Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18857 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 12/06/2019, dep. 12/07/2019), n.18857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. TRIA Lucia – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – rel. Consigliere –

Dott. SCOTTI Umberto Luigi Cesare Giuseppe – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17646/2018 proposto da:

T.G., elettivamente domiciliato in Roma Piazza Mazzini 8,

presso lo studio dell’avvocato Cecchini Cristina Laura che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato Feroci Consuelo;

– ricorrente –

contro

Commissione Territoriale Riconoscimento Protezione Internazionale Di

Ancona, Ministero Dell’interno (OMISSIS);

– intimato –

Ministero Dell’interno (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12 Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositata il 04/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

12/06/2019 da Dr. SAMBITO MARIA GIOVANNA C.;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr.

MATERA MARCELLO.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con decreto del 4.5.2018, il Tribunale di Ancona ha rigettato la domanda di riconoscimento della protezione internazionale proposta da T.G., cittadino albanese. Il Tribunale, per quanto d’interesse, ha ritenuto non sussistere i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non avendo il richiedente esposto di esser affiliato a partiti politici o ad associazioni per diritti civili, e non costituendo i fatti da lui riferiti atti persecutori diretti e personali, ma essendo piuttosto confinati nei limiti di una vicenda privata e di giustizia comune. Ha escluso, inoltre, che nel Paese di origine sussista alcun tipo di emergenza non ravvisando, infine, specifiche vulnerabilità, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria.

T.G. propone ricorso per cassazione per due motivi, resistiti con controricorso dal Ministero dell’Interno.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo denuncia violazione o falsa interpretazione della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con L. n. 722 del 1954, della Direttiva 2004/83/CE, attuata con D.Lgs. n. 251 del 2007, e, in particolare, degli artt. 2, 7, 8 e 14 dello stesso decreto. Il ricorrente osserva, anzitutto, che i motivi di persecuzione da porre a fondamento della domanda di protezione internazionale possano essere anche di natura privata, ed aggiunge che se fosse costretto a tornare nel proprio Paese “sarebbe esposto a sicuri attacchi da parte dei propri persecutori”. Il ricorrente aggiunge che il giudizio di inattendibilità formulato, dalla Commissione territoriale, è stato recepito in modo superficiale dal Tribunale, il quale, disponendo di un potere officioso in materia, avrebbe dovuto procedere direttamente al suo interrogatorio.

2. Il motivo presenta profili d’inammissibilità e d’infondatezza. Il Tribunale, a differenza da quanto mostra di ritenere il ricorrente, non ha reputato credibile il racconto da lui narrato, avendo osservato che l’assunto secondo cui egli, per sfuggire ai creditori del proprio Paese, sarebbe giunto in Italia nel 2009 viene smentito dalle risultanze del casellario giudiziale, da cui risulta la commissione di reati nel territorio nazionale negli anni 2000 e 2001. Il Tribunale ha piuttosto ritenuto, che, “anche laddove credibili”, le vicende avrebbero avuto rilevanza esclusivamente economica e privata.

3. Sulla scorta di tale accertamento di fatto, qui non ulteriormente apprezzabile, la censura in diritto va, quindi, respinta. Questa Corte (Cass. n. 9043 del 2019) ha, infatti, condivisibilmente affermato che: “Le liti tra privati per ragioni proprietarie o familiari non possono essere addotte come causa di persecuzione o danno grave, nell’accezione offerta dal D.Lgs. n. 251 del 2007, trattandosi di “vicende private” estranee al sistema della protezione internazionale, non rientrando nè nelle forme dello “status” di rifugiato, (art. 2, lett. e), nè nei casi di protezione sussidiaria, (art. 2, lett. g), atteso che i c.d. soggetti non statuali possono considerarsi responsabili della persecuzione o del danno grave ove lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possano o non vogliano fornire protezione contro persecuzioni o danni gravi ma con riferimento ad atti persecutori o danno grave non imputabili ai medesimi soggetti non statuali ma da ricondurre allo Stato o alle organizzazioni collettive di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5, lett. b)”.

4. Il ricorrente, che lamenta di non esser stato sentito dal Tribunale, non spiega, poi, quali ulteriori ragioni, rilevanti ai fini della protezione richiesta, avrebbe potuto in quella sede esporre al fine di corroborare la sua domanda, tenuto conto che, a prescindere dalla credibilità soggettiva, i motivi addotti, e ciò è troncante, esulano dal perimetro delle situazioni meritevoli di protezione.

5. Il secondo mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Il ricorrente rileva che il permesso di soggiorno per motivi umanitari avrebbe dovuto essergli riconosciuto in considerazione di più motivi: il grado di integrazione raggiunto, l’ottima conoscenza della lingua italiana, l’essere esso istante in possesso di un contratto di lavoro.

6. Il motivo è inammissibile. Il Tribunale ha del tutto escluso, in base a più fonti e con giudizio correttamente riferito all’attualità, che sussistano specifiche criticità in Albania, laddove l’apprezzamento in termini di situazioni di vulnerabilità degli elementi evidenziati in seno al motivo (integrazione, lavoro, padronanza della lingua) non può esser svolto in questa sede di legittimità.

7. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che si liquidano in complessivi Euro 2.100,00, oltre a spese prenotate a debito; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA