Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18856 del 26/09/2016


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Cassazione civile sez. lav., 26/09/2016, (ud. 17/05/2016, dep. 26/09/2016), n.18856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22380-2013 proposto da:

T.I. S.P.A., C.F. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

L.G. FARAVELLI 22, presso lo studio dell’avvocato ARTURO MARESCA,

che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROBERTO ROMEI,

FRANCO RAIMONDO BOCCIA, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

M.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DELLE MILIZIE 34, presso lo studio dell’avvocato MARCO GUSTAVO

PETROCELLI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

GRAZIA CUMANI, CHIARA TORINO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 294/2013 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 12/04/2013 R.G.N. 588/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito l’Avvocato GIANNI’ GAETANO per delega orale Avvocato MARESCA

ARTURO;

udito l’Avvocato PETROCELLI MARCO GUSTAVO;

udito l’Avvocato TORINO CHIARA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MASTROBERARDINO Paola, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso in data 4.1.2010 al Tribunale di Bologna la società T.I. spa ha chiesto accertarsi la legittimità del licenziamento intimato per giusta causa nei confronti dei dipendenti M.M. e T.T. per traffico illecito di rifiuti di rame, iniziando il giudizio di merito all’esito dell’accoglimento da parte dello stesso Tribunale, con ordinanza collegiale in sede di reclamo, del ricorso d’urgenza proposto dai lavoratori avverso il licenziamento.

Il Tribunale di Bologna con sentenza del 7.2.2011 rigettava la domanda.

La Corte d’appello di Bologna – con sentenza del 28.2-12.4.2013 (nr. 294/13) – dichiarata la cessazione della materia del contendere relativamente alla posizione di T.T., rigettava l’appello proposto da T.I. spa nei confronti di M.M..

La Corte di merito premetteva che dal tenore della lettera di contestazione risultava che al M. venivano contestati i seguenti fatti:

– di avere sottratto – o consentito che venisse sottratto – dalla centrale (OMISSIS), presso la quale egli era preposto nel periodo (OMISSIS) al cantiere appaltato alla ditta PBM impianti, il cavo di alimentazione “PDR ITAPAC”, con sostituzione di un cavo di sezione inferiore (con rischio alla funzionalità e sicurezza dell’impianto) senza che fosse rinvenuto il cavo indebitamente sostituito, per kg. 272 di rame;

– la mancata presenza in cantiere del materiale di recupero delle lavorazioni eseguite, destinato allo smaltimento, pari a kg. 444 di rame.

Il ruolo attivo, in concorso con altre persone, nella vendita di kg. 738 di rame, quantitativo corrispondente a quello mancante, alla ditta di recupero di rifiuti metallici “Fratelli Ferriani srl”, come dalla ricevuta di acquisto, intestata ad un dipendente della PBM impianti, sig. L.I..

La circostanza che egli aveva operato anche presso altre centrali TELECOM di Bologna dove erano in atto lavori di adeguamento tecnico appaltati alla PBM Impianti e si erano parimenti verificati ammanchi di materiali destinati allo smaltimento.

Riteneva che i predetti addebiti non erano stati provati.

Il M. aveva contestato di essere preposto a tutti i suddetti cantieri ed aveva prodotto un documento di provenienza TELECOM – la cd. Mappa – con la attribuzione delle centrali e precisato che la centrale di (OMISSIS) era di competenza esclusiva del sig. T.; aveva altresì prodotto la lettera di giustificazioni resa dal T., una dichiarazione (documento 15) e documenti provenienti da TELECOM e non contestati.

Il capitolo di prova articolato da Telecom per dimostrare che tanto il T. che il M. sovrintendevano al cantiere di (OMISSIS) non era ammissibile e rilevante, per la sua genericità e perchè in contrasto con i documenti. Non era idonea alla prova l’accertata presenza del M. presso la centrale di (OMISSIS) anche perchè si trattava di presenza in due soli giorni, per meno di un’ora.

Quanto agli altri cantieri, neppure dalla contestazione risultava la qualità di responsabile del M. nè i capitoli di prova afferivano a tale circostanza; priva di rilevanza era invece la mera presenza sul cantiere.

L’ultima circostanza contestata al M. era la firma, quale venditore, di dieci ricevute di acquisto del materiale metallico rilasciate nel periodo (OMISSIS) dalla ditta acquirente “Fratelli Ferriani srl”.

Al riguardo il M. si era difeso affermando che le operazioni gli erano state richieste dal diretto superiore – dott. B. -come accadeva già dall’anno (OMISSIS) e di avere sempre consegnato il ricavato delle vendite al dott. B., che diceva di gestire con quel denaro il fondo spese del reparto.

Tali ordini non erano stati contestati da TELECOM ed erano stati, anzi, oggetto di addebito disciplinare al B..

Non sussisteva, contrariamente a quanto dedotto da TELECOM spa nell’atto di appello, una palese illegittimità dell’ordine, tale da dovere indurre il dipendente a non adempiervi; vi era invece la buona fede del M. o comunque – quanto meno – un difetto di proporzionalità della sanzione disciplinare.

Per la Cassazione della sentenza ricorre T.I. spa, articolando due motivi, illustrati con memoria.

Resiste con controricorso M.M..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo T.I. denunzia – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – violazione degli artt. 244 e 421 c.p.c..

La censura investe la mancata ammissione della prova per testi in ordine al capitolo 16 del ricorso introduttivo, tendente a dimostrare che il T. ed il M. erano addetti al cantiere di (OMISSIS) nel periodo (OMISSIS) con incarico, tra l’altro, di sovrintendere al rispetto della esecuzione dei lavori da parte della ditta PBM IMPIANTI ed al corretto smaltimento dei materiali ferrosi.

La Corte aveva ritenuto la genericità del capitolo di prova, che era invece specifico, in quanto i compiti che la società intendeva provare erano chiaramente esposti così come il periodo di tempo ed il luogo. La affermazione che non fossero indicati i compiti specificamente assegnati ai lavoratori era contraddetta dalla formulazione del capitolo di prova mentre la considerazione che non venisse individuata la divisione dei compiti tra il M. ed il T. non era appropriata, essendo affidati gli stessi compiti ad entrambi.

Nè era decisivo il contrasto con i documenti prodotti dal lavoratore – da cui sarebbe emersa la mancata preposizione del M. alla centrale di (OMISSIS) – giacche il rilievo ineriva alla valutazione della prova, una volta assunta e non impediva la sua ammissione.

Eventuali incertezze avrebbero dovuto dare luogo all’esercizio dei poteri istruttori d’ufficio del giudice.

2. Con il secondo motivo la ricorrente denunzia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 2106 e 2119 c.c..

La censura è relativa alla ritenuta esimente dell’adempimento dell’ordine di un superiore.

Deduce la società ricorrente che il M. ben poteva essere consapevole della illegittimità dell’ordine in ragione della ingente quantità di materiali ferrosi prelevata dai cantieri TELECOM e venduta alla ditta “Fratelli Ferriani” senza alcuna contabilizzazione, pari, nel solo anno 2008, ad oltre una tonnellata.

La condotta del lavoratore – se in ipotesi inconsapevole – sarebbe stata comunque espressione di negligenza grave, tale da pregiudicare la fiducia della azienda.

Il primo motivo del ricorso è fondato e merita accoglimento.

Giova in proposito precisare, in ordine alla qualificazione del vizio dedotto ed ai conseguenti limiti del sindacato di questa Corte che:

– la omessa pronunzia sulle istanze istruttorie costituisce un vizio della motivazione, denunziabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 (Cass civ SU nr. 15982/2001; sez. lav. 6715/2013; sez. 3 19 gennaio 2010 n. 709);

la mancata ammissione del mezzo istruttorio per difetto di rilevanza parimenti costituisce un giudizio di fatto, inerendo ai fatti materiali da provare in causa, sindacabile davanti a questa Corte nei limiti dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

– il giudizio espresso sulla ammissibilità del mezzo istruttorio costituisce, invece, un giudizio di diritto, in quanto deriva dalla applicazione delle norme che astrattamente disciplinano l’ingresso nel processo dei mezzi di prova ed è censurabile ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3. Con l’ulteriore precisazione per cui la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte sicchè il vizio è rilevante nei soli casi in cui l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato per la parte una lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione di merito (Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2014 n. 6330).

Nella fattispecie di causa la Corte di merito ha espresso un giudizio di inammissibilità della prova, per quanto risulta delle ragioni della mancata ammissione del mezzo istruttorio (apparendo solo formale il richiamo alla sua rilevanza), sicchè la censura è stata correttamente proposta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3.

Si legge nella sentenza impugnata: “La difesa di Telecom ha articolato un capitolo di prova (v. capitolo 16) deducendo che sia il M. che il T., nel periodo (OMISSIS) erano addetti al cantiere di (OMISSIS) con…, tra l’altro, di sovrintendere al rispetto della esecuzione dei lavori della ditta PBM impianti nonchè alla fase di controllo di corretto smaltimento dei materiali ferrosi.

Ma tale mezzo di prova non appare ammissibile e rilevante sia per la sua sostanziale genericità (non essendo meglio descritti i compiti specificamente assegnati sia al T. che al M. e non essendo dato capire se tali – generici – compiti fossero stati attribuiti congiuntamente ad entrambi o fossero stati in qualche modo divisi tra i due) sia perchè tale (generica deduzione) si pone in contrasto con la documentazione sopra ricordata”.

La affermazione della Corte di merito si espone al vizio denunziato; le circostanze di fatto da provare erano infatti precisamente esposte ovvero la attribuzione (anche) al M. del compito di sovrintendere alla fase di controllo dello smaltimento dei rifiuti ferrosi presso il cantiere di (OMISSIS) nel periodo dall'(OMISSIS); non si ravvede poi alcuna genericità sotto il profilo di una pretesa distribuzione di compiti tra il M. ed il T., avendo la società allegato, per quanto risulta dalla stessa sentenza, che il T. ed il M. erano stati investiti congiuntamente (e non ciascuno per una parte) dei suddetti compiti di responsabilità.

In ordine, poi, all’assunto contrasto con le emergenze documentali la Corte rileva che la contrarietà al contenuto di un documento costituisce limite alla ammissibilità della prova per testi soltanto per i contratti – ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 2722 e 2724 c.c. – ovvero quando sia dedotto, come fonte di obblighi, direttamente e specificamente il contratto e la parte chieda in giudizio l’accertamento o l’adempimento del suo credito; tali limiti non valgono invece per i meri fatti storici – sia pure connessi con il contratto – quale è nella fattispecie di causa l’affidamento dell’incarico di responsabilità oggetto del capitolo di prova (cfr. Cassazione civile, sez. 1, 15/07/2009, n. 16538).

L’eventuale contrasto con i documenti avrebbe dovuto essere apprezzato soltanto sotto il profilo della valutazione della prova, non costituendo, invece, un ostacolo alla sua ammissione.

Sussiste altresì la decisività del vizio processuale.

Per effetto della mancata ammissione del capitolo di prova la Corte ha omesso l’esame di un fatto determinante ai fini del giudizio, tanto sotto il profilo dell’addebito relativo al mancato esercizio delle mansioni di vigilanza tanto in relazione all’addebito di avere firmato, quale venditore, le fatture di acquisto del materiale ferroso da parte della ditta “Fratelli Ferriani”.

Resta assorbito il secondo motivo di ricorso.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte d’appello di Bologna in diversa composizione, affinchè provvedeva a rinnovare il giudizio emendandolo del vizio rilevato.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo assorbito il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia anche per le spese alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2016

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