Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18856 del 11/09/2020

Cassazione civile sez. trib., 11/09/2020, (ud. 19/09/2019, dep. 11/09/2020), n.18856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Presidente –

Dott. TINARELLI FUOCHI Giuseppe – Consigliere –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. MUCCI Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 3447/2012 proposto da:

EDILSTILE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Gracchi n. 29/B, presso

lo studio dell’Avv. Pellegrini Stefano che, anche disgiuntamente con

l’Avv. Troilo Gregorio, la rappresenta e difende giusta procura a

margine del ricorso

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato presso

cui è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 253/38/11 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13 giugno 2011;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19 settembre 2019 dal Cons. MUCCI ROBERTO.

 

Fatto

CONSIDERATO

Che:

1. la CTR del Lazio ha rigettato il gravame interposto da Edilstile s.r.l. avverso la sentenza della CTP di Roma di rigetto del ricorso contro il diniego di rimborso del credito IVA per l’anno d’imposta 2001, richiesto dalla società ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 3, comma 2, lett. a); detto rimborso era stato dapprima concesso e poi negato previa richiesta di documentazione cit. D.P.R. ex art. 51 cui la società non aveva ottemperato;

2. la CTR ha ritenuto, in sintesi, che: a) correttamente la CTP aveva ritenuto di non poter prendere in considerazione in sede contenziosa la documentazione non prodotta in sede amministrativa; b) la CTP aveva anche sostanzialmente valutato la documentazione prodotta dalla parte, ritenendola tuttavia insufficiente poichè il rimborso non poteva essere concesso sulla base di una “campionatura di fatture”, come preteso dalla contribuente;

3. avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione Edilstile affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, cui ha replicato l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

RITENUTO

Che:

4. con il primo motivo di ricorso Edilstile denuncia violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51, comma 2, nn. 3 e 4, e ultimo comma, e del D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32: poichè la richiesta di chiarimenti formulata dall’amministrazione finanziaria non menzionava espressamente l’avvertenza di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32, comma 3, circa le conseguenze della mancata ottemperanza alla richiesta, la preclusione dell’utilizzo in sede contenziosa della documentazione non prodotta in sede amministrativa non poteva operare nella specie, essendo altresì necessaria l’intenzionalità dell’omissione da parte del contribuente, non la mera difficoltà temporanea o la semplice negligenza.

5. con il secondo motivo si denuncia ancora violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 38-bis: il contribuente non sarebbe affatto tenuto a provare il proprio diritto attraverso una ben precisa produzione documentale, in carenza di una norma che stabilisca ed elenchi la documentazione minima all’uopo necessaria, e non potendo l’ufficio o il giudice tributario pretendere una produzione documentale suscettibile di rendere eccessivamente difficoltoso, se non impossibile, l’esercizio della facoltà da parte del contribuente, sicchè la CTR avrebbe errato nel ritenere la documentazione insufficiente;

6. con il terzo motivo si denuncia vizio motivazionale, nonchè violazione o falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c.: in riferimento all’affermazione della CTR sub b) del punto 2 che precede, la “campionatura” delle fatture sarebbe stata prodotta al solo scopo di documentare lo status di soggetto ricompreso nella definizione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, comma 2, lett. a), (effettuazione di operazioni soggette ad aliquota inferiore a quella per gli acquisti), mentre l’effettiva spettanza del credito sarebbe stata provata in giudizio con la produzione delle dichiarazioni IVA per gli anni dal 1997 al 2001, non considerate dalla CTR;

7. il ricorso deve essere rigettato, esibendo i tre mezzi di censura svolti da Edilstile profili sia di inammissibilità che di infondatezza;

7.1. va infatti osservato, in primo luogo, che complessivamente la ricorrente non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, per vero incentrata sulla disamina del merito della questione (sussistenza o meno delle condizioni di corretta formazione del credito IVA chiesto in rimborso e di concreta operatività della società nel periodo di riferimento) e, conseguentemente, sulla valutazione della documentazione probatoria offerta in giudizio da Edilstile;

8. procedendo allora allo scrutinio dei motivi secondo l’ordine logico coerente con tale premessa, è manifestamente infondata la censura di cui al secondo mezzo (secondo Edilstile, come poc’anzi richiamato sub 5, essa non sarebbe tenuta a provare il diritto al rimborso attraverso una ben precisa produzione documentale), all’evidenza smentita dal combinato disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 51 (sulle attribuzioni e sui poteri degli uffici IVA) e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 (segnatamente i commi 3 e 4, introdotti dalla L. 18 febbraio 1999, n. 28, art. 25, comma 1), norme che facultano senz’altro l’amministrazione finanziaria a richiedere al contribuente – onerato della prova secondo principi generali – notizie, dati, atti, documenti, libri e registri a fini di verifica della correttezza dell’istanza di rimborso;

8.1. la censura è poi inammissibile laddove si sostiene che l’amministrazione o il giudice tributario non potrebbero pretendere l’esibizione di documenti tale da rendere eccessivamente difficoltoso, se non impossibile, l’esercizio del diritto del contribuente e che il giudizio di insufficienza della documentazione comunque prodotta in giudizio da Edilstile difetterebbe di base normativa: per il primo aspetto – posto che non è contestato che l’ufficio aveva richiesto a Edilstile: “i) chiarimenti circa l’attività esercitata e l’origine del credito IVA; ii) campionatura fatture attive e passive del triennio; iii) copia dei bilanci d’esercizio relativi al triennio; iv) giustificazione del perdurare dell’assenza di operazioni imponibili; v) spiegazioni in merito alla dichiarazione sottoscritta nel modello VR di non rientrare tra i soggetti non operativi” (p. 5 del controricorso) – la ricorrente non spiega le ragioni per le quali tale richiesta avrebbe reso “eccessivamente difficoltoso se non impossibile” (p. 9 del ricorso) la facoltà in questione; per il secondo aspetto, la ricorrente non solo infondatamente nega in radice la possibilità di un vaglio processuale della documentazione, ma in definitiva sollecita un’inammissibile revisione del merito del giudizio di insufficienza della medesima documentazione operato dalla CTP e condiviso dalla CTR;

9. tale ultimo rilievo conduce all’inammissibilità anche del terzo mezzo: la pur sintetica ratio offerta dalla CTR, basata sull’insufficienza della “campionatura di fatture”, non è scalfita dagli argomenti della ricorrente, che non oppone di aver adempiuto alla relativa produzione nei termini richiesti dall’ufficio (se non nella memoria, ma in termini generici) e invoca il contenuto delle dichiarazioni IVA dal 1997 al 2001, quale supposta prova irrefutabile del diritto al rimborso, con ciò nuovamente ricadendo nel merito con una doglianza per giunta del tutto fuori fuoco rispetto al punto dirimente della non operatività contestatale dall’ufficio;

10. i suesposti rilievi assorbono, nella sostanza, il primo mezzo.

11. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato; spese secondo soccombenza.

PQM

rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.500,00 oltre le spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 19 settembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 11 settembre 2020

 

 

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