Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18857 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 16/10/2019, dep. 11/09/2020), n.18857

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 20825/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle dogane, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale

dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

Bresaole Pini Srl, rappresentata e difesa dall’Avv. Canepa Enrico,

con domicilio eletto presso l’Avv. Aureli Beatrice in Roma via Romeo

Romei, n. 27, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrentee ricorrente incidentale condizionato –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Liguria n. 71/01/10, depositata il 9 luglio 2010.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 ottobre

2019 dal Consigliere Tinarelli Giuseppe Fuochi.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

Bresaole Pini Srl impugnava l’avviso di irrogazione di sanzioni emesso dall’Agenzia delle dogane in relazione all’importazione indiretta di carni originarie del Sudamerica mediante vendite successive sull’assunto che il prezzo di prima vendita, applicato ai fini daziari, non aveva tenuto conto delle fatture di conguaglio del prezzo medesimo tra la contribuente e il fornitore, la M.E. Spa, in posizione estera.

La contribuente rilevava, in particolare, che le fatture emesse erano sì il corrispettivo complessivamente pattuito con la M.E. Spa ma che ciò era irrilevante poichè il valore indicato era corrispondente al prezzo della precedente vendita, legittimamente scelto ex art. 147 DAC, in base al principio del first sale price, che riporta il valore in dogana al prezzo dovuto dal venditore grossista al fornitore extracomunitario, trattandosi di vendita finalizzata all’esportazione verso il territorio italiano di carni macellate e tracciabili secondo i tassativi protocolli comunitari.

L’impugnazione era accolta dalla CTP di Genova. La sentenza era confermata dal giudice d’appello.

L’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione con quattro motivi. Resiste la contribuente con controricorso, proponendo altresì ricorso incidentale condizionato con un motivo.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

1. Il primo motivo denuncia violazione ed errata applicazione degli artt. 29 CDC e 147 DAC.

Il secondo motivo nuovamente violazione degli artt. 29 CDC e 147 DAC, nonchè degli artt. 62 e 65 CDC e artt. 181-181 bis DAC.

Il terzo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 8, per aver la CTR comunque ritenuto sussistere obbiettive condizioni di incertezza normativa.

Il quarto motivo, infine, denuncia insufficiente motivazione su punti controversi e decisivi.

2. L’unico motivo del ricorso incidentale condizionato denuncia il mancato riconoscimento della buona fede dell’importatore.

3. All’esame dei motivi di ricorso (e, a maggior ragione, del ricorso incidentale), è pregiudiziale il rilievo in ordine agli effetti derivanti dalla sentenza della Cassazione n. 5193 del 1 marzo 2013, di valore assorbente su tutti i motivi.

3.1. Come emerge dalla stessa decisione impugnata, il presente giudizio ha ad oggetto l’avviso di irrogazione di sanzioni per il 2003 relative a 18 bollette di importazione, i cui corrispondenti avvisi di accertamento sono stati annullati dalla CTR della Liguria con la sentenza n. 14/01/09.

Avverso detta sentenza, l’Agenzia delle dogane ha proposto ricorso per cassazione, che è stato definito con la citata sentenza n. 5193/2013, che ha, con ampia motivazione di merito, rigettato il ricorso, da cui la definitiva infondatezza della pretesa doganale.

3.2. Ne deriva che, per l’efficacia riflessa del giudicato esterno così formatosi, sono definitivamente caducate anche le sanzioni conseguenti all’asserita violazione, essendo venuto meno lo stesso presupposto logico e fattuale per la loro irrogazione.

3. Il ricorso va pertanto rigettato, mentre il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Le spese, attesa la peculiarità della questione di merito e l’assenza di precedenti di legittimità anteriori al ricorso per cassazione, vanno compensate.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 16 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA