Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18856 del 03/07/2021

Cassazione civile sez. trib., 03/07/2021, (ud. 11/03/2021, dep. 03/07/2021), n.18856

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. SUCCIO Robert – rel. Consigliere –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. SAIJA Salvatore – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 10284/2014 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– ricorrente –

contro

D.T.W., rappresentato e difeso giusta delega in atti

dall’avv. Massimo Ferrante e con domicilio eletto in Roma alla via

Mantegazza n. 24 presso lo studio dell’avv. Marco Gardin;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

puglia sez. staccata di Lecce n. 73/23/13 depositata in data

08/03/2013, non notificata;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

11/03/2021 dal Consigliere Roberto Succio;

Lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del sostituto

procuratore generale Giacalone Giovanni che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

RILEVATO

che:

con la sentenza impugnata la CTR pugliese, nei giudizi riuniti di fronte a sè, accoglieva gli appelli avverso le sentenze n. 101/03/07 e 102/03/07 rese il 24 aprile 2007 dalla CTP di Brindisi limitatamente alla statuizione in esse contenute relativa alle spese di giudizio, che poneva a carico del contribuente; respingeva invece l’appello dell’Ufficio avverso la sentenza della medesima CTP n. 133 resa il 9 luglio 2007 con ciò confermando la illegittimità degli avvisi di accertamento per IRPEF, IVA, IRAP e tributi addizionali per gli anni 1999 e 2000 e la conseguente cartella di pagamento conseguente alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla definitività dei medesimi ridetti avvisi di accertamento;

– ricorre a questa Corte l’Amministrazione Finanziaria con atto affidato a cinque motivi; resiste con controricorso il contribuente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 140 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 per avere la CTR disatteso la disposizione del codice di rito civile in parola e quindi violato le disposizioni relative alla notifica di atti a persona irreperibile;

– il motivo è inammissibile;

– esso risulta privo di collegamento con la ratio decidendi; la CTR infatti non ha ritenuto viziato il procedimento notificatorio, come si sostiene in ricorso: essa ha invece ritenuto che “pur nella regolarità della notifica il contribuente provava le valide esimenti – operazione chirurgica al cuore – che lo avevano impossibilitato a conoscere la pretesa fiscale nei termini, pertanto era legittimato a proporre impugnativa dopo la conoscenza della pretesa a seguito di apposita istanza” (anche pag. 4 quarto periodo, e letteralmente pag. 5 terzo periodo);

– il secondo motivo censura la pronuncia gravata per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2 dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4 e dell’art. 111 Cost., comma 6 tutti in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4 per avere la CTR espresso in modo incomprensibile l’iter logico-giuridico seguito per giungere alla conclusione di ritenere “valide esimenti” le circostanze affermate dal contribuente;

– il motivo è inammissibile;

– esso infatti, a fronte di un accertamento in fatto sul punto, chiede a questa Corte una rivalutazione del meritus causas che non è consentito in sede di Legittimità;

– il terzo motivo si incentra sulla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2729 e 2697 c.c. in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 per avere la CTR mancato di ritenere i fatti dedotti dall’Ufficio elementi indiziari gravi, precisi e concordanti tali da far inferire la fittizietà delle fatture; il motivo inoltre censura anche sotto un autonomo profilo di violazione dell’art. 2729 c.c. l’avere la CTR attribuito ai pagamenti con assegni bancari, unitamente alla emissione delle fatture, valore di presunzione di “certezza delle prestazioni rese”;

– il motivo è fondato;

– in tema di IVA, l’Amministrazione finanziaria, che contesti al contribuente l’indebita detrazione relativamente ad operazioni oggettivamente inesistenti, ha l’onere di provare che l’operazione non è mai stata posta in essere, indicandone i relativi elementi, anche in forma indiziaria o presuntiva, mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibile, non essendo sufficiente, a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili;

– il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimità e fondatezza dell’atto impositivo, è tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall’Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio;

– in particolare (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018) proprio in tema di IVA, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova (ad esempio, mediante la dimostrazione che l’emittente è una “cartiera” o una società “fantasma”) dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate;

