARIA;

udito l’Avvocato BILLI LUIGI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per inammissibilità in

subordine rigetto ricorso principale, inammissibilità ricorso

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso al Tribunale di Varese notificato il 24.5.2004 la società SEGAFREDO ZANETTI spa (in prosieguo, per brevità, anche SEGAFREDO) agiva nei confronti di C.M., agente della società nel periodo dal (OMISSIS), chiedendo al Giudice del lavoro di:

– accertare che il recesso in tronco del C. era stato posto in essere in violazione della legge, dell’accordo economico collettivo e del contratto di agenzia e condannare l’agente al pagamento della indennità sostitutiva del preavviso (Euro 17.275,44)

– accertare la violazione da parte dell’agente del patto di non concorrenza contrattualmente assunto e per l’effetto:

– condannare l’agente all’esecuzione del patto di non concorrenza, inibendogli la prosecuzione del suo rapporto di agenzia con la società concorrente – G.I.FI.ZE. Gruppo Industriale Filicori & Zecchini spa – o con altre imprese concorrenti nella zona in cui era stato stipulato il contratto di agenzia con la SEGAFREDO fino alla scadenza del patto ((OMISSIS));

– condannare il C. al risarcimento del danno, determinato nella misura della clausola penale (Euro 20.730,52) e del danno da lucro cessante causato dalla sottrazione e dallo sviamento di clientela.

In via subordinata, chiedeva disporsi la risoluzione per inadempimento del patto di non concorrenza con effetto retroattivo, condannando l’agente a restituire le provvigioni aggiuntive corrisposte in esecuzione del patto (Euro 82.066,23 oltre interessi e maggior danno) ed a risarcire il danno (nella misura della clausola penale e del danno da lucro cessante determinato dalla sottrazione e sviamento di clientela).

In via di ulteriore subordine – per la ipotesi di ritenuta invalidità/inefficacia del patto di non concorrenza – chiedeva condannarsi il C. a restituire le provvigioni aggiuntive corrisposte in esecuzione del patto (Euro 46.069,21), oltre accessori.

L’agente proponeva domanda riconvenzionale, chiedendo condannarsi la mandante al pagamento di provvigioni (le provvigioni maturate nel periodo dal giugno 2003 al 25 luglio 2003 e dopo la cessazione del rapporto di agenzia; le provvigioni maturate nel periodo 1 gennaio 2000 -25 luglio 2003 per la vendita dello zucchero, le provvigioni per le vendite effettuate on line da Segafredo Zanetti spa nella zona di competenza dell’agente) ed altre indennità (compenso specifico aggiuntivo previsto dall’art. 6 AEC 20.3.2002 per l’incarico di coordinatore di altri agenti; indennità di risoluzione del rapporto di agenzia; indennità sostitutiva del preavviso; corrispettivo del patto di non concorrenza) nonchè al risarcimento del danno per comportamento contrario a buona fede e correttezza.

Con sentenza del 22.4.2009 il Tribunale, rigettata ogni altra domanda, condannava la società SEGAFREDO spa al pagamento in favore di C.M. della somma di Euro 19.169,89 a titolo di provvigioni dei mesi di (OMISSIS) nonchè sulle vendite di zucchero, oltre accessori.

Proponeva appello la società SEGAFREDO.

Alla udienza di discussione (udienza del 6 novembre 2012) la Corte d’appello di Milano riuniva al giudizio l’appello proposto dalla stessa società nei confronti di G.R.P., agente della SEGAFREDO nel periodo (OMISSIS), avverso la sentenza del Tribunale di Varese del 7.4.2009, che, definendo il giudizio in essere tra le parti per violazione del patto di non concorrenza e per il pagamento, in via principale e riconvenzionale idi indennità, aveva parimenti accolto la sola domanda riconvenzionale dell’agente, nei limiti delle provvigioni maturate nei mesi di (OMISSIS) e per la vendita dello zucchero.

All’esito la Corte territoriale, con sentenza del 6 novembre 2012-23 luglio 2013 (nr. 1696/2012) accoglieva parzialmente gli appelli e rigettava integralmente le domande riconvenzionali proposte dagli agenti nel primo grado, confermando nel resto le sentenze impugnate.

Il giudice dell’appello preliminarmente confermava la statuizione di rigetto della domanda della mandante di pagamento della indennità di preavviso, ritenendo la risoluzione consensuale dei rapporti di agenzia.

