Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18855 del 15/09/2011

Cassazione civile sez. I, 15/09/2011, (ud. 17/05/2011, dep. 15/09/2011), n.18855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 11794-2005 proposto da:

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI, in persona del

Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

U.T., REGIONE PUGLIA;

– intimati –

avverso la sentenza n. 733/2004 del TRIBUNALE di LECCE, depositata il

30/03/2004;

adita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

17/05/2011 dal Consigliere Dott. RENATO BERNABAI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza emessa il 4 giugno 2001 il Giudice di pace di Ceglie Messapica condannava il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali al pagamento della somma di L. 3.800.000, in favore di U.T., a titolo di contributo una tantum previsto dalla L. 30 gennaio 1991, n. 31, art. 2 (Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 6 dicembre 1990, n. 367, recante misure urgenti a favore delle aziende agricole e zootecniche danneggiate dalla eccezionale siccità verificatasi nell’annata agraria 1989- 1990).

Dichiarava invece la regione Puglia, pure convenuta in giudizio, manlevata dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali.

I successivi gravami – principale del Ministero ed incidentale della regione Puglia (che aveva riproposto le eccezioni di carenza di giurisdizione e di incompetenza territoriale) – erano rigettati dal Tribunale di Lecce con sentenza 30 marzo 2004.

Avverso fa sentenza, non notificata, il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali proponeva ricorso per cassazione, articolato in quattro motivi, deducendo:

1) la violazione della L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2, art. 10, comma 1, e art. 11, comma 1, nel ritenere l’esistenza di una obbligazione civile di natura risarcitoria a carico del Ministero Delle Politiche Agricole e Forestali nei confronti della regione Puglia, per non avere incrementato le risorse del fondo di solidarietà nazionale;

2) la violazione delle medesime norme, nonchè della L. 27 luglio 2004, n. 186, art. 8 septies, commi 1 e 2, e dell’art. 81 Cost., comma 4, nell’affermare un diritto al contributo che non preesisteva alla legge che ne prevedeva il finanziamento, ma nasceva con essa e nei limiti delle risorse stanziate;

3) la carenza di motivazione ne ritenere che si vertesse in tema di garanzia propria del Ministero nei confronti della regione Puglia;

4) la violazione all’art. 112 cod. proc. civ., non sussistendo i presupposti per una condanna diretta del Ministero nei confronti del soggetto danneggiato dalla siccità.

La regione Puglia e U.T. non svolgevano attività difensiva.

All’udienza del 17 maggio 2011 il Procuratore generale precisava le conclusioni come da verbale, in epigrafe riportate.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali deduce la violazione della L. n. 31 del 1991, art. 2, comma 2, art. 10, comma, 1 e art. 11, comma 1.

Il motivo è fondato.

La legge in esame, all’art. 10, individua il creditore e l’obbligato alla prestazione in questione, rispettivamente, nel titolare dell’azienda danneggiata da calamità naturale e nella Regione;

mentre, al successivo art. 11 statuisce che il Ministero delle P.A.F. deve ripartire fra le Regioni richiedenti la provvista stanziata per l’erogazione dei contributi, stabilita per gli anni in questione in complessivi 900 miliardi.

Appare pertanto totalmente inconsistente ogni ipotesi di obbligazione diretta, ovvero a titolo di garanzia, del Ministero P.A.F. nei confronti del singolo agricoltore: dato che il Ministero, tramite il Fondo di Solidarietà, si limita ad amministrare e ripartire fra le Regioni le somme messe a sua disposizione dal Parlamento della Repubblica, con apposita legge (Cass., sez. 1, 18 giugno 2008 n. 16.587; Cass., sez. 1, 10 gennaio 2006, n. 180).

Pertanto, se da un lato il Ministero non può erogare somme maggiori di quelle che ha a disposizione, dall’altro l’adeguamento della provvista del fondo di solidarietà rientra nei poteri discrezionali di carattere politico del Parlamento della Repubblica non coercibili con sentenza del giudice ordinario. Ne consegue che il contributo una tantum non costituisce un diritto soggettivo perfetto dell’agricoltore per l’intero ammontare previsto dall’art. 2, comma 2, Legge citata, potendo essere derogato in funzione dei limiti di capienza dei fondi messi a disposizione della regione (Cass., sez. 1, 13 maggio 2010, n. 11.697; Cass., sez. 1, 21 ottobre 2005, n. 20.432).

La sentenza deve essere dunque cassata.

In assenza della necessità di ulteriori accertamenti di merito, la causa va decisa nel merito, con rigetto della domanda.

Le spese seguono la soccombenza tra il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali ed U.T. e vengono liquidate come in dispositivo, sulla base del valore della controversia e del numero e complessità delle questioni trattate.

Vanno invece dichiarate irripetibili nei confronti della regione Puglia, tenuto conto della sostanziale assenza di reciproche pretese.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda;

– Condanna U.T. alla rifusione delle spese giudiziali, che liquida, per il primo grado, in complessivi Euro 900,00, di cui Euro 400,00 per diritti; per il grado d’appello, in complessivi Euro 1.000,00, di cui 400,00 per diritti e, per la fase di legittimità, in complessivi Euro 700,00; oltre le spese prenotate a debito e gli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2011

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