Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18856 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 19/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27014-2005 proposto da:

AGROINVEST S.P.A. (c.f. (OMISSIS)), in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA

CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CASTALDI FILIPPO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

D.M.C. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA DELLE MILIZIE 58, presso l’avvocato TOTA

GIULIA, rappresentato e difeso dall’avvocato VECCHIONE ANTONIO,

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI NOCERA INFERIORE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 486/2005 della CORTE D’APPELLO di SALERNO,

depositata il 26/08/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato DONATELLA GEROMEL, con delega,

che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito, per il controricorrente, l’Avvocato ANTONIO VECCHIONE che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del primo motivo

di ricorso; per l’assorbimento del secondo motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte d’Appello di Salerno, con sentenza del 26.8.05, ha accolto l’opposizione alla stima proposta da D.M.C. nei confronti del Comune di Nocera Inferiore e della Agroinvest s.p.a. e, determinata l’indennità in Euro 53.332,22, ai sensi della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis commi 1 e 2 ha condannato entrambi i convenuti a versare in favore dell’attore, presso la Cassa DD.PP., la differenza fra l’importo liquidato e quello offerto. Per ciò che nella presente sede interessa, la Corte ha ritenuto che la Agroinvest, società partecipata dal comune di Nocera Inferiore e da questo delegata, in virtù di apposita convenzione, agli espropri dei suoli individuati per la realizzazione delle opere previste dal P.I.P., fosse passivamente legittimata alla domanda quale titolare della conduzione dell’intera procedura ablativa e della realizzazione delle opere di urbanizzazione. Agroinvest s.p.a. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a tre motivi ed illustrato da memoria.

Il D.M. ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria con la quale ha richiesto che l’indennità gli venga liquidata in misura corrispondente al valore venale del terreno, attesa la sopravvenuta dichiarazione di incostituzionalità dell’art. 5 bis cit.. Il comune di Nocera Inferiore non ha svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1) Con il primo motivo di ricorso, Agroinvest, denunciando violazione della L. n. 865 del 1971, art. 19, L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 120, art. 1372 c.c. e art. 100 c.p.c., nonchè vizio di motivazione, lamenta che la Corte di merito l’abbia ritenuta passivamente legittimata alla domanda. Richiama a riguardo la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui il giudizio di opposizione alla stima può svolgersi unicamente fra espropriato ed espropriante, i cui obblighi possono essere posti a carico del soggetto delegato all’esproprio solo se questi si sia manifestato titolare dell’obbligazione indennitaria verso l’espropriato. Il motivo è fondato.

Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, titolare dal lato passivo del rapporto espropriativo, e in quanto tale obbligato al pagamento delle indennità nei confronti del proprietario espropriato, è unicamente il soggetto espropriante, a cui favore è pronunciato il decreto di espropriazione (Cass. nn. 17679/010, 11768/010, 880/04, 821/04).

Tale principio trova applicazione anche qualora alla realizzazione dell’opera pubblica concorrano più enti, posto che anche in tale ipotesi occorre avere riguardo, nei rapporti verso l’espropriato (indipendentemente dai rapporti interni tra i vari enti, che rilevano solo ai fini dell’eventuale rivalsa dell’uno verso l’altro) al soggetto che nel provvedimento ablatorio risulta beneficiario dell’espropriazione, salvo che dal decreto stesso non emerga che ad altro ente, in virtù di legge o di atti amministrativi e mediante figure sostitutive a rilevanza esterna (delegazione amministrativa, affidamento improprio, sostituzione e simili) siano stati conferiti i poteri di procedere all’acquisizione delle aree occorrenti e di promuovere e di curare direttamente, agendo in nome proprio, le necessarie procedure espropriative e siano stati addossati i relativi oneri (Cass. n. 17679/010 cit.), ovvero che risulti provato che, nell’attività che ha portato il delegato in contatto con il soggetto passivo dell’esproprio, il primo si sia manifestato come titolare degli obblighi indennitari, oltre che investito dell’esercizio del potere espropriativo (Cass. n. 821/04 cit.).

In ogni altro caso a nulla rileva che gli atti ablativi siano delegati dall’amministrazione espropriante ai medesimi soggetti incaricati della realizzazione dell’opera pubblica, posto che la loro attività a rilevanza esterna si esaurisce nel compimento, in nome e per conto del soggetto delegante, degli atti necessari a conseguire il provvedimento ablatorio (materiale occupazione del fondo, offerta della indennità, eventuale anticipazione delle somme ecc.), che risulta perciò riferibile all’ente beneficiario dell’espropriazione.

(Cass. n. 17679/010 cit.).

Nel caso di specie la Corte territoriale, dopo aver precisato che la Agroinvest s.p.a. è società a partecipazione pubblica, costituita, ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 120 del T.U. degli Enti locali, per la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana, ed aver sommariamente illustrato il contenuto della convenzione con la quale il Comune di Nocera Inferiore le ha affidato il compito di procedere agli espropri od all’acquisizione bonaria dei suoli e di realizzarvi le opere previste dal Piano Industriale Produttivo approvato con Delib. del 1993, ha espressamente affermato in sentenza che, non differentemente che nelle ipotesi di ordinaria delega concessa ad altri soggetti, l’ente pubblico delegante è rimasto titolare del potere dresproprio, tant’è che il decreto definitivo è (stato) pronunciato in suo favore e dallo stesso emesso”. Ne consegue che, non risultando in alcun modo provato che Agroinvest s.p.a. abbia comunicato al D. M. di essere il soggetto obbligato al pagamento dell’ indennità, il giudice del merito, nel condannare la società, in via solidale col Comune, al versamento di detta indennità presso la Cassa DD.PP., è incorso nel denunciato vizio di violazione di legge.

L’accoglimento del motivo comporta la cassazione della sentenza impugnata.

Non essendo necessari accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito e rigettare la domanda proposta dal D.M. nei confronti della ricorrente. Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso. Va, da ultimo, dichiarata inammissibile la domanda di riliquidazione dell’indennità di esproprio avanzata dall’odierno controricorrente – a seguito della sentenza n. 347/07 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l’incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis – solo con la memoria depositata ai sensi dell’art. 378 c.p.c.. La mancata proposizione da parte del D.M. di ricorso incidentale, per ottenere la cassazione del capo della sentenza impugnata che ha liquidato le indennità, ha infatti comportato la sua acquiescenza a tale statuizione, con conseguente inapplicabilità della pronuncia del Giudice delle leggi, che non può spiegare effetto sui rapporti già esauriti (cfr., in termini, Cass. n. 5395/09).

Considerate le incertezze in ordine all’individuazione del soggetto tenuto alla corresponsione delle indennità che derivano dalla molteplicità delle disposizioni normative in materia di esproprio e dalle peculiarità di ciascun procedimento ablatorio, e rilevato che dinanzi alla Corte d’Appello entrambe le parti convenute avevano eccepito di non essere passivamente legittimate all’opposizione, appare giustificato dichiarare interamente compensate le spese del primo grado del giudizio fra la Agroinvest ed il D.M.. Le spese del giudizio di legittimità seguono invece la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta la domanda proposta da D.M.C. nei confronti della Agroinvest s.p.a.;

dichiara interamente compensate fra le parti le spese del giudizio di merito; condanna il D.M. a pagare alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1700, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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