Quanto al patto di non concorrenza, osservava che l’obbligo assunto doveva essere limitato ai soli clienti ed alla sola zona già oggetto del mandato con la SEGAFREDO; non era stata acquisita la prova che i due agenti avessero trattato la vendita di caffè prodotto dalla impresa concorrente nella zona e nei confronti del clienti loro assegnati. Quanto all’agente C., un unico teste (teste B.) aveva riferito di avere ricevuto un’offerta dell’ex agente per conto della società concorrente FILICORI; la testimonianza correttamente non era stata ritenuta idonea, per avere il teste collocato temporalmente tale attività nel (OMISSIS) “senza particolare decisione”.

Quanto all’agente G., i comportamenti oggetto della domanda della SEGAFREDO non erano stati confermati. Non era neppure decisiva la testimonianza degli investigatori, in quanto i clienti indicati – (OMISSIS) – non erano clienti della SEGAFREDO insistenti nella zona del G.. La violazione del patto di non concorrenza non poteva ravvisarsi nel semplice ed unico invito a comprare merce della impresa concorrente di cui aveva riferito il teste T., cliente della SEGAFREDO, peraltro affermando di non avere dato seguito alla proposta del G..

Veniva invece accolto il motivo d’ appello relativo all’ accoglimento (parziale) della domanda riconvenzionale.

A giudizio della Corte di merito la domanda riconvenzionale dei due agenti avrebbe dovuto essere integralmente respinta per la mancata indicazione nella memoria di costituzione degli affari conclusi, che erano stati acquisiti dal primo giudice attraverso una ctu. Inoltre il mandato non prevedeva un compenso specifico per la vendita dello zucchero, che veniva consegnato con il caffè come prodotto complementare, per il quale non vi era una attività di promozione dell’agente.

Per la Cassazione della sentenza ricorre la società SEGAFREDO ZANETTI spa, articolando sei motivi.

Resistono con controricorso C.M. e G.R.P., proponendo altresì ricorso incidentale, articolato in due motivi.

Le parti controricorrenti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo ed il secondo motivo del ricorso principale attengono alla statuizione sul difetto della prova della violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente C..

Il quarto ed il quinto motivo del ricorso principale attengono alla statuizione in punto di difetto della prova della violazione del patto di non concorrenza da parte dell’agente G..

Gli stessi possono essere congiuntamente esaminati, in quanto si prestano ad analoghi rilievi.

-1^ e 2^ motivo: agente C..

1. Con il primo motivo la società SEGAFREDO lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c..

Espone che la Corte di merito aveva preso in considerazione la sola testimonianza del teste B., affermando che il teste aveva collocato temporalmente con qualche esitazione l’episodio della proposta di vendita da parte del C. del caffè FILICORI.

Deduce che la evidenziata incertezza poteva essere superata attraverso il documento n. 27 del fascicolo del primo grado, contenente una dichiarazione sottoscritta dalla moglie del B., signora P.A., datata 18.12.2003, con cui si rappresentava lo stesso episodio. La data della dichiarazione sottoscritta costituiva un riferimento temporale certo sulla collocazione dei fatti riferiti dal teste B..

La P., sentita come teste, aveva affermato che aveva saputo della visita dell’agente solo dopo la citazione a teste, parlandone con il marito, che si occupava delle forniture.

Era stata comunque omessa la valutazione delle dichiarazioni rese alla udienza del 27 settembre 2006 dal teste PI.EN., che aveva ricevuto dalla SEGAFREDO l’incarico di svolgere indagini investigative nonchè della relazione investigativa (prodotta come documento 28 del fascicolo di primo grado).

Inoltre non era stata ammessa la prova testimoniale, richiesta nel primo grado e reiterata in appello, per la conferma da parte dei testi C.F. ed A.S. delle dichiarazioni rilasciate – (prodotte in primo grado come documenti 25 e 26) – sulle proposte di vendita del caffè FILICORI ZECCHINI ricevute dall’agente C..

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta- ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle dichiarazioni dei testi, nel contenuto dei documenti e nella mancata ammissione dei mezzi istruttori, come riportati nel primo motivo.

– 4″ e 5″ motivo: agente G..

4. Con il quarto motivo si denunzia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 – nullità della sentenza e/o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c..

Con il motivo la società SEGAFREDO lamenta l’omesso esame della testimonianza resa, alla udienza del 29 marzo 2007, dal teste R.F., il quale aveva confermato i capitoli di prova articolati in ricorso (sub numeri 3 e 4) sul fatto che dieci clienti facenti parte della zona di competenza dell’ex-agente G. dopo il luglio 2003 erano passati ad acquistare il caffè FILICORI ZECCHINI trattando il passaggio con il G. ed aveva dichiarato di vedere spesso il G. consegnare il caffè al cliente R.E., già servito dalla SEGAFREDO.

Lamenta, inoltre, la mancata assunzione della testimonianza di S.G., titolare del ristorante (OMISSIS), già cliente della SEGAFREDO, a conferma del documento prodotto in primo grado (documento 17) in cui ella dichiarava di interrompere i rapporti con la SEGAFREDO per avere scelto di fornirsi di caffè presso la società FILICORI e ZECCHINI, su indicazione del G..

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 – omesso esame circa un fatto decisivo del giudizio ed oggetto di discussione tra le parti, consistente nelle dichiarazioni dei testi, nel contenuto dei documenti e nella mancata ammissione dei mezzi istruttori, come riportati nel quarto motivo.

I motivi sono inammissibili.

Preliminarmente i vizi denunziati devono essere correttamente qualificati come vizi della motivazione, deducibili in questa sede unicamente ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (motivi secondo e quinto) piuttosto che come violazione di legge in relazione all’art. 115 c.p.c. (motivi primo e quarto).

La violazione dell’art. 115 c.p.c. viene in rilievo (ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4) solo in caso di inosservanza delle regole di formazione della prova ovvero quando il giudice utilizzi come base del suo convincimento prove non acquisite in atti.

L’esame e la valutazione delle prove acquisite al processo attiene, invece, al potere discrezionale del giudice del merito di ricostruire il fatto materiale ed, a tal fine, di scegliere tra le varie risultanze probatorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione.

Tale potere è censurabile in sede di legittimità soltanto sub specie di vizio di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Nella fattispecie trova applicazione ratione temporis (ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3) il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in quanto la sentenza impugnata è stata pubblicata in data successiva all’11 settembre 2012, sicchè il vizio della motivazione è deducibile soltanto in termini di “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”.

Il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5 introduce nell’ordinamento un vizio specifico che concerne l’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia).

L’omesso esame di elementi istruttori, in quanto tale, non integra invece l’omesso esame circa un fatto decisivo, previsto dalla norma, quando il fatto storico rappresentato sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè questi non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie astrattamente rilevanti.

Nella fattispecie di causa il vizio denunziato non concerne l’omesso esame di un fatto giacchè la Corte territoriale ha preso in esame il fatto dell’avvenuta attività di promozione delle vendite del prodotto della società G.I.FI.ZI, ritenendolo non provato (con una unica eccezione per l’agente G.).

I motivi di ricorso investono l’omesso esame di elementi istruttori, che proverebbero il fatto (attività concorrenziale degli agenti) che la Corte territoriale ha escluso, vizio espunto dal nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

3. Con il terzo motivo del ricorso principale la società SEGAFREDO lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione del combinato disposto degli artt. 1453, 1455 e 1751 bis c.c. (in ricorso, per errore materiale, c.p.c.) in relazione alla valutazione di non-gravità dell’inadempimento dell’agente G. al patto di non concorrenza.

La censura investe la statuizione di irrilevanza del fatto – riferito dal teste T., cliente della SEGAFREDO – della proposta di vendita da parte dell’agente del caffè della impresa concorrente G.I.FI.ZE..

Deduce la ricorrente che a tenore dell’art. 1751 c.c. la violazione del patto di non concorrenza era determinata dal fatto stesso dello svolgimento della attività promozionale per conto della impresa concorrente nella stessa zona geografica e nei confronti dello stesso cliente oggetto del precedente mandato. La gravità dell’inadempimento era poi insita nella violazione della obbligazione principale ed esclusiva a carico dell’agente, giustificando così la risoluzione del patto, come richiesta in giudizio.

Il motivo è inammissibile.

In via preliminare si precisa che il ricorso è stato proposto in relazione alla statuizione del giudice dell’appello di rigetto della domanda di risoluzione del patto di non concorrenza (e non anche quanto alla domanda d’appello per la applicazione della clausola penale) e che la censura investe la ritenuta mancanza di gravità dell’inadempimento.

Sotto questo profilo – (che involge il tema della configurabilità di una risoluzione parziale del contratto con prestazioni distinte e frazionabili) – resta preclusivo in limine il rilievo che per pacifica giurisprudenza di questa Corte la valutazione della gravità dell’inadempimento ai fini della risoluzione di un contratto a prestazioni corrispettive ai sensi dell’art. 1455 c.c. costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito (Cass. 29 gennaio 2013, n. 2099; Cass. 28 giugno 2006, n. 14974; Cass. 9 giugno 2010, n. 13840; Cass. 19 marzo 2009, n. 666). Ai termini dell’art. 1455 c.c., infatti, la valutazione della importanza dell’inadempimento deve avere riguardo ad una verifica di fatto ovvero alla ricostruzione dell’interesse dell’altra parte.