– tanto premesso in diritto, la CTR avrebbe quindi dovuto esaminare se gli elementi indiziari emergenti dal PVC, singolarmente e globalmente considerati, (come si evince dai fogli n. 37 e 28 del PVC, trascritti in ricorso: la mancanza di organizzazione aziendale in capo alle società emittenti le fatture; il qualificarsi delle sedi come meri recapiti; l’assenza di dipendenti, beni strumentali, mezzi di trasporto, materie prime, contabilità, documenti fiscali e quant’altro; la presenza presso tali soggetti emittenti di stampati di fatture in bianco e/o scritturate e registri IVA parzialmente compilati ma anche gli ammontari assai rilevanti delle operazioni oggetto di fatturazione e l’essere tutte riferibili a tal sig. R.A.), indicative della natura di “cartiera” delle società emittenti, convergevano alla dimostrazione della inconsistenza delle operazioni poste in essere dalle Allbrookers service s.r.l, Euro international pubbliracing sport di R.A., ed Euro Motorsport di B.M.;

– in presenza di tali plurimi indizi, il Giudice di merito è effettivamente incorso nel vizio di legittimità denunciato poichè si è in concreto limitato a contestarne la capacità dimostrativa alla stregua di un sintetico giudizio, atteso che, in tema di prova per presunzioni, il giudice, posto che deve esercitare la sua discrezionalità nell’apprezzamento e nella ricostruzione dei fatti in modo da rendere chiaramente apprezzabile il criterio logico posto a base della selezione delle risultanze probatorie e del proprio convincimento; questi è tenuto a seguire un procedimento che si articola necessariamente in due momenti valutativi: in primo luogo occorre la valutazione analitica degli elementi indiziari per scartare quelli intrinsecamente privi di rilevanza e conservare, invece, quelli che, presi singolarmente, presentino una positività parziale o almeno potenziale di efficacia probatoria; successivamente, è doverosa una valutazione complessiva di tutti gli elementi presuntivi isolati per accertare se essi siano concordanti e se la loro combinazione sia in grado di fornire una valida prova presuntiva, che magari non potrebbe dirsi raggiunta con certezza considerando atomisticamente uno o alcuni di essi;

– va quindi cassata la decisione impugnata, atteso che la CTR si è limitata a negare sufficiente valore probatorio agli elementi offerti dall’Ufficio e acquisiti in giudizio senza accertare se essi, quand’anche singolarmente sforniti di valenza indiziaria, non fossero in grado di acquisirla ove valutati nella loro sintesi, nel senso che ognuno avrebbe potuto rafforzare o trarre vigore dall’altro in rapporto di vicendevole completamento (Cass. n. 9108 del 2012 ma anche Cass. n. 18446 del 2012, citata anche dal controricorrente a pag. 42 del proprio atto);

– viceversa, la CTR da un lato ha qualificato tali elementi come mere “manchevolezze fiscali” (pag. 6 terzo periodo) e dall’altro le ha erroneamente ritenute “non provate”, altrettanto erroneamente ritenendo necessario un “coinvolgimento” del contribuente nelle stesse;

– inoltre, una volta assolta da parte dell’Amministrazione finanziaria la prova, anche in forza di elementi presuntivi, dell’oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate; e ciò senza che tale onere possa ritenersi assolto con l’esibizione della fattura ovvero in ragione della regolarità formale delle scritture contabili o dei mezzi di pagamento adoperati, che vengono di regola utilizzati proprio allo scopo di far apparire reale un’operazione fittizia (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 17619 del 05/07/2018; Sez. 5, Sentenza n. 33915 del 19/12/2019); a fronte di ciò la valorizzazione operata dalla CTR in ordine ai pagamenti non conferisce in realtà alcun particolare “elemento di certezza”, come ha erroneamente ritenuto il giudice dell’appello (pag. 6 riga n. 6 sentenza CTR) in ordine all’effettività delle operazioni contestate e risulta costituire ulteriore profilo della medesima violazione di legge nella quale il giudice dell’appello è incorso;

– alla luce della decisione resa in ordine ai due profili di cui al terzo motivo di ricorso, gli ulteriori mezzi di impugnazione sono assorbiti;

– conseguentemente, in accoglimento del terzo motivo di ricorso, la sentenza è cassata con rinvio al giudice dell’appello che si atterrà ai principi di diritto sopra illustrati.

PQM

accoglie il terzo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il primo e il secondo motivo e assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Puglia in diversa composizione che statuirà anche quanto alle spese del presente giudizio di Legittimità.

Così deciso in Roma, il 11 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 3 luglio 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA