Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18857 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18857 Anno 2018
Presidente: ORICCHIO ANTONIO
Relatore: FORTUNATO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2437/2015 R.G. proposto da
Serino Bruna, rappresentata e difesa dall’Avv. Amedeo Barberio,
con domicilio eletto in Roma, Via Nicola De Cesarini, presso lo studio
dell’avv. Stefano Gennari.
— ricorrente —
contro
Serino Gennaro, rappresentato e difeso dall’avv. Giuseppe Mariani,
con domicilio in Baria alla Via Amendola n. 21.
-con troricorren te-

(e

Data pubblicazione: 16/07/2018

e
Mallardi Angela, in proprio e in nome e per conto del minore
Serino Benedetto, e Serino Antonia.
— intimati —
avverso la sentenza del tribunale di Lecce, sezione distaccata di

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28.3.2018 dal
Consigliere Giuseppe Fortunato.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 17 settembre 2004, Bruna
SERINO conveniva in giudizio Gennaro SERINO, Antonia SERINO e
Angela MALLARDI per sentirli condannare alla restituzione, in solido,
della quota dei canoni percepiti, pari a C. 80.391,46 oltre
rivalutazione e interessi, con riferimento alle proprietà cadute in
successione a seguito della morte di Antonietta MONTESANO,
oggetto di un precedente giudizio di divisione.
Si costituivano le parti convenute, contestando le avverse
pretese e proponendo domanda riconvenzionale per la resa del conto
relativo alla comunione ereditaria.
Il Tribunale di Taranto, con sentenza depositata 11 febbraio
2012, ha dichiarato inammissibile sia la domanda principale che
quella riconvenzionale.
La Corte d’appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha
respinto l’impugnazione principale con cui La Serino aveva asserito
che fosse ammissibile proporre la domanda di rendiconto dopo lo
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Taranto, n. 416/2014, depositata il 21.10.2014.

scioglimento della comunione ereditaria, nonché l’appello incidentale
proposto dagli appellati volto ad ottenere la condanna dell’appellante
alla restituzione di€. 33.692,28 / corrisposti in esecuzione
dell’ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. emessa in corso di causa.
Per la cassazione di tale pronuncia ricorre Bruna SERINO sulla

Gennaro SERINO si è costituito con controricorso.
Angela MALLARDI, in proprio e nella qualità di madre di
Benedetto SERINO, e Antonio SERINO, seppur regolarmente
intimati, non hanno svolto attività difensive.

RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa
applicazione degli artt. 713, 723, 726 c.c., 263 c.p.c., 14 disp. prel.
c.c. e 24 Cost., nonché la violazione dei canoni ermeneutici ex artt.
1362 c.c., in relazione all’art. 360, comma primo, nn. 3 e 5 c.p.c.
asserendo che erroneamente la Corte distrettuale abbia ritenuto
inammissibile la domanda di rendiconto in quanto non proposta nel
giudizio di divisione ereditaria ed una volta definite le operazioni
divisionali.

1.1. Il motivo è fondato.
La ratio dell’obbligo del rendiconto risiede nel fatto che chiunque
svolga attività nell’interesse di altri deve portare a conoscenza di
questi, secondo il principio della buona fede, gli atti posti in essere
e, in particolare, quegli atti da cui scaturiscono partite di dare e
avere.
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base di un unico motivo.

Pertanto, tra coeredi, la resa dei conti, di cui all’art. 723 c.c.,
oltre che operazione inserita nel procedimento divisorio e quindi
finalizzata a calcolare nella ripartizione dei frutti le eventuali
eccedenze attive o passive della gestione e di definire
conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, può

avvenire in qualsiasi stato di comunione, sul presupposto della
gestione di affari altrui condotta da alcuno dei partecipanti, in base
ad assunzione volontaria o ad un mandato ad amministrare (Cass.
30 dicembre 2011, n. 30552; Cass. 7 giugno 1993, n. 6358; Cass.
13 novembre 1984, n. 5720).
Ne consegue che l’azione di rendiconto può presentarsi distinta
e autonoma rispetto alla domanda di scioglimento della comunione,
ancorché l’una e l’altra abbiano dato luogo a un unico giudizio, di
modo che — tranne che per la comunanza di eventuali questioni
pregiudiziali, attinenti, ad esempio, all’individuazione dei beni caduti
in successione o all’identità delle quote dei coeredi, da risolvere

incidenter tantum o con efficacia di giudicato (art. 34 c.p.c.) — le due
domande possono essere scisse e ciascuna può essere decisa
separatamente senza reciproci condizionamenti (Cass. 30 dicembre
2011, n. 30552).
Da ciò consegue quindi che l’azione di rendiconto può essere
anche autonomamente proposta anche ove siano definite le
questioni pertinenti alla divisione ereditaria.

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anche costituire obbligo a sé stante, fondato, pari di quanto può

La sentenza impugnata, non essendosi attenuta ai suddetti
principi, è incorsa nel vizio denunciato e di conseguenza va cassata,
con rinvio della causa ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce,
anche per la regolazione delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.

impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d’appello di Lecce
anche per la regolazione delle spese del presente giudizio di
legittimità.
Così deciso in Roma, il 28.3.2018.

La Corte accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa la sentenza

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