Nel motivo non viene individuato il fatto, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, non esaminato dalla Corte di merito ai fini della ricostruzione dell’interesse della società SEGAFREDO, come richiesto dall’art. 360 c.p.c., n. 5, essendo la censura articolata in riferimento alla violazione di norme di diritto.

Resta assorbito il sesto motivo del ricorso principale, con il quale si censura la statuizione di compensazione delle spese del doppio grado di giudizio, quale mera conseguenza delle ragioni di impugnazione di cui precede.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale si censura la statuizione di rigetto della domanda riconvenzionale degli agenti per il pagamento delle provvigioni maturate per i mesi di (OMISSIS) sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 nonchè, in subordine, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione fra le parti.

I ricorrenti incidentali lamentano che la sentenza abbia ritenuto necessaria la allegazione nella domanda (riconvenzionale) degli affari conclusi da ciascuno dei due agenti e dei relativi clienti.

Deducono che erano incontestati il mancato pagamento delle provvigioni degli ultimi mesi del rapporto così come il mancato invio da parte della Segafredo degli estratti conto del venduto e che la attività svolta era stata provata attraverso la consulenza tecnica disposta nel giudizio di primo grado.

Assumono la violazione dei principi di diritto elaborati da questa Corte in ordine alla possibilità di utilizzare l’ordine di esibizione e la consulenza tecnica come fonte oggettiva di prova del credito dell’agente ove la preponente, in violazione dell’obbligo di consegnare all’agente un estratto conto delle provvigioni maturate, non abbia comunicato il buon fine degli affari da lui conclusi.

Il motivo è inammissibile.

Il motivo deduce genericamente la violazione di norme di diritto e di accordi collettivi nazionali senza indicare le norme di diritto su cui il ricorso si fonda (come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 4) nè gli accordi collettivi violati, attraverso la trascrizione del contenuto delle norme rilevanti (come richiesto dall’art. 366 c.p.c., n. 6) ed il loro successivo integrale deposito (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4).

Vengono citate in parentesi, a scopo esemplificativo, la norma dell’art. 1749 c.c., sugli obblighi del preponente e dell’art. 6 dell’AEC 26 febbraio 2002 settore Commercio – (neppure trascritto) – senza alcuna specificazione delle ragioni per le quali la sentenza sarebbe in contrasto con le suddette disposizioni.

Alla pronunzia di inammissibilità deve pervenirsi anche rispetto alla censura formulata ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5. Nel rigoroso rispetto della previsione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, secondo la vigente formulazione del vizio di motivazione, i ricorrenti incidentali avrebbero dovuto indicare il “fatto storico” il cui esame era stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risultava esistente, il “come” e il “quando” tale fatto era stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”; nessuna delle predette indicazioni si rinviene nel motivo, posto che la Corte territoriale ha fondato la pronunzia di rigetto sul difetto di allegazione della domanda introduttiva (e non sul difetto di prova) sicchè la decisività andava individuata rispetto alle allegazioni in punto di provvigioni contenute nella domanda riconvenzionale dei due agenti.

2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale si lamenta – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – violazione o falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro, in relazione alla pronunzia di rigetto della domanda degli agenti di pagamento delle provvigioni per la vendita dello zucchero. Si denunzia la violazione e falsa applicazione dell’art. 1742 c.c., per avere la Corte di merito escluso che una attività di conclusione di affari – quale è la vendita dello zucchero – dovesse essere retribuita.

Il motivo è infondato.

La violazione delle norme di diritto deve essere valutata in relazione alla ricostruzione del fatto materiale operata nella sentenza impugnata.

La Corte di merito ha affermato che lo zucchero era consegnato insieme al caffè venduto e doveva considerarsi un prodotto complementare, per il quale non vi era alcuna attività di promozione della vendita ad opera dell’agente.

Rispetto a tale affermazione di fatto, che non è stata oggetto di censura nei termini di cui al nuovo art. 360 c.p.c., n. 5, non si ravvisa alcun vizio di sussunzione (sotto il profilo della falsa applicazione dell’art. 1742 c.c.).

Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.

Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto il comma 1 quater al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13) – della sussistenza dell’obbligo di versamento da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per le impugnazioni integralmente rigettate.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso principale.

Rigetta il ricorso incidentale.

Compensa le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale e dei ricorrenti incidentali dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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