Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18855 del 30/08/2010

Cassazione civile sez. lav., 30/08/2010, (ud. 30/06/2010, dep. 30/08/2010), n.18855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MIANI CANEVARI Fabrizio – Presidente –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. COLETTI DE CESARE Gabriella – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – Consigliere –

Dott. MORCAVALLO Ulpiano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1403/2008 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

Alessandro, PATTERI ANTONELLA, VALENTE NICOLA, giusta delega in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

T.I., elettivamente domiciliata m ROMA, PIAZZALE

CLODIO, 16, presso lo studio dell’avvocato DI CELMO Massimo, che la

rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 365/2007 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 20/08/2007 r.g.n. 293/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

30/06/2010 dal Consigliere Dott. ULPIANO MORCAVALLO;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA per delega RICCIO ALESSANDRO;

udito l’Avvocato BRUNO MANTOVANI per delega DI CELMO MASSIMO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso al Tribunale di Forlì, giudice del lavoro, T. I. domandava che venisse accertato, nei confronti dell’INPS, il suo diritto al ricalcolo della pensione, di cui era titolare, utilizzando una retribuzione annua pensionabile comprensiva, ai fini della determinazione delle contribuzioni figurative accreditate in suo favore per malattia e disoccupazione, di tutti gli emolumenti percepiti in costanza del rapporto di lavoro, anche a titolo di 13^ mensilità ed ulteriori compensi extramensili.

2. Con sentenza del 9 dicembre 2002 il Tribunale accoglieva la domanda e tale decisione veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna, che, con sentenza del 20 agosto 2007, respingeva l’appello dell’Istituto osservando che il calcolo della retribuzione pensionabile doveva comprendere anche gli emolumenti dedotti dalla T., così come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità con orientamento consolidato.

3. Di questa decisione l’INPS domanda la cassazione deducendo un unico motivo di impugnazione. Resiste con controricorso l’assicurata intimata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l’unico motivo l’Istituto denuncia violazione e falsa applicazione della L. 23 aprile 1981, n. 155, art. 8. Rileva che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito, tale disposizione normativa va interpretata nel senso che devono escludersi, dalla base da assumere per calcolare il valore dei contributi da accreditare, gli emolumenti extramensili percepiti dall’assicurato, atteso che la norma è stata introdotta al fine di legare il valore da attribuire alla settimana figurativa a quanto percepito durante le settimane di lavoro svolto, con esclusione delle voci retributive non attribuite in connessione con l’indicato riferimento temporale.

2. Il ricorso non è fondato.

2.1. La nozione di retribuzione imponibile a fini contributivi, prevista dalla disposizione di cui alla L. 30 aprile 1969, n. 153, art. 12, è più ampia rispetto alla nozione civilistica (art. 2099 c.c., e segg.), in quanto non comprende soltanto il corrispettivo della prestazione lavorativa, ma tutto ciò che il lavoratore “riceve”, oppure “ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto di lavoro”, con la sola esclusione delle voci tassativamente indicate dall’art. 12 cit. (cfr., ex multis, Cass. n. 1898 del 1997; n. 12122 del 1999).

2.2. La L. n. 155 del 1981, art. 8, ha espressamente previsto che il valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente è determinato sulla media delle retribuzioni settimanali percepite in costanza di rapporto di lavoro e che rinvengono la loro causa nel rapporto di lavoro, e cioè di tutte le componenti della retribuzione indipendentemente dalla cadenza della loro corresponsione, senza quindi in alcun modo escludere le competenze retributive ricevute con cadenze extramensili: in base a tale rilievo questa Corte ha più volte precisato che tali emolumenti rientrano nell’ampia nozione di retribuzione imponibile ai fini contributivi e concorrono ad integrare la base di calcolo del valore retributivo da attribuire per ciascuna settimana ai periodi riconosciuti figurativamente (cfr., da ultimo, Cass. n. 17502 del 2009; n. 157 del 2007).

3. Il ricorso va quindi rigettato e l’Istituto ricorrente va condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo, con distrazione ai sensi dell’art. 93 c.p.c..

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 10,00 per esborsi e in Euro duemila per onorari, oltre a spese generali, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell’avvocato Massimo Di Celmo, difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 30 agosto 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA