Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 18855 del 12/07/2019

Cassazione civile sez. I, 12/07/2019, (ud. 09/05/2019, dep. 12/07/2019), n.18855

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 13213/18 proposto da:

Z.H., elettivamente domiciliato in Ascoli Piceno, Rua del

Papavero n. 6, presso l’avvocato Paolo Alessandrini, che lo

rappresenta e difende in virtù di procura speciale apposta in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma, via dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di L’Aquila 20.10.2017 n.

1920;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 9

maggio 2019 dal Consigliere relatore Dott. Marco Rossetti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Z.H., cittadino pakistano, chiese alla competente commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 4:

-) in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato, ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7;

-) in subordine, il riconoscimento della protezione sussidiaria ex D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14;

-) in ulteriore subordine, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

2. Secondo quanto riferito nel ricorso, a fondamento dell’istanza dedusse di essere stato, insieme ad altri colleghi di lavoro, rapito da un gruppo di terroristi che lo tenne sequestrato per due giorni, prima di essere liberato dalla polizia; di temere per la propria incolumità e di essere espatriato verso la Libia, dalla quale raggiunse l’Italia.

3. La Commissione Territoriale rigettò l’istanza.

Avverso tale provvedimento Z.H. propose opposizione dinanzi al Tribunale di L’Aquila, che la rigettò con ordinanza del

26.9.2016.

L’ordinanza venne impugnata dal soccombente.

4. La Corte d’appello de L’Aquila, con sentenza 20.10.2017, rigettò il gravame.

La Corte d’appello ritenne che:

-) non vi erano i presupposti per la concessione dello status di rifugiato, perchè i fatti narrati dal ricorrente non erano credibili per la loro genericità ed imprecisione;

-) in ogni caso i fatti narrati erano indicativi di una “minaccia rivolta da un numero limitato di persone”, e che il ricorrente avrebbe potuto trovare protezione presso le autorità del suo Paese;

-) la protezione sussidiaria non poteva essere concessa, perchè gli episodi narrati dal ricorrente non evidenziavano affatto la situazione di violenza indiscriminata giustificativa della protezione sussidiaria; in ogni caso il pericolo grave di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 doveva essere attuale e non ipotetico, e nel caso di specie non lo era;

-) la protezione umanitaria non poteva essere concessa perchè il ricorrente non aveva prospettato alcuna situazione riconducibile a situazioni di emergenza sanitaria, alimentare od ambientale.

5. La sentenza è stata impugnata per cassazione da Z.H. con ricorso fondato su due motivi.

Il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso.

1.1. Col primo motivo il ricorrente censura il rigetto sia della sua

domanda di concessione dello status di rifugiato, sia della concessione della protezione sussidiaria.

Deduce che:

-) erroneamente la Corte d’appello ha ritenuto “non credibili” le dichiarazioni del ricorrente;

-) le eventuali lacune del suo racconto dovevano essere colmate d’ufficio;

-) la Corte d’appello non ha correttamente valutato il contesto sociopolitico della zona di provenienza del ricorrente (il Punjab).

1.2. Il motivo è infondato, per due indipendenti ragioni.

La prima è che l’inattendibilità della versione dei fatti fornita dal ricorrente esonera il giudice di merito dal dovere di indagare, anche d’ufficio, sulle effettive condizioni sociopolitiche del paese di provenienza del richiedente asilo, come ripetutamente affermato da questa Corte.

Ai richiedenti asilo ed ai richiedenti protezione sussidiaria, infatti, la legge accorda una speciale posizione di favore nel processo, rappresentata dall’attenuazione degli oneri assertivi e probatori. Infatti è dovere (e non facoltà) del giudice, anche dinanzi a narrazioni prive di riscontri obiettivi, attivarsi per acquisire “informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” (D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3), acquisendo di propria iniziativa le informazioni necessarie, e senza arrestarsi alla mera constatazione che l’istante non abbia fornito prova dei suoi assunti (ex plurimis, Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 19716 del 25/07/2018, Rv. 650193 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 26921 del 14/11/2017, Rv. 647023 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 25534 del 13/12/2016, Rv. 642305 – 01; Sez. 6 – 1, Sentenza n. 16221 del 24/09/2012, Rv. 624099 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16202 del 24/09/2012, Rv. 623728 – 01; Sez. 1, Sentenza n. 26056 del 23/12/2010, Rv. 615675 – 01).

Questo dovere c.d. “di cooperazione istruttoria”, tuttavia, non sorge ipso facto sol perchè il giudice di merito sia stato investito da una domanda di protezione internazionale, ma è subordinato alla circostanza che il richiedente sia stato in grado di fornire una versione dei fatti quanto meno coerente e plausibile.

Se manca questa attendibilità, non sorge quel dovere, poichè l’una è condizione dell’altro (Sez. 1 -, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019, Rv. 652549 – 02; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01).

Questi principi sono già stati affermati da questa Corte sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di asilo, sia con riferimento all’ipotesi di richiesta di protezione sussidiaria giustificata dal rischio di morte o tortura, ex D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. (a) e (b) (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 16925 del 27/06/2018, Rv. 649697 – 01); sia con riferimento alla domanda di protezione sussidiaria fondata sul rischio di essere esposto a situazioni di violenza indiscriminata dipendente da conflitto armato, ex art. 14, lett. (c), D.Lgs. cit. (così Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 4892 del 19/02/2019, Rv. 652755 – 01; Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 33096 del 20/12/2018, Rv. 652571 – 01).

1.3. La seconda ragione di infondatezza del motivo è che, comunque, la cooperazione istruttoria nel caso di specie vi è stata: la Corte d’appello, infatti, ha indicato le fonti del suo convincimento (un rapporto UNHCR del 2012 ed un rapporto EASO del 2015), ed il ricorrente non indica se e perchè tali fonti non sarebbero attendibili, oppure siano state travisate dal giudice di merito.

2. Il secondo motivo di ricorso.

2.1. Col secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, artt. 5 e 19.

Sebbene formalmente unitario, il motivo contiene due censure.

Con una prima censura il ricorrente lamenta che la Corte d’appello avrebbe violato il principio che vieta il respingimento alla frontiera del soggetto nei cui confronti è ipotizzabile la condizione di rifugiato; con una seconda censura lamenta che la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunciarsi sulla istanza di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari, istanza che non poteva essere rigettata per il solo fatto che non sussistessero i presupposti per la concessione della protezione sussidiaria.

2.2. Nella parte in cui lamenta la violazione del divieto di respingimento il motivo resta assorbito dal rigetto dei motivi che precedono.

Infatti, formandosi per effetto della presente sentenza il giudicato sulla insussistenza dei requisiti necessari per ottenere lo status di rifugiato o la concessione della protezione sussidiaria, nemmeno sarebbe concepibile la violazione del divieto di respingimento.

2.3. Nella parte in cui lamenta l’omessa pronuncia il motivo è infondato.

La Corte d’appello infatti non ha affatto omesso di pronunciarsi su un motivo di gravame concernente la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; lo ho fatto a pagina 20, terzo capoverso, della sentenza d’appello.

Infondata è, altresì, la censura con la quale il ricorrente lamenta che la Corte d’appello, ritenuti insussistenti i motivi giustificativi della concessione della protezione sussidiaria, avrebbe per ciò solo rigettato anche la domanda di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

La censura fraintende, infatti, la ratio decidendi sottesa dalla sentenza impugnata. Quest’ultima ha rigettato il motivo di gravame concernente il rigetto della domanda di rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari affermando che non sussisteva nella specie alcuna delle situazioni di particolare fragilità giustificative della suddetta protezione.

La sentenza d’appello, pertanto, non ha affatto affermato quel che il ricorrente ritiene di farle dire (e cioè che, esclusa la sussistenza dei presupposti per il rilascio della protezione sussidiaria, anche quella umanitaria non può essere invocata). Ha affermato, invece, un principio ben diverso, e cioè non esservi prova che nella specie ricorresse una qualsiasi condizione di fragilità, idonea a giustificare la concessione della protezione di tipo umanitario.

3. Le spese.

3.1. Le spese del presente giudizio di legittimità vanno a poste a carico del ricorrente, ai sensi dell’art. 385 c.p.c., comma 1, e sono liquidate nel dispositivo.

3.2. La circostanza che la parte ricorrente sia stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato esclude l’obbligo del pagamento, da parte sua, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), in virtù della prenotazione a debito prevista dal combinato disposto di cui agli artt. 11 e 131 del decreto sopra ricordato (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 9538 del 12/04/2017, Rv. 643826 – 01).

P.Q.M.

La Corte di cassazione:

(-) rigetta il ricorso;

(-) condanna Z.H. alla rifusione in favore di Ministero dell’Interno delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano nella somma di Euro 2.100, di cui 200 per spese vive, oltre I.V.A., cassa forense e spese forfettarie ex D.M. 10 marzo 2014, n. 55, art. 2, comma 2.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, il 9 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA