Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18855 del 28/07/2017

Cassazione civile, sez. VI, 28/07/2017, (ud. 12/01/2017, dep.28/07/2017),  n. 18855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – rel. Consigliere –

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere –

Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere –

Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11308-2016 proposto da:

M.A., + ALTRI OMESSI

– ricorrente –

contro

GROUPAMA ASSICURAZIONI SPA, in persona del procuratore speciale pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ROMEO ROMEI 27,

presso lo studio dell’avvocato MAURIZIO ROMAGNOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 25608/2015 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 21/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 12/01/2017 dal Consigliere Relatore LUIGI ALESSANDRO

SCARANO.

Fatto

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

I sigg. Z.L. ed altri propongono ricorso ex art. 391 bis c.p.c., illustrato da memoria, in relazione alla sentenza Cass., 21/12/2015, n. 25608.

Resiste con controricorso la società Groupama Assicurazioni s.p.a.

E’ stata comunicata al P.G. e notificata ai difensori delle parti costituite proposta ex art. 380 bis c.p.c.

I ricorrenti denunziano “alcuni errori di fatto determinanti la decisione di cui oggi si chiede la revocazione con conseguente necessità di decisione sull’originario ricorso ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4”.

Si dolgono che “il primo errore in fatto… riguarda la circostanza che la notificazione dell’atto di riassunzione non risultava perfezionata non per mancanza di deposito della cartolina quale circostanza apparentemente imputabile agli allora attori, ma per mancato ricevimento della cartolina stessa da parte dei medesimi ed in ogni caso, essendo stato inoltrato l’atto introduttivo, si sarebbe dovuto procedere con l’autorizzazione alla rinnovazione della notifica dell’atto introduttivo nei confronti di uno dei convenuti”.

Lamentano che “altro errore di fatto in cui incorreva la Corte di Cassazione risulta essere quello derivante dal ritenere che la Corte d’Appello nella sentenza n. 340 del 2007, tra Inail e Sic Edil e Groupama non avesse riconosciuto la responsabilità diretta di quest’ultima, in quanto la chiamata in causa della medesima in tutti i giudizi da parte dell’assicurata determinava proprio la possibilità di agire nei confronti dell’assicurazione stessa, peraltro confermata dall’estromissione ritenuta legittima dalla medesima Corte”.

Lamentano ulteriormente non essere “rilevante che la sentenza richiamata si esprima direttamente nei confronti dell’Assicurazione avendo già acconsentito alla manleva da parte di quest’ultima in favore di Sic Edil, peraltro in giudizi differenti, ma scaturiti tutti dallo sfortunato evento del decesso sul lavoro del compianto sig. M.C.”, e ciò “soprattutto in relazione alla mancata valutazione della circostanza documentale di un decreto ingiuntivo emesso direttamente nei confronti di Groupama sulla scorta di un’obbligazione dalla medesima assunta, integrandosi la solidarietà dell’obbligazione con il debitore originario ex art. 1272 c.c..”.

Il ricorso è inammissibile.

Va anzitutto osservato che la revocazione ex art. 391 bis c.p.c. è ammissibile solamente per i vizi ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, e, come questa Corte ha avuto più volte modo di affermare in tema di revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione, la configurabilità dell’errore revocatorio presuppone un errore di fatto, che si configura ove la decisione sia fondata sull’affermazione di esistenza od inesistenza di un fatto che la realtà processuale, quale documentata in atti, induce ad escludere o ad affermare; non anche quando come nella specie la decisione della Corte sia conseguenza di una pretesa errata valutazione od interpretazione delle risultanze processuali, essendo esclusa dall’area degli errori revocatori la sindacabilità di errori di giudizio formatisi sulla base di una valutazione (v. Cass., 22/6/2007, n. 14608; Cass., 28/6/2005, n. 13915; Cass., 15/5/2002, n. 7064).

L’errore deve, pertanto, apparire di assoluta immediatezza e di semplice e concreta rilevabilità, senza che la sua constatazione necessiti di argomentazioni induttive o di indagini ermeneutiche, e non può consistere, per converso, in un preteso, inesatto apprezzamento delle risultanze processuali, vertendosi, in tal caso, nella ipotesi dell’errore di giudizio, denunciabile con ricorso per cassazione, entro i limiti di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., 20/2/2006, n. 3652).

Deve per altro verso porsi in rilevo che, come questa Corte anche a Sezioni Unite ha già avuto modo di precisare, la domanda di revocazione della sentenza della Corte Suprema di Cassazione per errore di fatto deve a pena di inammissibilità contenere l’indicazione del motivo della revocazione, prescritto dall’art. 398 c.p.c., comma 2, e l’esposizione dei fatti di causa rilevanti richiesta all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, (v. Cass., Sez. Un., 6/7/2015, n. 13863).

Orbene, nel caso non risulta nei motivi di ricorso indicata la parte della motivazione impugnata recante il preteso errore di fatto ex art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4, nè sono sviluppati argomenti in diritto con i contenuti richiesti dal combinato disposto dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, e art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, essendosi il ricorrente limitato a muovere apodittiche doglianze, sicchè quanto dedotto si risolve nella proposizione in realtà di un “non motivo” (cfr. Cass., 8/7/2016, n. 1274; Cass., 8/7/2014, n. 15475; Cass., 1/10/2012, n. 17318; Cass., 17/1/2012, n. 537).

Deve per altro verso porsi in rilievo che il ricorso è formulato in violazione anche dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che i ricorrenti pongono a fondamento della propria censura atti del giudizio di merito (in particolare, la “notificazione dell’atto di riassunzione”, la “domanda dispiegata contro Sic Edil s.r.l.”, la “sentenza n. 340 del 2007 tra Inali e Sic Edil e Groupama”) limitandosi a meramente richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d’interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie ai fini della relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell’esatta collocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, e se essi siano stati rispettivamente acquisiti o prodotti (anche) in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239, e, da ultimo, Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).

A tale stregua non deducono le formulate censure in modo da renderle chiare ed intellegibili in base alla lettura del solo ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificare il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659; Cass., 2/81/2005, n. 16132; Cass., 25/2/2004, n. 3803; Cass., 28/10/2002, n. 15177; Cass., 12/5/1998 n. 4777) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo, alle cui lacune non è possibile sopperire con indagini integrative, non avendo la Corte di legittimità accesso agli atti del giudizio di merito (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 25/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).

Non sono infatti sufficienti affermazioni – come nel caso -apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione, dovendo il ricorrente viceversa porre la Corte di legittimità in grado di orientarsi fra le argomentazioni in base alle quali ritiene di censurare la pronunzia impugnata (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).

E’ al riguardo appena il caso di osservare come risponda a principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che i requisiti di formazione del ricorso rilevano ai fini della relativa giuridica esistenza e conseguente ammissibilità, assumendo pregiudiziale e prodromica rilevanza ai fini del vaglio della relativa fondatezza del merito che in caso di mancanza dei medesimi rimane invero al giudice imprescindibilmente precluso.

Tali requisiti vanno indefettibilmente osservati anche in ipotesi di non contestazione ad opera della controparte, quando cioè si reputi che una data circostanza debba ritenersi sottratta al thema decidendum in quanto non contestata (cfr. Cass., 6/7/2015, n. 13827; Cass., 18/3/2015, n. 5424; Cass., 12/11/2014, n. 24135; Cass., 18/10/2014, n. 21519; Cass., 30/9/2014, n. 20594; Cass., 19/6/2014, n. 13984; Cass., 20/1/2014, n. 987; Cass., 28/5/2013, n. 13190; Cass., 20/3/2013, n. 6990; Cass., 20/7/2012, n. 12664; Cass., 23/7/2009, n. 17253; Cass., 19/4/2006, n. 9076; Cass., 23/1/2006, n. 1221); come pure nel caso in cui la S.C. sia (anche) “giudice del fatto”.

Come questa Corte ha già avuto più volte modo di precisare (con particolare riferimento all’ipotesi dell’error in procedendo ex art. 112 c.p.c. cfr. Cass., Sez. Un., 14/5/2010, n. 11730; Cass., 17/1/2007, n. 978), allorquando la Corte di legittimità diviene giudice anche del fatto (processuale), con potere-dovere di procedere direttamente all’esame e all’interpretazione degli atti processuali, preliminare ad ogni altra questione si prospetta infatti pur sempre l’ammissibilità del motivo in relazione ai termini in cui è stato esposto, con la conseguenza che solo quando questa sia stata accertata diviene possibile valutare la fondatezza del motivo medesimo, sicchè esclusivamente nell’ambito di quest’ultima valutazione la Corte Suprema di Cassazione può e deve procedere direttamente all’esame ed all’interpretazione degli atti processuali (v. Cass., 23/1/2006, n. 1221, e, conformemente, Cass., 13/3/2007, n. 5836; Cass., 17/1/2012, n. 539, Cass., 20/7/2012, n. 12664, nonchè, da ultimo, Cass., 24/3/2016, n. 5934 e Cass., 17/2/2017, n. 4288).

L’inammissibilità del ricorso preclude pertanto la sua disamina nel merito (come invero non si dubita in caso d’inammissibilità del ricorso per tardività, irrilevante essendo che lo stesso possa essere eventualmente fondato, tale non potendo in realtà esso propriamente mai dirsi, atteso che – come sopra esposto – il relativo accertamento rimane in ogni caso in limine precluso).

Le spese del giudizio di revocazione, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Le ragioni della decisione depongono per la sussistenza dei presupposti per la condanna dei ricorrenti al pagamento di ulteriore somma, liquidata come in dispositivo, ex art. 385 c.p.c., comma 3.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.700,00 di cui Euro 3.500,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge. Condanna i ricorrenti altresì al pagamento, in solido, della somma di Euro 5.000,00 ex art. 385 c.p.c., comma 3.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, come modif. dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 28 luglio 2017

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