Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18856 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. DE RENZIS Alessandro – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – rel. Consigliere –

Dott. ZAPPIA Pietro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 30922/2006 proposto da:

CO.RI.LINE A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BELLINI 14, presso lo studio

dell’avvocato PERNA Domenico, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato NOTARO ENZO, giusta mandato a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZALE

CLODIO 14, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO Massimo, che lo

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 650/2006 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 08/03/2006 r.g.n. 2340/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. GIANFRANCO BANDINI;

udito l’Avvocato BRUNO MANTOVANI per delega MASSIMO DI CELMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 31.1 – 8.3.2006 la Corte d’Appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia di prime cure (che aveva accolto per quanto ritenuto di ragione la domanda svolta da C.M. nei confronti della Co.Ri.Line srl e diretta al riconoscimento dell’effettiva durata del rapporto lavorativo intercorso fra le parti e alla condanna della datrice di lavoro al pagamento delle maggiori retribuzioni dovute), ritenne, per quanto qui ancora specificamente rileva, che:

– sulla base delle richiamate deposizioni testimoniali doveva ritenersi che il rapporto lavorativo fosse cominciato all’inizio dell’anno 1981;

– la mancata indicazione nel ricorso introduttivo dell’ubicazione del negozio ove, in un primo tempo, era stata espletata l’attività lavorativa (peraltro specificata dal lavoratore nel corso dell’interrogatorio libero in prime cure), costituiva una mera imprecisione nella narrazione della storia lavorativa dell’attore, dovendo quindi escludersi la fondatezza della relativa eccezione di novità dell’allegazione svolta al riguardo dalla parte datoriale;

– sempre in base alle emergenze istruttorie doveva escludersi che il rapporto si fosse svolto in via continuativa, restando la sua durata limitata a due periodi (dal 1991 al 1993 e dal giugno all’ottobre 1998, quest’ultimo essendo stato già accertato, senza essere oggetto di censura, nella sentenza di prime cure);

– le differenze retributive spettanti dovevano essere liquidate facendo applicazione dei principi di cui all’art. 36 Cost., ed avuto riguardo agli analitici conteggi prodotti, escludendo le voci puramente contrattuali e, per difetto probatorio, quanto richiesto a titolo di lavoro straordinario e di ferie non godute;

per conseguenza condannò la Società al pagamento della maggior somma dovuta al lavoratore per il periodo 1.1.1991 – 31.12.1993.

Avverso tale sentenza la Co.Ri.Line srl ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi.

L’intimato C.M. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (art. 2697 c.c.; artt. 185, 244, 345 e 416 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte Territoriale non avesse riconosciuto la novità – e conseguente inammissibilità – della deduzione del C., resa solo in grado d’appello, circa il luogo in cui si sarebbe svolta la prima parte della sua vicenda lavorativa (in particolare presso un negozio ubicato in luogo diverso da quello specificato nel ricorso introduttivo), con conseguente violazione del diritto di essa ricorrente a svolgere compiutamente la propria difesa; lamenta inoltre l’erronea valutazione delle emergenze istruttorie, orali e documentali, da parte della Corte Territoriale.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia violazione di legge (L. n. 967 del 1977, artt. 1 e 3; art. 37 Cost.; artt. 2099, 2103 e 2697 c.c.; artt. 115 e 116 c.p.c.), nonchè vizio di motivazione, dolendosi che la Corte territoriale abbia:

– riconosciuto l’inizio del rapporto quando il lavoratore non aveva ancora raggiunto il quindicesimo anno di età;

– riconosciuto al lavoratore minorenne la stesa retribuzione spettante al maggiorenne;

ritenuta l’effettuazione di mansioni impossibili per la giovane età del lavoratore;

– applicato un CCNL in difetto di appartenenza alle associazioni stipulanti.

2. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dal cui orientamento il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, nel nuovo rito del lavoro, per aversi nullità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per mancata determinazione dell’oggetto della domanda o per mancata esposizione degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto su cui si fonda la domanda stessa, non è sufficiente l’omessa indicazione dei corrispondenti elementi in modo formale, ma è necessario che ne sia impossibile l’individuazione attraverso l’esame complessivo dell’atto, effettuabile, anche d’ufficio e in grado di appello, con apprezzamento del giudice del merito censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione (cfr, ex plurimis, Cass., SU, n. 6140/1993; Cass., nn. 16855/2003).

Nel caso di specie la Corte territoriale, con motivazione congrua e immune da vizi logici, ha riconosciuto l’avvenuta prospettazione nel ricorso introduttivo dell’oggetto sostanziale e dei termini della controversia (dal che discende l’insussistenza della dedotta violazione del diritto di difesa della parte convenuta) e la coerenza con tale prospettazione delle acquisizioni probatorie valorizzate ai fini del decidere, logicamente derivandone che l’omessa indicazione della sede iniziale della Società, presso cui il C. aveva erogato le proprie prestazioni, costituiva soltanto una mera imprecisione nella narrazione della sua storia lavorativa, con conseguente infondatezza della relativa eccezione di novità (ed inammissibilità) della domanda.

La doglianza inerente alla erroneità dell’apprezzamento delle risultanze istruttorie (anche a prescindere dai pur sussistenti profili di inammissibilità per violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) non può trovare accoglimento, siccome risolventesi nella richiesta di una rilettura delle emergenze probatorie, non consentita nel giudizio di legittimità, essendo estranea all’ambito del controllo logico formale della congruità della motivazione adottata, nella specie lineare, coerente con i dati acquisiti e scevra da vizi logici.

Il motivo all’esame, nei diversi profili in cui si articola, va quindi disatteso.

3. Parimenti infondato si appalesa il secondo motivo.

L’intervenuta violazione della L. 17 ottobre 1967, n. 977 (Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti) e, in particolare, della norma imperativa di cui all’art. 3, comma 1, come sostituito dal D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 345, art. 5, comma 1 (secondo cui “L’età minima per l’ammissione al lavoro è fissata al momento in cui il minore ha concluso il periodo di istruzione obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai 15 anni compiuti”), non fa infatti venir meno il diritto alla retribuzione per l’attività lavorativa effettivamente prestata dal soggetto tutelato, in applicazione del generale principio di cui all’art. 2126 c.c., comma 2.

L’art. 37 Cost., comma 3, che sancisce il diritto del lavoratore minorenne alla parità di retribuzione a parità di lavoro, rispetto agli altri lavoratori, e che opera con riferimento all’intero trattamento retribuivo, implica che la maggiore inesperienza dei più giovani e l’opportunità di favorire l’occupazione possono giustificare una più bassa retribuzione, rispetto ai lavoratori maggiorenni, solo se a loro vengano affidate diverse e meno impegnative mansioni, ma escludono l’obbligo di identico trattamento a parità di condizioni (cfr, ex plurimis, ancorchè con riferimento a soggetti di età compresi fra il diciottesimo e il ventunesimo anno di età, Cass., nn. 12988/92; 23898/2004); la ricorrente ha dedotto al riguardo che, per la giovanissima età, il C. non avrebbe potuto espletare le mansioni indicate in ricorso, ma si tratta all’evidenza di censura inammissibile in questa sede di legittimità, siccome implicante valutazioni di mero fatto.

La Corte territoriale – che peraltro, richiamando l’art. 36 Cost., mostra di avere fatto riferimento solo parametrico alla contrattazione collettiva di settore – ha inoltre rilevato che “l’indimostrata inapplicabilità in via diretta della contrattazione collettiva di settore ed all’inquadramento nel quinto livello, così come del resto sancito dal primo giudice”, costituiva statuizione non oggetto di specifica impugnazione e la ricorrente, al riguardo, si limita a denunciare l’erroneità di tale affermazione, senza però svolgere argomentazioni atte a confutarne la fondatezza e, in particolare, a dimostrare come e in che termini, contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata, la ridetta statuizione del Giudice di primo grado sarebbe stata oggetto di specifica censura in grado d’appello.

4. In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese, liquidate come in dispositivo e da distrarsi a favore del difensore dichiaratosi antistatario avv. Massimo Di Celmo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere le spese, da distrarsi a favore del difensore avv. Massimo Di Celmo e che liquida in Euro 13,00, oltre ad Euro 3.000,00 (tremila) per onorari, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

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