Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18856 del 16/07/2018


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Civile Ord. Sez. 2 Num. 18856 Anno 2018
Presidente: MATERA LINA
Relatore: DONGIACOMO GIUSEPPE

ORDINANZA
sul ricorso 20031-2014 proposto da:
WORLD EVENT S.R.L. elettivamente domiciliata in Roma, via
dei Prati Fiscali 158, presso lo studio dell’Avvocato FABIO
PINCI, che la rappresenta e difende per procura speciale in
calce al ricorso;
– ricorrente contro
MEDIALAB S.R.L.
– intimata avverso la sentenza 1552/2013 della CORTE D’APPELLO di
TORINO, depositata 11 13/7/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio
non partecipata del 23/3/2018 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE
DONGIACOMO;
FATTI DI CAUSA
Il tribunale di Torino, con decreto del 7/1/2008, ha
ingiunto alla s.r.l. Medialab il pagamento, in favore della s.r.l.
World Event, della somma di C 3.360,00 (pari ad C. 2.800,00,

‘911-

Data pubblicazione: 16/07/2018

oltre IVA), a saldo delle attività prestate in suo favore come da
consuntivo del 31/10/2006, oltre interessi e spese.
La s.r.l. Medialab, con citazione notificata il 13/3/2008, ha
proposto opposizione al decreto deducendo che la somma non
era dovuta poiché l’accordo con la controparte prevedeva che,

s.p.a. Condè Nest, dovessero essere rimborsate solo le spese
vive sicché, non essendo stato approvato il predetto progetto,
le parti si erano accordate quantificando in C. 6.000,00,
regolarmente pagate, le spese sostenute da controparte per la
realizzazione dei prototipi.
La società convenuta ha contestato l’opposizione,
affermando che, per la realizzazione del prototipo, aveva
sostenuto un costo complessivo di C. 9.600-9.800, oltre IVA, e
che si era accollata parte dei costi, inviando, con lettera del
31/10/2006, il costo a consuntivo, per un totale di C. 7.800,00,
oltre IVA, e che a tale comunicazione non era seguita alcuna
contestazione da parte dell’attrice, che aveva versato una
prima rata di C. 5.000,00, oltre IVA, restando, così, in debito
per la somma residua portata dal decreto ingiuntivo.
Il tribunale, con sentenza del 13/1/2010, ha respinto
l’opposizione ed ha confermato il decreto, rilevando, in
particolare, che il consuntivo del 31/10/2006, per C. 7.800,00,
oltre IVA, non era mai stato contestato dall’attrice prima del
giudizio, e che gli importi richiesti dalla convenuta costituivano,
come risultava dai documenti e dalle prove testimoniali, tutti
spese e costi, non essendo emersa alcuna prova del presunto
accordo che prevedesse il rimborso solo della somma di C.
6.000,00.
La s.r.l. Medialab ha proposto appello, deducendo che il
tribunale aveva erroneamente valutato le risultanze istruttorie,
essendo stato dimostrato che, in caso di mancata accettazione
Ric. 2014 n. 20031 Sez. 2 CC 23 marzo 2018

in caso di mancata approvazione del progetto da parte della

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del progetto, sarebbe stato rimborsato solo il costo sostenuto
dalla convenuta, così come dalle altre società che avevano
collaborato, a titolo di spesa, per la realizzazione dei prototipi,
e che la fattura n. 36/06, di C. 6.000,00, era stata pagata a
saldo, a definizione di ogni rapporto, in forza di un accordo

testimoni, e rilevando, infine, che non vi fosse alcuna prova del
quantum richiesto.
La società appellata si è costituita in giudizio, chiedendo il
rigetto dell’appello e la conferma della sentenza.
La corte d’appello di Torino, con sentenza del 13/7/2013,
ha accolto l’appello ed, in riforma della sentenza appellata, ha
revocato il decreto ingiuntivo opposto.
La corte, in particolare, dopo aver premesso la mancanza
di un contratto scritto da quale desumere i rispettivi obblighi
delle parti, ha rilevato che la produzione di un consuntivo da
parte della società appellata non potesse ritenersi sufficiente a
dimostrare l’esistenza del credito, al pari della fattura, che è
titolo idoneo per l’emissione del decreto ingiuntivo in favore di
chi l’ha emessa ma, in caso di opposizione, la stessa non
costituisce prova del credito, che dovrà essere dimostrato
dall’opposto con gli ordinari mezzi di prova. Nella specie, ha
osservato la corte, “la parte appellata, in difetto di una prova
scritta del preteso accordo avente ad oggetto il pagamento
dell’ulteriore importo di euro 2.800,00 oltre IVA, avrebbe
dovuto dimostrare non soltanto che era intercorso un accordo
che prevedeva il rimborso dei costi indicati nella fattura di euro
2.800,00, di cui al ricorso per decreto ingiuntivo, ma anche di
aver effettivamente sostenuto detti costi”:

solo che,

“non

avendo la parte appellata fornito alcuna prova in proposito,
l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla Medialab srl
va accolta”.
Ric. 2014 n. 20031 Sez. 2-CC 23 marzo 2018

intervenuto con tutti i collaboratori, così come confermato dai

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La s.r.l. World Event, con ricorso spedito per la notifica il
7/8/2014, ha chiesto, per due motivi, la cassazione della
sentenza della corte d’appello, dichiaratamente non notificata.
La s.r.l. Media lab è rimasta intimata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente, dopo aver

premesso che la Medialab aveva espressamente riconosciuto sin
dall’atto di opposizione al decreto ingiuntivo di dover
corrispondere alla World Event l’importo pari ai costi sostenuti
per la realizzazione dei prototipi, ha lamentato l’omesso esame
circa un fatto decisivo per il giudizio e l’omesso esame di
documenti nonché l’omessa, insufficiente e contraddittoria
motivazione su un punto decisivo della controversia, ai sensi
dell’art. 360 n. 5 c.p.c., censurando la sentenza impugnata per
avere la corte d’appello completamente omesso di valutare le
prove offerte dalla società opposta per dimostrare con
precisione non solo la compiuta realizzazione dell’opera
commissionata ma anche la quantificazione delle spese
sostenute per la realizzazione del progetto, come le fatture
relative ai costi sostenuti per consulenze esterne, forniture di
beni, spese di viaggio, ecc., prendendo in considerazione solo i
documenti prodotti unitamente al decreto ingiuntivo, e cioè il
consuntivo dei costi dal 31/10/2006 e la fattura emessa a saldo
dalla World Event.
2.

Con il secondo motivo, la ricorrente, lamentando la

violazione e la falsa applicazione delle norme di cui agli artt.
115 e 645 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata per avere
la corte d’appello escluso l’assolvimento, da parte della opposta,
dell’onere probatorio senza prendere in considerazione tutti i
documenti e le dichiarazioni dei testimoni escussi, in tal modo
omettendo di decidere la causa sulla base delle prove proposte
dalle parti.
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1.

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3.

Il ricorso è inammissibile. Il ricorso per cassazione,

infatti, non risulta notificato alla resistente. La notifica a mezzo
del servizio postale – anche nel caso, come quello di specie, in
cui sia stata eseguita ai sensi della I. n. 53 del 1994 (artt. 1 e 3,
comma 3) – non si esaurisce, in effetti, con la spedizione

destinatario e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149
c.p.c. è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta
consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani
della quale è stata eseguita (art. 4, comma 3, I. n. 890 del
1982). Ne consegue che, ove tale mezzo sia stato adottato per
la notifica del ricorso per cassazione, la mancata produzione
dell’avviso di ricevimento comporta non la mera nullità, bensì
l’inesistenza della notificazione (della quale, pertanto, non può
essere disposta la rinnovazione ai sensi dell’art. 291 c.p.c.) e la
dichiarazione

di

inammissibilità

del

ricorso

medesimo

(Cass. n. 13639 del 2010; Cass. n. 16574 del 2014). Nel caso
di specie, il ricorso per cassazione risulta spedito per la notifica
in data 7/8/2014 ma il relativo avviso di ricevimento non risulta
prodotto.
4.

Nulla per le spese.

5.

La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti

per l’applicabilità dell’art. 13, comma

1-quater, del d.P.R. n.

115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I.
n. 228 del 2012.
P.Q.M.
la Corte così provvede: dichiara l’inammissibilità del ricorso;
nulla per le spese; dà atto della sussistenza dei presupposti per
l’applicabilità dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del
2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della I. n. 228
del 2012.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione
Ric. 2014 n. 20031 Sez. 2 CC 23 marzo 2018

dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al

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Seconda Civile, il 23 marzo 2018.

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